IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 200-bis (recante «Buono viaggio») del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato da ultimo
dall'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19.», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69;
Visto in particolare il comma 1 del citato articolo 200-bis come
modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, un fondo con una dotazione di 20 milioni di
euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino
all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente
impedite o comunque a mobilita' ridotta, con patologie accertate,
anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu'
esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei
comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia,
di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da
utilizzare - entro il 31 dicembre 2021 - per gli spostamenti
effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con
conducente;
Visto che, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 200-bis, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al
trasferimento, in favore dei comuni interessati e delle regioni e
province autonome, delle risorse del fondo di cui al comma 1, secondo
i seguenti criteri: a) una quota pari al 50 per cento del totale, per
complessivi 10 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla
popolazione residente in ciascun comune interessato; b) una quota
pari al 30 per cento, per complessivi 6 milioni di euro, e' ripartita
in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di
taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente rilasciata da ciascun comune interessato; c) una quota
pari al restante 20 per cento, per complessivi 4 milioni di euro, e'
ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati;
Considerato che gli enti interessati provvedono alla erogazione del
beneficio secondo i criteri di cui al suddetto articolo 200-bis,
comma 4, come modificato dall'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104;
Ritenuto che il trasporto pubblico non di linea, oggetto del
beneficio di cui al suddetto articolo 200-bis, si riferisca ai
servizi disciplinati dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante
«Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea»;
Viste le statistiche dell'Istituto nazionale di statistica relative
alla popolazione residente nei comuni capoluogo di provincia e di
citta' metropolitana al 31 dicembre 2019, come individuati nelle
codifiche del predetto Istituto e pubblicati sul sito www.istat.it;
Acquisiti, presso i comuni interessati che hanno fornito riscontro
alla relativa richiesta, i dati relativi al numero di licenze per
l'esercizio di servizi taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio di
servizi di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune ed in
corso di validita';
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020 recante «Trasferimento delle
risorse per buoni viaggio per persone disabili o in condizioni di
bisogno, ai sensi dell'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e modificato dall'art. 90 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Il presente decreto individua le risorse spettanti a ciascun
comune capoluogo di citta' metropolitana o capoluogo di provincia a
valere sul fondo di cui all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, come modificato da ultimo dall'articolo 34 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la concessione di un buono
viaggio, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone
ivi residenti fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta,
con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a
nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di
bisogno.
2. Il buono viaggio di cui al comma 1 e' utilizzato, da parte dei
beneficiari, per gli spostamenti effettuati entro il 31 dicembre 2021
a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente di cui
alla legge 21 gennaio 1992, n. 21, ed e' pari al 50 per cento della
spesa sostenuta e, comunque, non e' superiore a euro 20 per ciascun
viaggio. La individuazione dei beneficiari e del contributo e' a cura
dei comuni, secondo i criteri di cui all'articolo 200-bis, comma 4,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato
dall'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.