IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 1, comma 778, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
che istituisce nello stato di previsione del  Ministero  dell'interno
un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2021  e  2022,  in  favore  degli  enti  locali  strutturalmente
deficitari,  in  stato  di  predissesto  o  in  stato   di   dissesto
finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e  244  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proprietari di  rifugi  per  cani
randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o
sanitario-amministrative  alla  data  di  entrata  in  vigore   della
suddetta legge; 
  Considerato che le predette risorse, ai sensi  del  comma  779  del
sopracitato art. 1,  della  legge  n.  178/2020,  sono  destinate  al
finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al
citato comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi  rifugi,
nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti
in materia; 
  Considerato, altresi', che,  ai  sensi  del  comma  780  del  sopra
richiamato art. 1, della legge n. 178/2020, con decreto del  Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 178/2020,  sono
stabilite le modalita'  di  assegnazione  delle  risorse  di  cui  al
predetto Fondo, da effettuare previa istanza degli enti interessati; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
25 marzo 2021; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  in  data  7  maggio  2021,
recante  le  modalita'  di  assegnazione  delle  risorse  del   Fondo
istituito dall'art. 1, comma 778, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178; 
  Viste le richieste dei comuni riportate nell'allegato A, che  forma
parte integrante del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contributi  per  gli  anni  2021-2022  a  favore  degli  enti  locali
  strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in  stato  di
  dissesto finanziario. 
 
  1.  Agli  enti  locali  strutturalmente  deficitari,  in  stato  di
predissesto o  in  stato  di  dissesto  finanziario  ai  sensi  degli
articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267 proprietari di rifugi per cani randagi le  cui  strutture  non
siano conformi alle  normative  edilizie  o  sanitario-amministrative
alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  n.  178/2020,  sono
concessi, a seguito  di  apposita  istanza  degli  enti  medesimi,  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,  a  valere  sul
Fondo di cui all'art.  1,  comma  778,  della  sopracitata  legge  n.
178/2020, per il finanziamento di interventi per la messa a norma dei
rifugi di cui al citato comma 778 o alla progettazione e  costruzione
di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle  normative
regionali vigenti in materia; 
  2. Le risorse di cui al sopracitato Fondo sono state  ripartite  ed
assegnate secondo le modalita' di cui all'avviso  pubblico,  allegato
al decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, in  data  7  maggio  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 122.