IL DIRIGENTE 
                dell'ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.  269,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'AIFA, a norma del  comma  13  dell'art.  48  sopra
citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012
recante:  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento  dell'AIFA  in
attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva n. 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che  istituisce  procedure  comunitarie
per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e
veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico e  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  1768/92,  la
direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il  regolamento  (CE)
n. 726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie  avanzate
recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE)
n. 726/2004; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  23  giugno  2015,  n.  143,
recante «Procedure operative e  soluzioni  tecniche  per  un'efficace
azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344  dell'art.
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013)»; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro  sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
definita  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con  il  quale
sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e
la valutazione dei trattamenti e dei vaccini contro il COVID-19; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le
quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali e'  stato
prorogato predetto stato di emergenza e da ultimo il  n.  30  del  22
luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto il piano strategico redatto a cura del Ministero della salute
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  dell'AIFA:   «Elementi   di
preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»; 
  Visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato il
14 ottobre 2021 dal Comitato per i medicinali per uso umano CHMP; 
  Vista la determina del direttore generale del 12  agosto  2021,  n.
960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana  Ammassari
l'incarico  dirigenziale  di  livello   non   generale   dell'Ufficio
procedure centralizzate, di durata triennale; 
  Vista la determina STDG del 18 agosto 2021, n. 973 di  conferimento
alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega ai sensi  dell'art.  16,
comma 1, lettera d)  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e
dell'art. 10,  comma  2,  lettera  e)  del  decreto  ministeriale  n.
245/2004 citati, all'adozione dei  provvedimenti  di  classificazione
dei medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, per il periodo di durata dell'incarico conferitole  ai  sensi
della determina n. 960/2021; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 7992 del 3 novembre
2021 di approvazione della variazione  EMEA/H/C/005735/X/0044/G,  che
aggiunge una nuova formulazione  pronta  all'uso  (da  non  diluire),
relativa al vaccino denominato «Comirnaty» - tozinameran,  vaccino  a
mRNA anti-COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi); 
  Vista la istanza presentata dalla societa'  BioNtech  Manufacturing
GmbH, titolare del vaccino «Comirnaty» - tozinameran, vaccino a  mRNA
anti-COVID-19  (modificato  a  livello  dei  nucleosidi)  (prot.   n.
SISF/UPC/137452/A del 25  novembre  2021),  con  la  quale  e'  stata
richiesta   la   emissione   della   determina   di    autorizzazione
all'immissione  in  commercio  delle  confezioni  EU/1/20/1528/002  e
EU/1/20/1528/003  nelle  more  della   pubblicazione nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea; 
  Visto il parere favorevole  della  Commissione  tecnico-scientifica
(CTS) di AIFA rilasciato nella  seduta  straordinaria  del  19  e  22
novembre 2021 relativo alla classificazione ai fini  della  fornitura
espresso, su proposta  dell'Ufficio  procedure  centralizzate,  della
specialita' medicinale «Comirnaty»  -  tozinameran,  vaccino  a  mRNA
anti-COVID19 (modificato a livello dei nucleosidi); 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
  1.  Nelle  more  della   pubblicazione nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea le nuove confezioni del seguente  medicinale  per
uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero  di  A.I.C.  e
classificazione ai fini della fornitura: 
    COMIRNATY, 
descritte in dettaglio nell'allegato alla presente determina, di  cui
costituisce parte integrante sono collocate in apposita sezione della
classe di cui all'art. 12, comma 5, del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158,  convertito  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.  189,
denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita'. 
  2.   Il   titolare    dell'A.I.C.,    prima    dell'inizio    della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o alle limitazioni per quanto  riguarda  l'uso  sicuro  ed
efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore  HTA  ed
economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico  e
la data di inizio della commercializzazione del medicinale. 
  3.  Per  i  medicinali  di  cui  al  comma  3  dell'art.   12   del
decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla  presente
determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione
della domanda di classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro
il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai  sensi
dell'art. 12, comma 5-ter dello stesso decreto,  con  la  conseguenza
che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. 
  4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 novembre 2021 
 
                                              Il dirigente: Ammassari