IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in
particolare gli articoli 107 e 108, della sezione 2, «Aiuti concessi
dagli Stati»;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 «recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006, come modificato dal regolamento (UE)
2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023. (20G00202) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020 - Supplemento
ordinario n. 46) ed in particolare l'art. 1, comma 128, che
istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 150
milioni di euro per l'anno 2021;
Visto l'art. 1, comma 129, della citata legge 30 dicembre 2020, n.
178, che dispone che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e
le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al comma 128»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha
incrementato la dotazione del fondo di ulteriori 150 milioni di euro,
per un totale complessivo di 300 milioni di euro»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che ha
rideterminato in euro 295 milioni la dotazione del fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, recante «Disposizioni
nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e programmi operativi»;
Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio 2021 con la quale
la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuto SA.62793
(2021/N), che ha modificato il regime di aiuto SA.59509, riguardante
le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e
forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita'
connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e
acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2021, n. 321361,
concernente «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori
agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della
Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e
integrazioni»;
Considerata l'urgenza di adottare misure a sostegno alle
organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo in
difficolta' a causa dell'emergenza COVID-19 e degli effetti delle
avversita' climatiche verificatesi nel corso della stagione
produttiva 2021;
Ritenuto che un intervento per favorire la capitalizzazione delle
organizzazioni di produttori contribuisca al rafforzamento delle
stesse anche mediante la maggiore capacita' di accesso al credito;
Ritenuto altresi' opportuno, al fine di migliorare la
competitivita' del settore, sostenere il processo di
internazionalizzazione anche attraverso la rimozione delle barriere
fitosanitarie;
Considerato che le risorse destinate all'attuazione dell'intervento
di cui al presente decreto sono allocate sul capitolo 7098/pg 01
dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, assegnato
ad un centro di responsabilita' amministrativa differente da quello
competente e che, pertanto, si rende necessario disporre le
conseguenti autorizzazioni di gestione contabile a favore della
Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione
europea del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale;
Ritenuto necessario procedere all'utilizzo parziale delle risorse
iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, per l'importo di 50 milioni di euro, a titolo di
contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle
organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, in possesso del
riconoscimento giuridico alla data di emanazione del presente decreto
e di 500.000 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione
delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo, prevedendo di
utilizzare le restanti risorse per il settore delle filiere agricole,
nonche' comunque per differenti misure in favore del settore della
pesca e acquacoltura, disciplinando le relative procedure di utilizzo
con successivi provvedimenti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sancita nella seduta del 21 ottobre 2021;
Decreta:
Art. 1
Ambiti di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto definisce i criteri di assegnazione delle
risorse, previste dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2020, n. 178:
a) ammontanti a euro 50.000.000,00 a titolo di contributo
straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni
dei produttori ortofrutticoli (di seguito anche OP), in possesso del
riconoscimento giuridico alla data di emanazione del presente
decreto, concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Consiglio e del Parlamento europeo, che hanno in corso di
realizzazione un programma operativo ai sensi dell'art. 33 del
medesimo regolamento;
b) ammontanti a euro 500.000,00 a sostegno del processo di
internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore
ortofrutticolo.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1, lettera a), e'
concesso sotto forma di sovvenzione diretta finalizzata al
miglioramento della situazione patrimoniale e finanziaria delle OP
mediante aumento di capitale sociale e costituzione di riserve
indivisibili, ai sensi del decreto ministeriale 13 luglio 2021, n.
321361.
3. Il rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, lettera a),
spetta prioritariamente alle OP che in almeno uno degli ultimi due
bilanci approvati rispettino uno dei seguenti indici di bilancio:
a) Indice di indipendenza finanziaria, definito come rapporto tra
il patrimonio netto (capitale piu' riserve) e il totale delle
attivita' al netto delle disponibilita' liquide, minore di 0,6;
b) Margine di struttura, definito come differenza tra il
patrimonio netto e l'attivo immobilizzato, a valori negativi;
c) Indice di indebitamento (leverage), definito come il rapporto
tra indebitamento bancario oneroso ed il patrimonio netto, maggiore
di 0,5.
4. Le eventuali risorse eccedenti rispetto a quanto e' stato
possibile impegnare per le finalita' di cui al comma 1, lettera a),
potranno essere assegnate con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con le medesime modalita' di cui al
precedente comma 2, a favore delle altre OP, fino alla concorrenza
dell'importo a disposizione.
Qualora le richieste superino le risorse residue disponibili,
verra' effettua una riduzione proporzionale su tutte le richieste
accolte.
5. Le risorse per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b),
sono a carico del capitolo n. 7098 «Fondo per lo sviluppo e il
sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».