IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio  per  il
2021),  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 365 della legge 30  dicembre
2020,  n.  178,  come  modificato  dall'art.  13-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che: «Ad uno  dei
genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei  familiari
monoparentali con figli a carico aventi una disabilita'  riconosciuta
in misura non inferiore al 60 per cento, e'  concesso  un  contributo
mensile nella misura massima di 500 euro netti,  per  ciascuno  degli
anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,  2022  e  2023  che
costituisce limite massimo di spesa»; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, il quale stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima legge,  siano  disciplinati  i  criteri  per
l'individuazione dei destinatari  e  le  modalita'  di  presentazione
delle domande di contributo e di erogazione  dello  stesso  anche  al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104  recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante «Conversione in  legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in  favore  dei
mutilati ed invalidi civili»; 
  Considerato lo stanziamento di risorse previsto dalla  norma  e  la
potenziale platea dei beneficiari e'  stato  ritenuto  di  utilizzare
l'indicatore della situazione economica equivalente come criterio  di
preferenza per l'accesso al beneficio; 
  Considerato che nella dichiarazione  ISEE  non  e'  specificata  la
percentuale di disabilita', ma vengono soltanto indicate tre  classi:
disabilita' media, disabilita' grave e non autosufficienza; 
  Considerato che per quanto  riguarda  le  persone  con  disabilita'
maggiorenni sono inclusi nella prima classe  gli  individui  con  una
percentuale di invalidita' compresa tra  il  67%  ed  il  99%,  nella
seconda gli inabili totali e nella terza  coloro  che  hanno  diritto
all'indennita' di accompagnamento; 
  Considerato che con riguardo ai minori l'appartenenza ad una  delle
tre classi viene fatta sulla base  delle  difficolta'  persistenti  a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'; 
  Ritenuto pertanto che tali classi  possono  essere  equiparate  per
analogia ad una disabilita' superiore al 60%, come previsto dall'art.
1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Vista la nota prot. n. 0008.28/07/2021.0001164 con la quale  l'INPS
ha trasmesso le tabelle che consentono di  quantificare  i  possibili
destinatari della misura anche al fine di circoscrivere la platea  ai
fini del rispetto del limite di spesa indicato; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159 «Regolamento  concernente  la  revisione  delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Visto,  in  particolare,  l'allegato  3  al  predetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Definizione  ai  fini
ISEE  della  condizione  di  disabilita'  media,  grave  e   di   non
autosufficienza»; 
  Visto l'art. 2-sexies del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che
apporta modifiche nel calcolo dell'ISEE del nucleo familiare  che  ha
tra i suoi componenti persone con disabilita' o non autosufficienti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) genitori disoccupati o monoreddito: per  genitore  disoccupato
si intende la persona priva di  impiego  oppure  la  persona  il  cui
reddito da lavoro dipendente non superi  le  8.145  euro  all'anno  o
4.800 euro annui da lavoro  autonomo.  Per  genitore  monoreddito  si
intende  un  individuo  che   ricava   tutto   il   proprio   reddito
esclusivamente dall'attivita' lavorativa, sia pure prestata a  favore
di una pluralita' di datori di lavoro ovvero  sia  percettore  di  un
trattamento pensionistico previdenziale. A  tal  fine  non  si  tiene
conto della percezione di eventuali altri trattamenti  assistenziali.
Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprieta' della  casa  di
abitazione; 
    b) nuclei familiari monoparentali:  nuclei  caratterizzati  dalla
presenza  di  uno  solo  dei  genitori  con  uno  o  piu'  figli  con
disabilita' a carico; 
    c) figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta  in  misura
non inferiore al 60 per cento: per figli a carico si intendono quelli
che non essendo  economicamente  indipendenti  continuano  ad  essere
mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a  carico
del genitore un figlio deve avere un reddito non  superiore  a  4.000
euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51  euro  se  ha  un'eta'
maggiore di 24 anni.