IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 e, in particolare, l'articolo
1 e l'allegato A;
Vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione);
Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
VISTO il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 5
agosto 2021;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica resi rispettivamente in data
23 settembre 2021 e 22 settembre 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e dell'universita' e della ricerca;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
1. Il titolo del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e'
sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024
relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del
settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE» e nelle
premesse sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «Visto l'articolo 117 della Costituzione» sono
inserite le seguenti:
«Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 e, in particolare,
l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;»;
b) dopo le parole «Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico;» sono inserite le seguenti:
«Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE;»;
c) dopo le parole «Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;» sono inserite le seguenti: «Vista la legge 3 agosto 2007, n.
124;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;».
2. All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «organismi di diritto pubblico» sono
inserite le seguenti: «e delle imprese pubbliche e private, ai sensi
di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater»;
b) al comma 2 dopo le parole «Parte II, Titolo II,» sono aggiunte
le parole «Capo I e»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il presente decreto si applica ai dati della ricerca
conformemente alle condizioni di cui all'articolo 9-bis.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera
a-bis), il presente decreto disciplina, altresi', il riutilizzo dei
documenti nella disponibilita' delle imprese pubbliche:
a) attive nei settori di cui agli articoli da 115 a 121 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) che agiscono in qualita' di operatori di servizio pubblico ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007;
c) che agiscono in qualita' di vettori aerei che assolvono oneri
di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE)
n. 1008/2008;
d) che agiscono in qualita' di armatori comunitari che assolvono
obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del
regolamento (CEE) n. 3577/1992.
2-quater. La disciplina di cui al comma 2-ter si applica anche alle
imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di
servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n.
1008/2008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione
ai servizi di pubblico interesse;
2-quinquies. Il presente decreto disciplina altresi' il riutilizzo
dei documenti ai quali si applica il decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 32, di recepimento della direttiva 2007/2/CE.».
3. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese
le autorita' di sistema portuale, le autorita' amministrative
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonche' i loro
consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti;»;
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) imprese
pubbliche: le imprese definite all'articolo 3, comma 1, lettera t),
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) organismi di
diritto pubblico: gli organismi definiti all'articolo 3, comma 1,
lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;»;
d) alla lettera c) dopo le parole da «dal supporto» sono aggiunte
le seguenti «, cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o
audiovisiva o qualsiasi parte di tale contenuto»;
e) alla lettera c-ter) le parole «68, comma 3, lettera a)», sono
sostituite dalle seguenti: «1, comma 1, lettera l-bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
f) la lettera c-quater) e' sostituita dalla seguente «c-quater)
dati di tipo aperto: dati come definiti dall'articolo 1, comma 1,
lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»;
g) dopo la lettera c-quater) sono inserite le seguenti:
«c-quinquies) anonimizzazione: la procedura mirante a rendere anonimi
documenti, rendendoli non riconducibili a una persona fisica
identificata o identificabile, ovvero la procedura mirante a rendere
anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire piu'
l'identificazione dell'interessato;
c-sexies) dati dinamici: documenti informatici, soggetti ad
aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa
della loro volatilita' o rapida obsolescenza;
c-septies) dati della ricerca: documenti informatici, diversi
dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della
ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo
di ricerca, o comunemente accettati nella comunita' di ricerca come
necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca;
c-octies) serie di dati di elevato valore: documenti il cui
riutilizzo e' associato a importanti benefici per la societa',
l'ambiente e l'economia, in considerazione della loro idoneita' per
la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti
di lavoro, nonche' del numero dei potenziali beneficiari dei servizi
e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di
dati;»;
h) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) riutilizzo: l'uso da parte di persone fisiche o giuridiche
di documenti detenuti da:
1) pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico,
per fini commerciali o per fini non commerciali, diversi da quelli
istituzionali per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta
eccezione per lo scambio di documenti tra pubbliche amministrazioni,
o organismi di diritto pubblico, ovvero tra amministrazioni e
organismi di diritto pubblico, posto in essere esclusivamente
nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di cui sono
titolari;
2) imprese pubbliche e imprese private di cui all'articolo 1,
comma 2-quater, per fini commerciali o per fini non commerciali,
diversi da quelli relativi alla fornitura dei servizi di interesse
generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione
per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche e pubbliche
amministrazioni o organismi di diritto pubblico posto in essere
esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei compiti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni;»;
i) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) interfaccia tra programmi applicativi (API): insieme di
funzioni, procedure, operazioni disponibili al programmatore, di
solito raggruppate a formare un insieme di strumenti specifici per
l'espletamento di un determinato compito;»;
l) alla lettera g) le parole «dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4,
numero 1, del regolamento UE 2016/679»;
m) alla lettera h) le parole da «redatto» a «pubblico» sono
sostituite dalle seguenti: «ove possibile redatto in forma
elettronica, compatibile con le licenze pubbliche standardizzate
disponibili online, nel quale sono definite le modalita' di
riutilizzo in formato digitale dei documenti»;
n) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: «i-bis) utile
ragionevole sugli investimenti: una percentuale della tariffa
complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi
ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso
di interesse fisso della BCE;
i-ter) terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalle
pubbliche amministrazioni e dagli organismi di diritto pubblico o
dalle imprese pubbliche che detengono i dati.».
4. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea, e' sostituito dalla seguente: «Il
presente decreto non si applica ai seguenti documenti:»;
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) quelli nella disponibilita' di imprese pubbliche:
1) prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di
servizi di interesse generale;
2) connessi ad attivita' direttamente esposte alla
concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti;»;
c) alla lettera c) le parole da «e di ricerca» a «universitarie»
sono sostituite dalle seguenti: «secondaria e inferiore e, nel caso
di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da
quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto »;
d) alla lettera d) dopo la parola «biblioteche» sono inserite le
seguenti: «,comprese quelle universitarie»;
e) alla lettera e), le parole «agli articoli 3, 4, 5 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801» sono sostituite dalle seguenti: «alla
legge 3 agosto 2007, n. 124»;
f) alla lettera g), dopo le parole «n. 241,» sono inserite le
seguenti: «nonche' ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33,»;
g) la lettera h-quater) e' sostituita dalla seguente:
«h-quater) quelli il cui accesso, ai sensi delle previsioni del
regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e' escluso
o limitato, ovvero risulti pregiudizievole per la tutela della vita
privata e dell'integrita' degli individui, nonche' alle parti di
documenti accessibili che contengono dati personali il cui riutilizzo
e' stato definito per legge incompatibile con le previsioni delle
suddette disposizioni normative;»;
h) dopo la lettera h-quater) sono inserite le seguenti:
«h-quinquies) quelli il cui accesso e' escluso o limitato per
motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle
infrastrutture critiche definite all'articolo 2 del decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 61;
h-sexies) documenti diversi da quelli di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c-septies), nella disponibilita' di organizzazioni
che svolgono attivita' di ricerca e di organizzazioni che finanziano
la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei
risultati della ricerca.»;
i) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto
pubblico non possono esercitare il diritto di cui all'articolo
64-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per impedire il
riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo, salvo i limiti
stabiliti dal presente decreto.».
5. All'articolo 4, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: "b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di
cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal
presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le
disposizioni degli accordi internazionali sulla protezione dei
diritti di proprieta' intellettuale e, in particolare, della
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche del 1886, ratificata ai sensi della legge 20 giugno 1978,
n. 399, dell'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprieta'
intellettuale attinenti al commercio del 1994, ratificato e reso
esecutivo ai sensi della legge 29 dicembre 1994, n. 747, e del
Trattato sul diritto d'autore (WCT), adottato a Ginevra il 20
dicembre 1996 ed entrato in vigore per tutti gli Stati membri
dell'Unione Europea il 14 marzo 2010;».
6. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Richiesta di riutilizzo di documenti). - 1. Le pubbliche
amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le
richieste e rendono disponibili i documenti, con le modalita' di cui
al comma 2, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta,
prorogabile di ulteriori venti giorni nel caso in cui le richieste
siano numerose o complesse. Di tale proroga e' data comunicazione al
richiedente entro ventuno giorni dalla richiesta.
2. In caso di decisione positiva, i documenti sono resi
disponibili, ove possibile, in forma elettronica e, se necessario,
attraverso una licenza.
3. I provvedimenti di diniego sono motivati sulla base delle
disposizioni del presente decreto.
4. Nel caso in cui il riutilizzo e' negato ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera h), per la parte relativa ai diritti di
proprieta' intellettuale, le pubbliche amministrazioni o gli
organismi di diritto pubblico indicano la persona fisica o giuridica
titolare del diritto, se e' nota, oppure il licenziante dal quale il
titolare del dato stesso ha ottenuto il materiale. Le biblioteche,
comprese quelle universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti
a fornire la suddetta indicazione.
5. In caso di diniego, il richiedente puo' esperire i mezzi di
tutela previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241. Degli stessi e' data comunicazione al richiedente con
il provvedimento di diniego.
6. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le
organizzazioni che svolgono attivita' di ricerca, le organizzazioni
che finanziano la ricerca e gli organismi di cui agli articoli 4, 6 e
7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, definiscono i termini e le
modalita' di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti.».
7. L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Formati disponibili). - 1. Le pubbliche amministrazioni,
gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a
disposizione i propri documenti, ove possibile insieme ai rispettivi
metadati, secondo le modalita' e i formati previsti dall'articolo 2,
lettere c-bis) e c-ter), nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 12.
2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico
non hanno l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne nuovi per
soddisfare la richiesta, ne' l'obbligo di fornire estratti di
documenti se cio' comporta difficolta' sproporzionate, che implicano
attivita' eccedenti la semplice manipolazione. Le pubbliche
amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedono ai
sensi del periodo precedente con provvedimento motivato.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico
non hanno l'obbligo di continuare a produrre e a conservare in uno
specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo.
4. Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico
e le imprese pubbliche producono e rendono disponibili i documenti
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto
legislativo secondo il principio dell'apertura fin dalla
progettazione e per impostazione predefinita.
5. Fermo quanto previsto dal comma 2, le pubbliche amministrazioni
e gli organismi di diritto pubblico rendono disponibili i dati
dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite
API adeguate e, ove possibile, come download in blocco.
6. Nei casi in cui l'espletamento dell'attivita' di cui al comma
precedente ecceda le capacita' finanziarie e tecniche delle pubbliche
amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico, imponendo uno
sforzo sproporzionato, i dati dinamici sono resi disponibili per il
riutilizzo entro un termine e con temporanee restrizioni tecniche, da
definirsi con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati,
tali da non pregiudicare indebitamente lo sfruttamento del loro
potenziale economico e sociale.
7. I commi precedenti si applicano anche ai documenti delle imprese
pubbliche e delle imprese private di cui all'articolo 1, comma
2-quater, resi disponibili per il riutilizzo.
8. Le serie di dati di elevato valore, di cui all'articolo 12-bis
sono messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile
meccanicamente, tramite opportune API e, ove possibile, come download
in blocco.
9. Nel caso in cui l'espletamento dell'attivita' del comma 8
coinvolga dati territoriali e del monitoraggio ambientale, necessari
per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle
attivita' che possono avere ripercussioni sull'ambiente si applicano
le regole tecniche definite dalla Direttiva 2007/2/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.».
8. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «oppure,» fino a «divulgazione» sono
sostituite dalle seguenti: «, fatta salva la possibilita' di
recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a
disposizione e divulgazione dei documenti, nonche' per
l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per
proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato »;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) al comma 3, l'alinea e' sostituito dalla seguente: «Il comma 1
non trova applicazione per:»;
d) al comma 3, alle lettere a) e b), la parola «alle» e'
sostituita dalla seguente: «le» e, alla lettera b), la parola «agli»
e' sostituita dalla seguente: «gli»;
e) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) le
imprese pubbliche.»;
f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nelle ipotesi in cui i soggetti individuati nel
precedente comma 3, lettera a), richiedano il pagamento di un
corrispettivo, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e
dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio
contabile non puo' superare i costi marginali del servizio reso,
comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione,
diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei
diritti e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e
delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a
carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli
investimenti.
3-ter. L'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli
organismi di diritto pubblico di cui al precedente comma 3, lettera
b), e' definito e aggiornato periodicamente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ed e' pubblicato sui rispettivi siti
istituzionali.»;
g) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c), l'importo
totale delle tariffe e' calcolato in base a parametri oggettivi,
trasparenti e verificabili ed e' determinato secondo il criterio del
costo marginale del servizio con decreti dei Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, sono fatte salve le disposizioni di
cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e 5, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106.»;
h) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il totale
delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione o organismo di
diritto pubblico, dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo
dei documenti in un esercizio contabile non deve superare i costi,
maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, relativi alla
raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei
dati e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati personali e
delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a
carattere riservato.»;
i) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;
l) al comma 8 le parole «4, 5 e 6» sono sostituite dalla seguente
«precedenti»;
m) al comma 9, le parole «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 4 e 4-bis»;
n) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Il riutilizzo e' comunque gratuito:
a) per le serie di dati di elevato valore secondo quanto
previsto dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a);
b) per i dati della ricerca di cui all'articolo 9-bis.
9-ter. Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo di
documenti, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto
pubblico e le imprese pubbliche competenti definiscono in anticipo e
rendono disponibili sui propri siti istituzionali, dandone
comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale, le condizioni
applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base
di calcolo utilizzata per tali tariffe e gli elementi presi in
considerazione nel calcolo di tali tariffe.».
9. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Contenuti delle licenze standard per il riutilizzo). - 1.
Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le
imprese pubbliche nonche' le imprese private di cui all'articolo 1,
comma 2-quater, adottano licenze standard, disponibili in formato
digitale, per il riutilizzo dei propri documenti.
2. Il riutilizzo di documenti non e' soggetto a condizioni, salvo
che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non
discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse.
3. Se una pubblica amministrazione o un organismo di diritto
pubblico riutilizza documenti per attivita' commerciali che esulano
dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a
disposizione dei documenti in questione per tali attivita' e'
soggetta alle stesse condizioni e alle medesime tariffe applicate
agli altri riutilizzatori.
4. Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non
comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo,
compreso il riutilizzo transfrontaliero, ne' possono costituire
ostacolo alla concorrenza.».
10. L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Strumenti di ricerca di documenti disponibili). - 1. Le
pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le
imprese pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma
2-quater, cui si applica il presente decreto, anche alla luce della
strategia nazionale in materia di dati, pubblicano e aggiornano
annualmente sui propri siti istituzionali gli elenchi delle categorie
di dati detenuti ai fini del riutilizzo. Individuano, inoltre, le
modalita' per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, dei
documenti disponibili per il riutilizzo, insieme ai rispettivi
metadati, ove possibile accessibili on-line e in formati leggibili
meccanicamente.
2. Per la ricerca di dati in formato aperto, le pubbliche
amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico, le imprese
pubbliche e le imprese private di cui all'articolo 1, comma 2-quater,
utilizzano il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia
per l'Italia digitale, come punto di accesso unico alle serie di
dati, ad eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili
anche nel Repertorio Nazionale dei dati Territoriali.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico
utilizzano le modalita' per facilitare la conservazione dei documenti
disponibili per il riutilizzo secondo quanto previsto dall'articolo
44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
11. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Dati della ricerca). - 1. I dati della ricerca sono
riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente a
quanto previsto dal presente decreto legislativo, nel rispetto della
disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile,
degli interessi commerciali, nonche' della normativa in materia di
diritti di proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile
1941, n. 633, e dei diritti di proprieta' industriale ai sensi del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
2. La previsione del comma 1 si applica nelle ipotesi in cui i dati
siano il risultato di attivita' di ricerca finanziata con fondi
pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici, anche
attraverso l'archiviazione in una banca dati pubblica, da
ricercatori, organizzazioni che svolgono attivita' di ricerca e
organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati
gestita a livello istituzionale o su base tematica.
3. I dati della ricerca di cui ai commi precedenti rispettano i
requisiti di reperibilita', accessibilita', interoperabilita' e
riutilizzabilita'.».
12. L'articolo 10 e' abrogato.
13. L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Accordi di esclusiva).- 1. I documenti delle pubbliche
amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico, delle imprese
pubbliche e delle imprese private di cui all'articolo 1, comma
2-quater, possono essere riutilizzati da tutti gli operatori
interessati alle condizioni previste dal presente decreto, anche
qualora uno o piu' soggetti stiano gia' procedendo allo sfruttamento
di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o
gli altri accordi tra i terzi e le pubbliche amministrazioni, gli
organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche in possesso dei
documenti non stabiliscono diritti esclusivi.
2. Se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico e'
necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per
l'attribuzione di tale diritto esclusivo e' soggetta a valutazione
periodica con cadenza almeno triennale. Gli accordi di esclusiva sono
resi pubblici sul sito istituzionale almeno due mesi prima che
abbiano effetto. I termini di tali accordi sono trasparenti e sono
resi pubblici sul sito istituzionale. Il presente comma non si
applica alla digitalizzazione di risorse culturali.
3. In deroga al comma 1, se il diritto esclusivo riguarda la
digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non
eccede di norma i sette anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i
sette anni, la sua durata e' soggetta a riesame nel corso dell'ottavo
anno e, se del caso, successivamente ogni cinque anni. Gli accordi
che concedono diritti di esclusiva sono trasparenti e sono resi
pubblici online, fatto salvo il diritto delle pubbliche
amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico interessati di
ricevere, a titolo gratuito, una copia delle risorse culturali
digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia e' resa
disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.
4. Le disposizioni che, pur non concedendo espressamente un diritto
esclusivo, limitano la disponibilita' di riutilizzo di documenti da
parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono
rese pubbliche on-line almeno due mesi prima che le stesse abbiano
efficacia. L'effetto di tali disposizioni e' soggetto a valutazione
periodica con cadenza almeno triennale. I termini definitivi degli
accordi sono trasparenti e resi pubblici on-line.
5. I diritti di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 non conformi
alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai
commi 2 e 3 e che sono stati conclusi da pubbliche amministrazioni o
da organismi di diritto pubblico cessano alla scadenza del contratto
e comunque il 18 luglio 2043, ove la scadenza del contratto sia
successiva a tale data.
6. I diritti di esclusiva esistenti al 16 luglio 2019, non conformi
alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai
commi 2 e 3, conclusi da imprese pubbliche, cessano alla scadenza del
contratto e comunque il 17 luglio 2049, ove la scadenza del contratto
sia successiva a tale data.».
14. L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Regole tecniche). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale
adotta entro 180 giorni le Linee guida contenenti le regole tecniche
per l'attuazione del presente decreto con le modalita' previste
dall'articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In
caso di violazione delle disposizioni introdotte dalle Linee guida,
il soggetto interessato puo' rivolgersi al difensore civico per il
digitale di cui all'articolo 17, comma 1-quater, del Codice
dell'amministrazione digitale e si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 18-bis, comma 5, dello stesso Codice.».
15. Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Serie specifiche di dati di elevato valore). - 1.
Alle specifiche serie di dati di elevato valore individuate dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della
direttiva UE n. 1024/2019 all'interno delle categorie previste
dall'articolo 13 e dall'allegato I della medesima direttiva, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) sono rese disponibili gratuitamente, salvo che:
1) gli atti di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1,
della direttiva non prevedano per specifiche serie di dati in
possesso delle imprese pubbliche l'esenzione dall'obbligo di messa a
disposizione gratuita, secondo quanto previsto dall'articolo 14,
paragrafo 3, della direttiva;
2) siano detenuti da biblioteche, comprese quelle
universitarie, da musei o da archivi;
3) siano detenuti da amministrazioni pubbliche o organismi di
diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte
sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e la messa a disposizione gratuita di tali dati avrebbe
un impatto sostanziale sul bilancio dei suddetti enti. In tal caso i
suddetti enti possono applicare le tariffe previste dall'articolo 7
per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto
di esecuzione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14,
paragrafo 1, della direttiva;
b) sono rese leggibili meccanicamente;
c) sono fornite mediante API;
d) sono fornite come download in blocco, se del caso.
2. L'Istituto Geografico Militare, al fine di garantire la qualita'
dei dati di cui al precedente comma 1, lettera a), in ambito
nazionale raccoglie, produce, aggiorna, riproduce e diffonde nel
settore geografico i dati geospaziali. La cessione dei documenti di
interesse nazionale all'Istituto da parte degli altri organismi di
diritto pubblico e' finalizzata all'adempimento dei compiti
istituzionali e alla produzione dei documenti cartografici dello
Stato dichiarati ufficiali dallo stesso Istituto. Le societa' private
che riusano i dati geospaziali resi disponibili dall'Istituto devono
fornire copia dei documenti derivati che su richiesta, previa
verifica, possono essere dichiarati conformi ai requisiti tecnici di
qualita' o alle specifiche adottate dall'Istituto. I rilevamenti
eseguiti, per qualsiasi scopo, sul territorio nazionale da organismi
di diritto pubblico o privati, devono essere comunicati all'Istituto
ai fini di un eventuale aggiornamento dei documenti cartografici
dello Stato.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Si riporta il testo dell'art. 117 Cost:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge
22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 1.(Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea).- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i
termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
«Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
recepimento: 1° aprile 2018);
2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al
riciclaggio mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 3 dicembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre
2020);
4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di
recepimento: 31 dicembre 2019);
5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2020);
6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
30 giugno 2021);
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle
autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali
nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio
2021);
10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31
maggio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e
di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 1° luglio 2021);
12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme
relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti
connessi applicabili a talune trasmissioni online degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi televisivi e radiofonici e che modifica la
direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita'
esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le
societa' di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 28 giugno 2021);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi
terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione
2009/316/GAI del Consiglio(termine di recepimento: 28
giugno 2022);
20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 3 luglio 2021);
21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25
ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre
2020 per il resto della direttiva);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17
luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura
dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio
2021);
24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1°
agosto 2021);
25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
(termine di recepimento: 1° agosto 2022);
26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni
per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro
tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati, e che abroga la
decisione 2000/642/GAI del Consiglio(termine di
recepimento: 1° agosto 2021);
27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio
tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto
2022);
28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di
mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la
distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 2 agosto 2021);
30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
2 agosto 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17
dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre
2021);
33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21
novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le
disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a
talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento:
31 dicembre 2020);
34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e
recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64,
punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle
obbligazioni garantite e che modifica la direttiva
2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE(termine di
recepimento: 8 luglio 2021);
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16
dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e
della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa
nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno
2022);
37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19
dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle
accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre
2021);
38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i
prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
31 dicembre 2023);
39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto
riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di
informazioni allo scopo di verificare la corretta
applicazione del regime speciale per le piccole imprese
(termine di recepimento: 31 dicembre 2024).".
La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura
dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 giugno
2019, n. L 172.
La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico e' pubblicata nella
G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345.
Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166.
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nella
Gazzeta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333
(Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la
direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro
imprese pubbliche, nonche' alla trasparenza finanziaria
all'interno di talune imprese) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 novembre 2003, n. 276.
La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
(Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37.
La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2007, n. 187.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32
(Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce
un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunita' europea (INSPIRE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 marzo 2010, n. 56, S.O.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
Il decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102
(Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la
direttiva 2003/98/CE, relativa al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2015, n. 158.
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1del citato decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto legislativo disciplina le modalita' di
riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella
disponibilita' delle pubbliche amministrazioni e degli
organismi di diritto pubblico e delle imprese pubbliche e
private, ai sensi di quanto previsto dai commi 2-ter e
2-quater.
2. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di
diritto pubblico provvedono affinche' i documenti cui si
applica il presente decreto legislativo siano
riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo
le modalita' previste dal medesimo decreto, inclusi i
documenti i cui diritti di proprieta' intellettuale sono
detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche
universitarie, i musei e gli archivi, qualora il riutilizzo
di questi ultimi documenti sia autorizzato in conformita'
alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I e
Capo III, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' a quelle di cui alla Parte II, Titolo VII, Capo II,
del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2-bis. Il presente decreto si applica ai dati della
ricerca conformemente alle condizioni di cui all'articolo
9-bis.
2-ter. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 3,
comma 1, lettera a-bis), il presente decreto disciplina,
altresi', il riutilizzo dei documenti nella disponibilita'
delle imprese pubbliche:
a) attive nei settori di cui agli articoli da 115 a
121 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) che agiscono in qualita' di operatori di servizio
pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.
1370/2007;
c) che agiscono in qualita' di vettori aerei che
assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo
16 del regolamento (CE) n. 1008/2008;
d) che agiscono in qualita' di armatori comunitari
che assolvono obblighi di servizio pubblico ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/1992.
2-quater. La disciplina di cui al comma 2-ter si
applica anche alle imprese private di trasporto che sono
soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in
generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai
servizi di pubblico interesse;
2-quinquies. Il presente decreto disciplina altresi' il
riutilizzo dei documenti ai quali si applica il decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di recepimento della
direttiva 2007/2/CE.
3. Il presente decreto si applica altresi' quando i
documenti di cui al comma 1 sono gia' stati diffusi per il
loro riutilizzo dai soggetti ivi indicati. E' in ogni caso
assicurata la parita' di trattamento tra tutti i
riutillizzatori, salvo quanto previsto dall'articolo 11.
4.".
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' di sistema
portuale, le autorita' amministrative indipendenti di
garanzia, vigilanza e regolazione, nonche' i loro consorzi
o associazioni a qualsiasi fine istituiti;
a-bis) imprese pubbliche: le imprese definite
all'articolo 3, comma 1, lettera t), del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) organismi di diritto pubblico: gli organismi
definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b-bis) universita': qualsiasi organismo pubblico che
fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a
titoli di studio accademici;
c) documento: la rappresentazione di atti, fatti e
dati a prescindere dal supporto, cartaceo o elettronico,
registrazione sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi
parte di tale contenuto nella disponibilita' della pubblica
amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La
definizione di documento non comprende i programmi
informatici;
c-bis) formato leggibile meccanicamente: un formato
di file strutturato in modo tale da consentire alle
applicazioni software di individuare, riconoscere ed
estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni
individuali di fatto e la loro struttura interna;
c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo
1, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
c-quater) dati di tipo aperto: dati come definiti
dall'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c-quinquies) anonimizzazione: la procedura mirante a
rendere anonimi documenti, rendendoli non riconducibili a
una persona fisica identificata o identificabile, ovvero la
procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo
da impedire o da non consentire piu' l'identificazione
dell'interessato;
c-sexies) dati dinamici: documenti informatici,
soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in
particolare a causa della loro volatilita' o rapida
obsolescenza;
c-septies) dati della ricerca: documenti informatici,
diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o
prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati
come elementi di prova nel processo di ricerca, o
comunemente accettati nella comunita' di ricerca come
necessari per convalidare le conclusioni e i risultati
della ricerca;
c-octies) serie di dati di elevato valore: documenti
il cui riutilizzo e' associato a importanti benefici per la
societa', l'ambiente e l'economia, in considerazione della
loro idoneita' per la creazione di servizi, applicazioni a
valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonche' del numero
dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni
a valore aggiunto basati su tali serie di dati;
d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
e) riutilizzo: l'uso da parte di persone fisiche o
giuridiche di documenti detenuti da:
1) pubbliche amministrazioni o organismi di diritto
pubblico, per fini commerciali o per fini non commerciali,
diversi da quelli istituzionali per i quali i documenti
sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di
documenti tra pubbliche amministrazioni, o organismi di
diritto pubblico, ovvero tra amministrazioni e organismi di
diritto pubblico, posto in essere esclusivamente
nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di
cui sono titolari;
2) imprese pubbliche e imprese private di cui
all'articolo 1, comma 2-quater, per fini commerciali o per
fini non commerciali, diversi da quelli relativi alla
fornitura dei servizi di interesse generale per i quali i
documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo
scambio di documenti tra imprese pubbliche e pubbliche
amministrazioni o organismi di diritto pubblico posto in
essere esclusivamente nell'ambito dell'espletamento dei
compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni;
f) scambio di documenti: la cessione di documenti
finalizzata esclusivamente all'adempimento di compiti
istituzionali fra i soggetti di cui alle lettere a) e b);
f-bis) interfaccia tra programmi applicativi (API):
insieme di funzioni, procedure, operazioni disponibili al
programmatore, di solito raggruppate a formare un insieme
di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato
compito;
g) dati personali: i dati definiti tali dall'articolo
4, numero 1, del regolamento UE 2016/679;
h) licenza standard per il riutilizzo: il contratto,
o altro strumento negoziale, ove possibile redatto in forma
elettronica, compatibile con le licenze pubbliche
standardizzate disponibili online, nel quale sono definite
le modalita' di riutilizzo in formato digitale dei
documenti;
i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o
l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente
formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto
pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o
che ne ha la disponibilita'.
i-bis) utile ragionevole sugli investimenti: una
percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella
necessaria per recuperare i costi ammissibili, non
superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso di
interesse fisso della BCE;
i-ter) terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica
diversa dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi
di diritto pubblico o dalle imprese pubbliche che detengono
i dati.».
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Documenti esclusi dall'applicazione del
decreto). - 1. Il presente decreto non si applica ai
seguenti documenti:
a) quelli detenuti per finalita' che esulano
dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica
amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, a
condizione che la portata di detti compiti sia trasparente
e soggetta a revisione;
a-bis) quelli nella disponibilita' di imprese
pubbliche:
1) prodotti al di fuori dell'ambito della
prestazione di servizi di interesse generale;
2) connessi ad attivita' direttamente esposte alla
concorrenza e non soggette alle norme in materia di
appalti;
b) quelli nella disponibilita' delle emittenti di
servizio pubblico e delle societa' da esse controllate e da
altri organismi o loro societa' controllate per
l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio
pubblico;
c) quelli nella disponibilita' di istituti di
istruzione secondaria e inferiore e, nel caso di tutti gli
altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da
quelli di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del presente
decreto;
d) quelli nella disponibilita' di enti culturali
diversi dalle biblioteche, comprese quelle universitarie,
dai musei e dagli archivi;
e) quelli comunque nella disponibilita' degli
organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
f);
g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo
24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' ai sensi
dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, o per motivi di tutela del segreto statistico, quali
disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322;
h) quelli sui cui terzi detengono diritti di
proprieta' intellettuale ai sensi della legge 22 aprile
1941, n. 633, ovvero diritti di proprieta' industriale ai
sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
h-bis) quelli, non contenenti dati pubblici, il cui
accesso e' disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241;
h-ter) parti di documenti contenenti solo logotipi,
stemmi e distintivi;
h-quater) quelli il cui accesso, ai sensi delle
previsioni del regolamento UE 2016/679 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonche' del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e' escluso o limitato,
ovvero risulti pregiudizievole per la tutela della vita
privata e dell'integrita' degli individui, nonche' alle
parti di documenti accessibili che contengono dati
personali il cui riutilizzo e' stato definito per legge
incompatibile con le previsioni delle suddette disposizioni
normative;
h-quinquies) quelli il cui accesso e' escluso o
limitato per motivi di protezione delle informazioni
sensibili relative alle infrastrutture critiche definite
all'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.
61;
h-sexies) documenti diversi da quelli di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c-septies), nella
disponibilita' di organizzazioni che svolgono attivita' di
ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca,
comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei
risultati della ricerca.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni e gli organismi
di diritto pubblico non possono esercitare il diritto di
cui all'articolo 64-quinquies della legge 22 aprile 1941,
n. 633 per impedire il riutilizzo di documenti o di
limitare il riutilizzo, salvo i limiti stabiliti dal
presente decreto.".
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Norma di salvaguardia). - 1. Sono fatte salve:
a) la disciplina sulla protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) la disciplina sulla protezione del diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli
obblighi previsti dal presente decreto legislativo si
applicano compatibilmente con le disposizioni degli accordi
internazionali sulla protezione dei diritti di proprieta'
intellettuale e, in particolare, della Convenzione di Berna
per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del
1886, ratificata ai sensi della legge 20 giugno 1978, n.
399, dell'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di
proprieta' intellettuale attinenti al commercio del 1994,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29
dicembre 1994, n. 747, e del Trattato sul diritto d'autore
(WCT), adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 ed entrato in
vigore per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea il 14
marzo 2010;
c) la disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
d);
e) le disposizioni in materia di proprieta'
industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30;
f)».
Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Tariffazione). - 1. I dati sono resi
disponibili gratuitamente, fatta salva la possibilita' di
recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione,
messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonche'
per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure
adottate per proteggere le informazioni commerciali a
carattere riservato.
2. (abrogato)
3. Il comma 1 non trova applicazione per:
a) le biblioteche, comprese quelle universitarie, i
musei e gli archivi;
b) le pubbliche amministrazioni e gli organismi di
diritto pubblico che devono generare utili per coprire una
parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei
propri compiti di servizio pubblico;
c) le imprese pubbliche.
3-bis. Nelle ipotesi in cui i soggetti individuati nel
precedente comma 3, lettera a), richiedano il pagamento di
un corrispettivo, il totale delle entrate provenienti dalla
fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti
in un esercizio contabile non puo' superare i costi
marginali del servizio reso, comprendenti i costi di
raccolta, produzione, riproduzione, diffusione,
archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei
diritti e, ove applicabile, di anonimizzazione dei dati
personali e delle misure adottate per proteggere le
informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati
di un utile ragionevole sugli investimenti.
3-ter. L'elenco delle pubbliche amministrazioni e degli
organismi di diritto pubblico di cui al precedente comma 3,
lettera b), e' definito e aggiornato periodicamente, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed e'
pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.
4. Per i casi di cui al comma 3, lettere b) e c),
l'importo totale delle tariffe e' calcolato in base a
parametri oggettivi, trasparenti e verificabili ed e'
determinato secondo il criterio del costo marginale del
servizio con decreti dei Ministri competenti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, sono fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 1, commi 370, 371 e 372,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 5, comma 4-bis, del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
4-bis. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), il
totale delle entrate ricavate, per ciascuna amministrazione
o organismo di diritto pubblico, dalla fornitura e
dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un
esercizio contabile non deve superare i costi, maggiorati
di un utile ragionevole sugli investimenti, relativi alla
raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e
archiviazione dei dati e, ove applicabile, di
anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate
per proteggere le informazioni commerciali a carattere
riservato.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. Gli introiti delle tariffe di cui ai commi
precedenti sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnati, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, allo
stato di previsione delle Amministrazioni interessate.
9. Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi
pubblici, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,
determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o
propri atti deliberativi, gli importi delle tariffe e le
relative modalita' di versamento, sulla base dei criteri
indicati ai commi 4 e 4-bis.
9-bis. Il riutilizzo e' comunque gratuito:
a) per le serie di dati di elevato valore secondo
quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a);
b) per i dati della ricerca di cui all'articolo
9-bis.
9-ter. Qualora siano applicate tariffe per il
riutilizzo di documenti, le pubbliche amministrazioni, gli
organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche
competenti definiscono in anticipo e rendono disponibili
sui propri siti istituzionali, dandone comunicazione
all'Agenzia per l'Italia Digitale, le condizioni
applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa
la base di calcolo utilizzata per tali tariffe e gli
elementi presi in considerazione nel calcolo di tali
tariffe.".
Il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, cosi' recita:
«Art. 10 (Riutilizzo di documenti a fini commerciali da
parte di pubbliche amministrazioni).- 1. Lo scambio di
documenti, come definito dalla lettera f) del comma 1
dell'articolo 2, non costituisce riutilizzo.
2. Nel caso in cui una pubblica amministrazione
riutilizza, per fini commerciali che esulano dall'ambito
dei suoi compiti di servizio pubblico, documenti propri o
di altra pubblica amministrazione, si applicano le
modalita' di riutilizzo anche economico stabilite nel
presente decreto.».