IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle
attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio  2021,
n. 105, il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente
disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021,  si
applicano le misure di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo  2021,  adottato  in  attuazione
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  22  ottobre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 ottobre 2021, n. 254; 
  Viste le note mail del 25 e del 26 novembre 2021, con le  quali  il
direttore della Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria  ha
segnalato  la  potenziale  pericolosita'  della  variante   B.1.1.529
identificata in Sudafrica; 
  Considerato   l'andamento   nazionale   e   internazionale    della
trasmissione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  caratterizzato   dalla
variante B.1.1.529 identificata in Sudafrica; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  26  novembre  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  27  novembre  2021,  n.
283; 
  Vista la nota prot. n. 169507 del 19 novembre 2021, con la quale il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ha
trasmesso  una  proposta  di  ordinanza,  contenente,  tra   l'altro,
l'applicazione all'evento denominato «Rome MED 2021  -  Mediterranean
dialogues», in programma a Roma dal 2  al  4  dicembre  2021,  di  un
apposito regime speciale in materia di ingressi dall'estero; 
  Vista la nota prot. n. 0054836 del 30 novembre 2021, con  la  quale
la Direzione generale della prevenzione sanitaria ha espresso  parere
favorevole  in  merito  all'applicazione,  all'evento  internazionale
«Rome MED 2021 - Mediterranean dialogues»  delle  misure  di  cui  al
documento recante «Indicazioni volte alla  prevenzione  e  protezione
dal rischio di contagio da COVID-19  nell'organizzazione  dell'evento
"Rome MED 2021 - Mediterranean Dialogues"», allegato alla citata nota
prot. n. 169507 del 19  novembre  2021  del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19; 
  Ritenuto necessario e urgente, in  considerazione  della  rilevanza
internazionale   del   predetto   evento,   prevedere,   nelle   more
dell'adozione di un successivo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, sentita la Direzione generale della prevenzione
sanitaria, specifiche disposizioni volte a  consentire  in  sicurezza
l'ingresso e  il  soggiorno  nel  territorio  nazionale  ai  relativi
partecipanti; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai partecipanti invitati  all'evento  internazionale  denominato
«Rome MED 2021 - Mediterranean Dialogues», in programma a Roma dal  2
al 4 dicembre 2021, e'  consentito  l'ingresso  e  il  soggiorno  nel
territorio  nazionale  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla
partecipazione all'evento stesso e alle attivita'  a  esso  connesse,
anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49, comma 3, del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-CoV-2,
l'evento di cui al comma  1  si  svolge  nel  rispetto  dell'allegato
protocollo di sicurezza, recante «Indicazioni volte alla  prevenzione
e protezione dal rischio di contagio da COVID-19  nell'organizzazione
dell'evento  "Rome  MED  2021  -   Mediterranean   Dialogues"»,   che
costituisce parte integrante della presente ordinanza. 
  3. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19,  i  soggetti
di  cui  al  comma  1  non  devono  sottoporsi  alle   misure   della
sorveglianza sanitaria  e  dell'isolamento  fiduciario  previste,  in
relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e  territori
esteri, dall'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle  ordinanze  del  Ministro
della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma  2,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  4. I soggetti di cui al comma 1 si sottopongono altresi' a un  test
molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo  di  tampone,  ogni
quarantotto ore per tutta la durata dell'evento. 
  5. Per le finalita' di cui al  comma  3,  le  autorita'  competenti
comunicano  agli  uffici  del  Ministero  della  salute   un   elenco
dettagliato dei partecipanti  all'evento  di  cui  al  comma  1,  dei
singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.