IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto   l'articolo   200-bis   (recante   «Buono   viaggio»)    del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  come  modificato  da  ultimo
dall'articolo 34 del decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41  recante
«Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19.»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69; 
  Visto in particolare il comma 1 del citato  articolo  200-bis  come
modificato dall'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,
che istituisce, presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, un fondo con una dotazione di  20  milioni  di
euro   per   l'anno   2021,   destinato   alla   concessione,    fino
all'esaurimento delle risorse, in favore  delle  persone  fisicamente
impedite o comunque a mobilita'  ridotta,  con  patologie  accertate,
anche se accompagnate, ovvero appartenenti a  nuclei  familiari  piu'
esposti   agli    effetti    economici    derivanti    dall'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei
comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di  provincia,
di un buono viaggio, pari al 50 per cento della  spesa  sostenuta  e,
comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun  viaggio,  da
utilizzare -  entro  il  31  dicembre  2021  -  per  gli  spostamenti
effettuati a mezzo del  servizio  di  taxi  ovvero  di  noleggio  con
conducente; 
  Visto che, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 200-bis,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si  provvede  al
trasferimento, in favore dei comuni interessati  e  delle  regioni  e
province autonome, delle risorse del fondo di cui al comma 1, secondo
i seguenti criteri: a) una quota pari al 50 per cento del totale, per
complessivi 10 milioni di euro,  e'  ripartita  in  proporzione  alla
popolazione residente in ciascun comune  interessato;  b)  una  quota
pari al 30 per cento, per complessivi 6 milioni di euro, e' ripartita
in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del  servizio  di
taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente rilasciata da ciascun comune  interessato;  c)  una  quota
pari al restante 20 per cento, per complessivi 4 milioni di euro,  e'
ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati; 
  Considerato che gli enti interessati provvedono alla erogazione del
beneficio secondo i criteri di  cui  al  suddetto  articolo  200-bis,
comma 4, come modificato dall'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104; 
  Ritenuto che il  trasporto  pubblico  non  di  linea,  oggetto  del
beneficio di cui  al  suddetto  articolo  200-bis,  si  riferisca  ai
servizi disciplinati dalla legge 15  gennaio  1992,  n.  21,  recante
«Legge quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi
pubblici non di linea»; 
  Viste le statistiche dell'Istituto nazionale di statistica relative
alla popolazione residente nei comuni capoluogo  di  provincia  e  di
citta' metropolitana al 31  dicembre  2019,  come  individuati  nelle
codifiche del predetto Istituto e pubblicati sul sito www.istat.it; 
  Acquisiti, presso i comuni interessati che hanno fornito  riscontro
alla relativa richiesta, i dati relativi al  numero  di  licenze  per
l'esercizio di servizi taxi e delle autorizzazioni per l'esercizio di
servizi di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune ed in
corso di validita'; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze n. 503 del 6 novembre 2020 recante «Trasferimento delle
risorse per buoni viaggio per persone disabili  o  in  condizioni  di
bisogno, ai sensi dell'articolo 200-bis del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e modificato dall'art. 90 del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. Il presente decreto individua le  risorse  spettanti  a  ciascun
comune capoluogo di citta' metropolitana o capoluogo di  provincia  a
valere sul fondo di cui all'articolo 200-bis, comma  1,  del  decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, come modificato da ultimo dall'articolo 34 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la  concessione  di  un  buono
viaggio, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle  persone
ivi residenti fisicamente impedite o comunque  a  mobilita'  ridotta,
con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a
nuclei  familiari  piu'  esposti  agli  effetti  economici  derivanti
dall'emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID-19  o  in  stato  di
bisogno. 
  2. Il buono viaggio di cui al comma 1 e' utilizzato, da  parte  dei
beneficiari, per gli spostamenti effettuati entro il 31 dicembre 2021
a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente di cui
alla legge 21 gennaio 1992, n. 21, ed e' pari al 50 per  cento  della
spesa sostenuta e, comunque, non e' superiore a euro 20  per  ciascun
viaggio. La individuazione dei beneficiari e del contributo e' a cura
dei comuni, secondo i criteri di cui all'articolo 200-bis,  comma  4,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   come   modificato
dall'articolo 90 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.