IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone che il
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e'
ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche»;
Visto, in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede
all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso
decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva
2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/647 della Commissione del 15
gennaio 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa
all'uso di determinati composti di piombo e cromo esavalente negli
iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile
(professionale);
Vista la direttiva delegata (UE) 2021/884 della Commissione dell'8
marzo 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e
tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di validita'
dell'esenzione relativa all'uso del mercurio nei connettori elettrici
rotanti presenti nei dispositivi medici per l'imaging ad ultrasuoni
intravascolare;
Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate (UE)
2021/647 e (UE) 2021/884, provvedendo, a tal fine, a modificare
l'allegato III e l'allegato IV, al citato decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 27;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato III
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e'
aggiunto il seguente punto 45:
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| |L'azoturo di piombo, lo stifnato | |
| |di piombo, il dipicramato di | |
| |piombo, il minio arancione | |
| |(tetrossido di piombo), il | |
| |biossido di piombo presenti negli| |
| |iniziatori elettrici ed | |
| |elettronici di esplosivi per uso | |
| |civile (professionale) e il | |
| |cromato di bario utilizzato nelle| |
| |cariche a lungo ritardo degli |Si applica alla |
| |iniziatori elettrici ed |categoria 11 e |
| |elettronici degli esplosivi per |scade il 20 aprile |
| «45 |uso civile (professionale). |2026.» |
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