LA BANCA D'ITALIA 
 
  In attuazione dell'art. 146, comma 2, lettere a) e b), del  decreto
legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), cosi' come modificato  dall'art.  35,
comma 18, del decreto legislativo del 27 gennaio  2010,  n.  11,  nel
contesto  dell'art.  127  par.  2  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea e dell'art. 22 del Protocollo sullo  statuto  del
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea; 
  In materia di sistemi di pagamento: 
    Visto  il  decreto  legislativo  del  12  aprile  2001,  n.   210
(attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini
immessi in un  sistema  di  pagamento  o  di  regolamento  titoli)  e
successive modifiche; 
    Visto il  regolamento  della  Banca  centrale  europea  (BCE)  n.
795/2014 del 3 luglio  2014  sui  requisiti  di  sorveglianza  per  i
sistemi di  pagamento  di  importanza  sistemica,  modificato  con  i
regolamenti della BCE n. 2094/2017 del 3 novembre 2017 e n.  728/2021
del 29 aprile 2021; 
    Considerato che  le  definizioni  di  «sistema  di  pagamento  al
dettaglio» e di «sistema  di  pagamento  all'ingrosso»  adottate  nel
presente   provvedimento   sono   coerenti   con   quelle   in    uso
nell'Eurosistema e  non  escludono  la  possibilita'  che  i  gestori
trattino nel medesimo sistema entrambe le tipologie di pagamenti; 
    Considerata la dichiarazione dell'Eurosistema del  4  agosto  del
2005 («Erogazione di servizi di pagamento al dettaglio in  euro  agli
enti creditizi da parte delle banche centrali»), contenente  principi
a cui devono attenersi le banche  centrali  che  offrono  servizi  di
compensazione  e  regolamento  per  i  pagamenti  al   dettaglio   in
concorrenza con i sistemi privati; 
    Considerati  i  principi  per  le  infrastrutture   dei   mercati
finanziari («Principles for financial market infrastructures») che il
Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS)  della  Banca  dei
regolamenti  internazionali   e   l'International   Organization   of
Securities Commissions (IOSCO) hanno pubblicato ad aprile del 2012  e
che il Consiglio direttivo della BCE ha adottato nel giugno del  2013
per la sorveglianza di  tutte  le  tipologie  di  infrastrutture  dei
mercati   finanziari   nell'area   dell'euro   ricadenti   sotto   la
responsabilita' dell'Eurosistema; 
    Considerata la policy di sorveglianza dell'Eurosistema (Oversight
policy framework), che include i sistemi di pagamento  e  i  relativi
fornitori  critici  di  servizi,  e  la   cornice   di   sorveglianza
dell'Eurosistema per i sistemi di pagamento al  dettaglio  (Oversight
framework  for  retail  payment  systems),  entrambe   aggiornate   e
pubblicate nel 2016; 
    Considerata la necessita'  di  dare  attuazione  alla  disciplina
dell'accesso dei prestatori dei servizi di pagamento  ai  sistemi  di
pagamento al dettaglio, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo
del  27  gennaio  del  2010,  n.  11  (attuazione   della   direttiva
2007/64/CE, relativa ai servizi di  pagamento  nel  mercato  interno,
recante modifica delle  direttive  97/7/CE,  2002/65/CE,  2005/60/CE,
2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), come modificato dagli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017,  n.  218
(recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta); 
  In materia di servizi e strumenti di pagamento: 
    Visto il decreto legislativo del  27  gennaio  2010,  n.  11,  in
materia  di  servizi  di  pagamento,  come  modificato  dal   decreto
legislativo del 15 dicembre del 2017, n. 218; 
    Visto il  decreto  legislativo  del  15  dicembre  2017,  n.  218
(recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta); 
    Considerato che dal 2004 l'Eurosistema e la  Commissione  europea
hanno promosso la realizzazione di un'area  unica  dei  pagamenti  in
euro (Single Euro Payments Area, SEPA) per  favorire  la  progressiva
eliminazione delle  barriere  nazionali  all'offerta  di  servizi  di
pagamento e la creazione - per  le  infrastrutture  di  pagamento  al
dettaglio europee - di un contesto piu'  competitivo,  caratterizzato
da regole e standard comuni; 
  In  materia  di  continuita'  operativa,  sicurezza  cibernetica  e
segnalazione di incidenti: 
    Visti gli orientamenti in materia di  segnalazione  di  incidenti
gravi ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi  di
pagamento nel mercato interno (Payment Services  Directive  2,  PSD2)
che l'Autorita' bancaria europea (ABE)  ha  pubblicato  nel  dicembre
2017; 
    Considerata la Guidance on cyber resilience for financial  market
infrastructures   che   il   Committee   on   Payment   and    Market
Infrastructures (CPMI) - gia' Committee  on  Payment  and  Settlement
Systems  (CPSS)  -  della  Banca  dei  regolamenti  internazionali  e
l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO)  hanno
pubblicato nel giugno 2016 e  viste  le  Cyber  resilience  oversight
expectations (CROE) for financial market infrastructures che  la  BCE
ha pubblicato nel dicembre del 2018; 
  In materia di infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete: 
    Viste le previsioni della circolare della Banca d'Italia  n.  285
«Disposizioni di vigilanza per le banche» del 17 dicembre 2013 e  del
provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio  2019  «Disposizioni
di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti  di  moneta
elettronica» in materia di esternalizzazione  di  funzioni  operative
importanti; 
    Considerato che nell'agosto 2017 il Consiglio direttivo della BCE
ha approvato la policy dell'Eurosistema per  l'identificazione  e  la
sorveglianza dei fornitori critici di servizi per  le  infrastrutture
dei mercati finanziari; 
  Circa i poteri dell'autorita' di sorveglianza: 
    Visti gli articoli 144 e 146  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia che conferiscono alla  Banca  d'Italia,
oltre   al   potere   normativo,   poteri   informativi,   ispettivi,
provvedimentali e sanzionatori, che  possono  essere  esercitati  nei
confronti  dei  soggetti  che  emettono  o  gestiscono  strumenti  di
pagamento, prestano  servizi  di  pagamento,  gestiscono  sistemi  di
scambio,   di   compensazione   e   di   regolamento   o   gestiscono
infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete; 
    Considerato  che  si  rende  necessario  rivedere  la   normativa
secondaria riguardante il sistema dei pagamenti al fine di introdurre
disposizioni che tengano conto  dell'evoluzione  della  normativa  di
settore, nonche' dei principi di sorveglianza e delle migliori prassi
condivise a livello europeo e internazionale, anche in  relazione  ai
fornitori critici di servizi; 
 
                                Emana 
 
                      le disposizioni seguenti: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Nel presente provvedimento, si intendono per: 
    (a)   «sistema   dei   pagamenti»:   l'insieme    di    soggetti,
infrastrutture, procedure e norme  che  consentono  il  trasferimento
della moneta, anche mediante strumenti di pagamento,  o  l'estinzione
di obbligazioni pecuniarie mediante compensazione; 
    (b) «sistema di pagamento»: accordo formale tra partecipanti, con
regole  comuni  e  procedure  standardizzate  per  lo   scambio,   la
compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento per conto
proprio o della clientela; 
    (c) «sistema di pagamento  al  dettaglio»:  accordo  formale  tra
partecipanti, con regole comuni e procedure  standardizzate,  per  lo
scambio,  la  compensazione  e/o  il  regolamento  di  operazioni  di
pagamento per  conto  della  clientela,  con  modalita'  differita  o
istantanea, generalmente di importo ridotto e numero elevato; 
    (d) «sistema di  pagamento  all'ingrosso»:  accordo  formale  tra
partecipanti, con regole comuni e procedure  standardizzate,  per  il
regolamento di operazioni di pagamento tra partecipanti, generalmente
di importo elevato e numero ridotto; 
    (e) «infrastruttura strumentale tecnologica o di rete»: complesso
di impianti e di implementazioni a supporto di  uno  o  piu'  servizi
strumentali al sistema  dei  pagamenti,  tra  i  quali  a  titolo  di
esempio: 
      a. servizi di messaggistica e di rete; 
      b.  servizi  e/o  applicazioni  di   business   strumentali   a
trattamento  e  scambio   di   flussi   finanziari   e   informativi,
compensazione  e/o  regolamento  di  operazioni  di   pagamento   tra
prestatori di servizi di pagamento e/o tra prestatori di  servizi  di
pagamento e clienti; 
      c. servizi di conservazione e  trattamento  di  dati  sensibili
relativi ai pagamenti, incluse  le  credenziali  di  sicurezza  degli
utenti e i dati per l'indirizzamento dei pagamenti; 
      d. servizi per il trattamento delle operazioni di pagamento  di
cui all'art. 2, comma 1, numero 28 del regolamento (UE)  n.  2015/751
relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento
basate su carta; 
      e.  servizi  tecnologici  di  interfaccia  multi-operatore  per
l'accesso di terze parti ai conti ai sensi del  regolamento  delegato
(UE) n. 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017  che  integra
la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
per  quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di  regolamentazione  per
l'autenticazione  forte  del  cliente  e  gli  standard   aperti   di
comunicazione comuni e sicuri; 
    (f) «gestore»: societa' o ente che gestisce sistemi di  pagamento
o singole fasi di questi; se ne ha  i  requisiti  puo'  anche  essere
partecipante; 
    (g) «partecipante»: societa' o ente che partecipa a un sistema di
pagamento,  assumendo  i  diritti  e  gli  obblighi  derivanti  dalla
disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema; 
    (h) «fornitori di infrastrutture o servizi tecnici»: soggetti che
gestiscono, fornendo i relativi servizi, infrastrutture  tecnologiche
o di rete strumentali a un sistema di pagamento o  all'erogazione  di
servizi di pagamento; 
    (i) «fornitori critici di infrastrutture o servizi»: fornitori di
infrastrutture  o  servizi  tecnici  considerati  critici  ai   sensi
dell'art. 20 del presente provvedimento; 
    (j) «scambio»: attivita' attraverso la  quale  vengono  scambiate
fra i partecipanti al sistema le informazioni di pagamento,  ossia  i
messaggi e gli ordini diretti a  trasferire  fondi  o,  comunque,  ad
estinguere  obbligazioni  tramite  compensazione;  il  gestore   puo'
disciplinare  direttamente  l'attivita'  di   scambio   ovvero   fare
riferimento a regole definite da soggetti terzi; 
    (k)  «compensazione»:  la  conversione,  secondo  le  regole  del
sistema, in un'unica posizione - a credito o a debito - dei crediti e
dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti  di  uno  o  piu'
partecipanti  e  risultanti  dallo  scambio  delle  informazioni   di
pagamento; 
    (l) «regolamento»: estinzione  delle  posizioni  a  credito  o  a
debito di due o piu' partecipanti; 
    (m) «collegamenti»: insieme di regole operative e  procedure  che
consentono  lo  scambio,  la  compensazione  e  il  regolamento   tra
partecipanti a sistemi di pagamento diversi; 
    (n) «prestatori di servizi  di  pagamento»:  istituti  di  moneta
elettronica e istituti di pagamento, nonche', quando prestano servizi
di pagamento,  banche,  Poste  Italiane  S.p.a.,  la  Banca  centrale
europea e le banche centrali nazionali se non agiscono  in  veste  di
autorita'  monetarie,  altre  autorita'   pubbliche,   le   pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in  veste
di autorita' pubbliche, ai  sensi  del  decreto  legislativo  del  27
gennaio del 2010, n. 11 e successive modifiche; 
    (o) «terze parti»: i prestatori di servizi di  pagamento  che  si
relazionano con i prestatori di servizi di radicamento dei conti  per
la prestazione dei servizi di  pagamento  di  accesso  dispositivo  o
informativo ai conti  di  pagamento  previsti  dalla  direttiva  (UE)
2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    (p) «funzione di  compliance»:  funzione  aziendale  responsabile
della verifica di conformita'  dell'attivita'  aziendale  alle  norme
applicabili; 
    (q) «affidabilita'»: proprieta' dei sistemi di pagamento e  delle
infrastrutture tecnologiche o di rete che assicurano il  contenimento
dei rischi che possono comprometterne o influenzarne negativamente il
corretto  e  continuo  funzionamento,  ripercuotendosi  cosi'   sulla
fiducia del pubblico negli strumenti di pagamento; 
    (r) «efficienza»: proprieta' dei sistemi  di  pagamento  e  delle
infrastrutture tecnologiche o di rete  che  offrono  servizi  rapidi,
economici e pratici per gli utilizzatori, nonche' vantaggiosi  per  i
mercati finanziari e per l'economia; 
    (s)  «resilienza  cibernetica»:  capacita'  di  un   sistema   di
pagamento o di un'infrastruttura tecnologica o di rete di  continuare
a svolgere la propria attivita' anticipando e adattandosi  a  minacce
cibernetiche e altri cambiamenti  rilevanti  nell'ecosistema  in  cui
opera, nonche' resistendo a incidenti informatici,  contenendone  gli
effetti e recuperando tempestivamente la propria operativita'; 
    (t) «malfunzionamento»: l'arresto dell'operativita' del  sistema,
gli errori procedurali, il peggioramento dei  tempi  di  elaborazione
delle  operazioni  di  pagamento,  la  perdita  di   riservatezza   e
l'alterazione non autorizzata dei dati trattati. 
  Per quanto non definito espressamente, si rinvia  alle  definizioni
normative.