IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada», 
  Visto in particolare l'art. 60 del citato  decreto  legislativo  n.
285 del 1992 in materia, tra l'altro, di disciplina  dei  veicoli  di
interesse storico e collezionistico, ed in specie il comma 5 relativo
ai requisiti per la circolazione su strada degli stessi; 
  Visto l'art. 215 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di  esecuzione  al  nuovo
codice della strada», recante disposizioni applicative al citato art.
60 del decreto legislativo n. 285 del 1992; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 17 dicembre 2009, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  19
marzo 2010, n. 65, concernente  la  disciplina  e  le  procedure  per
l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e  collezionistico  nei
registri, nonche' la loro riammissione in circolazione e la revisione
periodica; 
  Tenuto conto delle nuove modalita' operative di revisione periodica
dei veicoli a motore e loro rimorchi introdotte dal  protocollo  MCTC
NET2; 
  Ritenuto opportuno rivedere le prescrizioni per  le  revisioni  dei
veicoli di interesse storico  e  collezionistico  costruiti  in  data
antecedente al 1° gennaio 1960; 
  Sentiti i registri ASI, Storico  Lancia,  Italiano  FIAT,  Italiano
Alfa Romeo, Storico FMI; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato III,  punto  4.2,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19  marzo  2010,  n.  65,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «4.2  Le  revisioni  dei   veicoli   di   interesse   storico   e
collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960  sono  effettuate
esclusivamente dai  competenti  uffici  della  Motorizzazione  civile
qualora le prove di frenatura siano effettuate secondo  le  modalita'
indicate al precedente punto 3.2.2.». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 27 ottobre 2021 
 
                                              Il Ministro: Giovannini