IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n.  156  del  7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2003,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la determina AIFA n. 1471/2018 del 18 settembre 2018 relativa
alla  «Riclassificazione  del  medicinale  per  uso  umano  "Alphagan
Medifarm", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale  n.
230 del 3 ottobre 2018, e il relativo accordo negoziale stipulato  ai
sensi dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n.  269/2003,  convertito
dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1587/2018 del 3  ottobre  2018  relativa
alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano  "Aromasin",  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  242  del  17
ottobre 2018, e il relativo  accordo  negoziale  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,  convertito  dalla
legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1477/2018 del 18 settembre 2018 relativa
alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano  "Coversyl",  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  236  del  10
ottobre 2018, e il relativo  accordo  negoziale  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,  convertito  dalla
legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1474/2018 del 18 settembre 2018 relativa
alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano  "Cipralex",  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  236  del  10
ottobre 2018, e il relativo  accordo  negoziale  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,  convertito  dalla
legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1473/2018 del 18 settembre 2018 relativa
alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano  "Blopress",  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  236  del  10
ottobre 2018, e il relativo  accordo  negoziale  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,  convertito  dalla
legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1454/2018 del 17 settembre 2021 relativa
alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Diamicron",  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  Serie  generale  n.  233  del  6
ottobre 2018, e il relativo  accordo  negoziale  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,  convertito  dalla
legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1475/2018 del 18 settembre 2018 relativa
alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano  "Ciproxin",  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  Serie  generale  n.  233  del  6
ottobre 2018, e il relativo  accordo  negoziale  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,  convertito  dalla
legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1481/2018 del 18 settembre 2018 relativa
alla «Riclassificazione del medicinale per  uso  umano  "Lansox",  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  236  del  10
ottobre 2018, e il relativo  accordo  negoziale  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,  convertito  dalla
legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1588/2018 del 3  ottobre  2018  relativa
alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano  "Limpidex",  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  Serie  generale  n.  234  dell'8
ottobre 2018, e il relativo  accordo  negoziale  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,  convertito  dalla
legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1482/2018 del 18 settembre 2021 relativa
alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano  "Peptazol",  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  236  del  10
ottobre 2018, e il relativo  accordo  negoziale  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,  convertito  dalla
legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1470/2018 del 18 settembre 2018 relativa
alla «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Adalat  Crono",
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della  legge  24  dicembre  1993,  n.
537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 235 del 9
ottobre 2018, e il relativo  accordo  negoziale  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,  convertito  dalla
legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1465/2018 del 18 settembre 2018 relativa
alla «Riclassificazione del medicinale per uso  umano  "Timogel",  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  Serie  generale  n.  235  del  9
ottobre 2018, e il relativo  accordo  negoziale  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,  convertito  dalla
legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 1467/2018 del 18 settembre 2018 relativa
alla «Riclassificazione del medicinale per uso  umano  "Xalatan",  ai
sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  Serie  generale  n.  235  del  9
ottobre 2018, e il relativo  accordo  negoziale  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,  convertito  dalla
legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                              Pay-back 
 
  Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di pay-back,
in applicazione dell'accordo negoziale  vigente  per  le  specialita'
medicinali  ADALAT  CRONO, ALPHAGAN  MEDIFARM,  AROMASIN,   BLOPRESS,
CIPRALEX, CIPROXIN, COVERSYL, DIAMICRON, LANSOX, LIMPIDEX,  PEPTAZOL,
TIMOGEL e XALATAN, relativamente  al  periodo  dal  ottobre  2018  al
aprile 2020, l'azienda, Medifarm, dovra' provvedere al pagamento  del
valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato  1
(pari  a  euro  63.054,51),  che  costituisce  parte   integrante   e
sostanziale della presente determina.