IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente  il  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e, in particolare, l'art. 5, comma  2,  ai  sensi  del
quale «In  caso  di  sospetta  o  confermata  dispersione  di  agenti
patogeni,   tossine,   agenti   chimici   o    radiazioni    nucleari
potenzialmente dannosi, il Ministro della salute puo' autorizzare  la
temporanea distribuzione di un medicinale per cui non e'  autorizzata
l'immissione in commercio, al fine  di  fronteggiare  tempestivamente
l'emergenza»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2021, recante
«Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali  a  base
di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio  2021,  n.  32,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministro  della  salute  12  luglio  2021,
recante «Autorizzazione alla temporanea distribuzione dei  medicinali
a base dell'anticorpo monoclonale sotrovimab e proroga del decreto  6
febbraio 2021», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio
2021, n. 180; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del  decreto  del  Ministro  della  salute
succitato,  ai  sensi  del  quale  «Con   successivi   provvedimenti,
l'Agenzia italiana  del  farmaco  definisce  modalita'  e  condizioni
d'impiego dei medicinali di cui al comma 2, in coerenza con la scheda
informativa dei prodotti approvata dalla medesima Agenzia»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui sopra,  ai
sensi  del  quale  «l'Agenzia  italiana  del  farmaco  istituisce  un
registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio  dell'impiego
dei medicinali di cui all'art. 1 e, sulla base della valutazione  dei
dati di farmacovigilanza, comunica tempestivamente al Ministro  della
salute la sussistenza delle condizioni per la sospensione o la revoca
immediata del presente decreto»; 
  Visti i pareri della Commissione  tecnico-scientifica  dell'Agenzia
italiana del farmaco resi in data 10  e  17  febbraio  2021,  che  ha
approvato il registro dedicato all'uso appropriato e al  monitoraggio
dell'impiego dei medicinali a base di anticorpi  monoclonali  per  il
trattamento di COVID-19; 
  Visto il parere reso dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) in
data 26 febbraio 2021, secondo cui casirivimab  e  imdevimab  possono
essere  usati  in  associazione  per  il  trattamento   di   COVID-19
confermata in pazienti che non necessitano di ossigeno  supplementare
e che sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  DG/340/2021  del  22  marzo   2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  23
marzo 2021, n. 71, che ha definito le modalita' e  le  condizioni  di
impiego dell'anticorpo monoclonale casirivimab-imdevimab; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  DG/696/2021  del  14  giugno  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
giugno 2021, n. 142, concernente la «modifica della definizione delle
modalita' e delle condizioni di  impiego  dell'anticorpo  monoclonale
casirivimab-imdevimab»,  che  ha  sostituito  la  determina  AIFA  n.
DG/340/2021 sopra citata; 
  Considerato  il  parere   della   Commissione   tecnico-scientifica
dell'Agenzia italiana del farmaco reso in data 12 luglio 2021, che ha
ravvisato la necessita' di modificare ulteriormente le modalita' e le
condizioni      di      impiego      dell'anticorpo       monoclonale
casirivimab-imdevimab e le relative determinazioni; 
  Vista la determina AIFA n. DG/912/012 del 4 agosto 2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2021,
n. 187, recante modifica della determina AIFA n. 696  del  14  giugno
2021; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  DG/978/2021  del  30  agosto  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  1°
settembre 2021, n. 209, recante modifica della determina AIFA n.  912
del 4 agosto 2021; 
  Vista la decisione della  Commissione  europea  (2021)8311  del  12
novembre 2021 con cui e' stato autorizzato il medicinale «Ronapreve»,
associazione di casirivimab/imdevimab; 
  Vista la determina AIFA n. 155/2021 del 25  novembre  2021  recante
l'inserimento nella classe C(nn) del medicinale «Ronapreve»; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nella
riunione del 22 novembre 2021, di cui il consiglio di amministrazione
dell'AIFA ha preso atto nella seduta del 24 novembre 2021; 
  Considerato che l'onere derivante dall'inserimento  nell'elenco  di
cui alla legge n. 648/1996 dell'associazione di anticorpi monoclonali
casirivimab e imdevimab e' imputato esclusivamente al  fondo  di  cui
all'art. 20, comma  1,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che modifica l'art.  1,
comma 447 della legge n. 178 del 2020; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere  l'associazione  di   anticorpi
monoclonali  casirivimab  e  imdevimab  nell'elenco  dei   medicinali
erogabili a totale  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  per
l'indicazione terapeutica relativa al trattamento di pazienti  adulti
e pediatrici di  eta'  superiore  a  dodici  anni  ospedalizzati  per
COVID-19, anche in ossigenoterapia convenzionale (non ad alti  flussi
e non in ventilazione meccanica), ma con sierologia negativa per  gli
anticorpi IgG anti-Spike di SARS-CoV-2, ai soli  fini  del  razionale
scientifico; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'associazione di anticorpi monoclonali casirivimab e imdevimab  e'
inserita,  ai  soli  fini  del  razionale  scientifico,   nell'elenco
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per le
seguenti condizioni: 
    1. trattamento di pazienti adulti e pediatrici di eta'  superiore
a dodici anni ospedalizzati per COVID-19,  anche  in  ossigenoterapia
convenzionale (non ad alti flussi e non in  ventilazione  meccanica),
ma con sierologia  negativa  per  gli  anticorpi  IgG  anti-Spike  di
SARS-CoV-2, secondo le modalita' definite in Allegato 1 che e'  parte
integrante della presente determina. 
    2. possibilita' di somministrare il farmaco oltre i sette  giorni
dall'esordio dei sintomi in soggetti ospedalizzati non  per  COVID-19
con immunodeficienza  e  che  presentino  sierologia  per  SARS-CoV-2
negativa e prolungata positivita' al tampone molecolare,  secondo  le
modalita' definite nel Registro di monitoraggio  richiamato  all'art.
2.