IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto l'art. 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari
sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari;
Visto l'art. 228, comma 5, del citato decreto legislativo il quale
stabilisce che al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri
di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale ed il
piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
Visto l'art. 243 del medesimo decreto legislativo, il quale, ai
commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in
materia di copertura del costo di alcuni servizi:
gli enti locali strutturalmente deficitari di cui al richiamato
art. 242;
sino all'adempimento, gli enti locali per i quali non sia
intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto
della gestione e gli enti locali che non inviino il rendiconto della
gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta
giorni dal termine previsto per la deliberazione;
gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto
finanziario per la durata del risanamento;
Visto l'art. 243-bis, comma 8, lettera b), del citato testo unico,
il quale prevede che i comuni e le province che fanno ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti ai
controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni
servizi di cui al precedente art. 243, comma 2;
Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che
i controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni
servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e che i
tempi e le modalita' per la presentazione ed il controllo di tale
certificazione sono determinati con decreto del Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 15 ottobre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 268 del 28 ottobre 2020, con il quale sono state
fissate le modalita' della certificazione di cui trattasi per l'anno
2019;
Ritenuto ora di dover procedere all'approvazione di dette modalita'
per l'esercizio finanziario 2020;
Valutato che, ai sensi del citato art. 242, ai fini
dell'individuazione degli enti strutturalmente deficitari, il
rendiconto della gestione da considerarsi e' quello relativo al
penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi, nel
caso di specie, quello dell'esercizio 2018;
Considerato che con decreto del Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 -
della cui pubblicazione sul sito internet dipartimentale e' stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2019
- sono stati approvati i parametri obiettivi ai fini
dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente
deficitaria per il triennio 2019-2021;
Valutato che il triennio di applicazione di tali parametri decorre
dall'anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per
l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per
legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce
allegato, e che, pertanto, gli stessi trovano applicazione a partire
dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione
dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2020;
Valutato che i modelli dei certificati concernenti la dimostrazione
per l'anno 2019 della copertura del costo di gestione dei servizi di
cui al citato art. 243, approvati con il richiamato decreto del
Ministero dell'interno del 15 ottobre 2020, debbano essere modificati
ed approvati, nella parte tabellare, per l'esercizio finanziario
2020;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 26 ottobre 2021, che ha espresso parere favorevole sul testo del
presente decreto;
Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15
marzo 1994 concernenti la delega, alle Prefetture - Uffici
territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle
certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi
di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni
di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e -
Serie generale - n. 80 del 7 aprile 1994;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame
consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti
hanno natura di atto prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Approvazione dei modelli
1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonche' per
province, citta' metropolitane e comunita' montane che si trovano in
condizione di deficitarieta' strutturale ai sensi dell'art. 242 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, sulla
base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2020,
della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a
domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani
e del servizio di acquedotto.
2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla presentazione della
certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alla
data indicata al successivo art. 2, la condizione di assoggettamento
ai controlli centrali.
3. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, dello stesso
decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di
dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per
tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui all'art. 265,
comma 1, del medesimo decreto.
4. I comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno fatto
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dall'art. 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267
del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per
tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale.