IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza «Next Generation
Italia» (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2020;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021
con cui e' stato definitivamente approvato il PNRR;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target;
Vista la Missione 1 - Componente 1 ed in particolare il
Subinvestimento 2.2.1: «Assistenza tecnica a livello centrale e
locale del PNRR», incluso nell'Investimento 2.2, per un importo
totale assegnato pari a euro 368.400.000;
Considerato che per l'Investimento 2.2 del PNRR il Piano ha
previsto quale obiettivo di rilevanza europea da realizzare entro e
non oltre il 31 dicembre 2021, «il completamento della procedura di
assunzione di un pool di mille esperti da impiegare per tre anni a
supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure
per fornire assistenza tecnica»;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il
quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e
con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il
conferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a) del medesimo
provvedimento, di incarichi di collaborazione a professionisti ed
esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle
procedure complesse;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il
quale prevede che agli oneri relativi ai reclutamenti di cui al comma
1, pari a euro 38.800.000 per l'anno 2021, euro 106.800.000 per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l'anno 2024,
si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next
Generation EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a
1050 del medesimo art. 1;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il
quale prevede l'esercizio di poteri sostitutivi nei casi di mancato
rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni
degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e
assunti in qualita' di soggetti attuatori, nonche' a richiesta dei
medesimi enti;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1,
commi da 1037 a 1350;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14
ottobre 2021 relativo alle modalita' per l'istituzione degli elenchi
dei professionisti e del personale in possesso di un'alta
specializzazione per il PNRR;
Visto il decreto 11 ottobre 2021 del Ministro dell'economia e delle
finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1042, della legge 30
dicembre 2020, n. 178;
Considerato che nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' iscritto, quale anticipazione
rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani;
Atteso l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Ritenuto di dover procedere al riparto delle risorse finanziarie su
base regionale in parte in quota fissa e in parte in quota variabile
in funzione della consistenza della popolazione residente;
Visto il documento repertorio atti n. 139/CU del 7 ottobre 2021,
recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata,
dal quale risulta che nella seduta stessa e' stata sancita l'intesa;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per il
sud e la coesione territoriale;
Decreta:
Art. 1
Riparto delle risorse per il supporto
alla gestione delle procedure complesse
1. Il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'economa e delle finanze,
e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a
professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle
procedure complesse, e' erogato da parte del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in
qualita' di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task
force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del PNRR, a
favore delle regioni e province autonome.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito secondo l'allegato
A, che forma parte integrante del presente provvedimento.
3. Qualora una regione o provincia autonoma ne faccia richiesta o,
in ogni caso, decorsi inutilmente i termini di presentazione dei
fabbisogni previsti dall'art. 3 o i termini di presentazione o
approvazione dei Piani territoriali previsti all'art. 4, il Ministro
per la pubblica amministrazione attiva l'esercizio dei poteri
sostitutivi secondo le procedure previste dall'art. 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.