IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza «Next Generation Italia» (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2020; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 con cui e' stato definitivamente approvato il PNRR; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; Vista la Missione 1 - Componente 1 ed in particolare il Subinvestimento 2.2.1: «Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR», incluso nell'Investimento 2.2, per un importo totale assegnato pari a euro 368.400.000; Considerato che per l'Investimento 2.2 del PNRR il Piano ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2021, «il completamento della procedura di assunzione di un pool di mille esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica»; Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il conferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del medesimo provvedimento, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse; Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che agli oneri relativi ai reclutamenti di cui al comma 1, pari a euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo art. 1; Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede l'esercizio di poteri sostitutivi nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori, nonche' a richiesta dei medesimi enti; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, commi da 1037 a 1350; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021 relativo alle modalita' per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR; Visto il decreto 11 ottobre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Considerato che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' iscritto, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Atteso l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Ritenuto di dover procedere al riparto delle risorse finanziarie su base regionale in parte in quota fissa e in parte in quota variabile in funzione della consistenza della popolazione residente; Visto il documento repertorio atti n. 139/CU del 7 ottobre 2021, recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata, dal quale risulta che nella seduta stessa e' stata sancita l'intesa; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il sud e la coesione territoriale; Decreta: Art. 1 Riparto delle risorse per il supporto alla gestione delle procedure complesse 1. Il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economa e delle finanze, e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle procedure complesse, e' erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualita' di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del PNRR, a favore delle regioni e province autonome. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito secondo l'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento. 3. Qualora una regione o provincia autonoma ne faccia richiesta o, in ogni caso, decorsi inutilmente i termini di presentazione dei fabbisogni previsti dall'art. 3 o i termini di presentazione o approvazione dei Piani territoriali previsti all'art. 4, il Ministro per la pubblica amministrazione attiva l'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le procedure previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.