IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante:
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
  Visto in particolare l'articolo 113,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, il quale  prevede  che,  a  valere  sugli
stanziamenti previsti per i singoli  appalti  di  lavori,  servizi  e
forniture negli stati di previsione della spesa o nei  bilanci  delle
stazioni appaltanti, «le amministrazioni aggiudicatrici destinano  ad
un apposito fondo risorse finanziarie in misura non  superiore  al  2
per cento modulate sull'importo  dei  lavori,  servizi  e  forniture,
posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai  dipendenti
delle stesse, esclusivamente per le attivita' di programmazione della
spesa per investimenti, di valutazione preventiva  dei  progetti,  di
predisposizione  e  di  controllo  delle  procedure  di  gara  e   di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di  direzione  dei  lavori
ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo
ovvero di  verifica  di  conformita',  di  collaudatore  statico  ove
necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti  a  base  di  gara,  del  progetto,  dei  tempi   e   costi
prestabiliti.»; 
  Visto il comma 3 del citato articolo 113 del decreto legislativo n.
50 del 2016, il quale prevede che «l'ottanta per cento delle  risorse
finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2  e'  ripartito,
per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale,  sulla  base  di  apposito  regolamento   adottato   dalle
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile
unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori.»; 
  Visto l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre  2021,
n. 121, che reca disposizioni in materia di  incentivi  per  funzioni
tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016; 
  Vista la legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e,  in  particolare,
l'articolo 24,  comma  5-bis,  il  quale  prevede  che  «Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su  proposta  del  Ministro  competente,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di  previsione
della spesa interessati delle somme versate all'entrata del  bilancio
dello Stato finalizzate  per  legge  al  finanziamento  di  specifici
interventi o attivita'.»; 
  Visto l'articolo 2, comma 197, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191,  il  quale  stabilisce  «che  il  pagamento   delle   competenze
accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello  Stato
che per il pagamento degli  stipendi  si  avvalgono  delle  procedure
informatiche e  dei  servizi  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei  servizi,  e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze   fisse
mediante ordini  collettivi  di  pagamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 31  ottobre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002»; 
  Visto l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, il quale dispone che coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti  nel  capo  I
del titolo II del libro secondo del codice penale, tra  l'altro,  non
possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per  la  concessione  o
l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili  finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 marzo 2017, recante: «Approvazione dello  statuto  della  Cassa  di
previdenza  e  assistenza  tra  i  dipendenti  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 2017; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 17  marzo  2008,
n. 84, di adozione del «Regolamento recante norme per la ripartizione
dell'incentivo  di  cui  all'articolo  92,  comma  5,   del   decreto
legislativo 12  aprile  2006,  n.  163»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 10 maggio 2008; 
  Visto il parere n. ACG/3/INFRA/1383 del 7 febbraio  2019,  espresso
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sullo   schema   di
regolamento  di  cui  all'articolo  113,  comma  3,  concernente   la
disciplina del compenso incentivante le funzioni tecniche; 
  Visto il nulla osta  del  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
dello Stato n. 220581 del 19 novembre 2020; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021; 
  Visto  l'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
dispone la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti  in  «Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili» e del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  in
«Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»; 
  Vista  la  comunicazione  effettuata  in  data  4  marzo  2021   al
Presidente del Consiglio dei Ministri,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 attestata con nota del 26
luglio 2021; 
  Vista la comunicazione effettuata in  data  23  settembre  2021  al
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   effettuata   a   seguito
dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 10,  del  decreto-legge
10 settembre 2021, n.  121,  che  reca  disposizioni  in  materia  di
incentivi per funzioni tecniche; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento definisce le modalita' e  i  criteri  di
riparto delle  risorse  del  fondo  destinato  ad  incentivi  per  le
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti   del   Ministero   delle
infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili,   (di   seguito
«Ministero») secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di  seguito  «codice  dei
contratti pubblici»). 
  2.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento  trovano
applicazione: 
    a) le leggi ed i regolamenti nazionali; 
    b) i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  comparto
Ministeri (di seguito «CCNL»). 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riportano i commi 3 e  4  dell'articolo  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 113,  commi  1,  2,
          3,4 e 5 del citato decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50: 
                «Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
          oneri  inerenti  alla  progettazione,  alla  direzione  dei
          lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
          ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle  verifiche
          di conformita', al collaudo  statico,  agli  studi  e  alle
          ricerche  connessi,  alla  progettazione   dei   piani   di
          sicurezza e  di  coordinamento  e  al  coordinamento  della
          sicurezza in fase di esecuzione quando  previsti  ai  sensi
          del  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.   81,   alle
          prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
          redazione  di  un  progetto  esecutivo  completo  in   ogni
          dettaglio fanno carico agli  stanziamenti  previsti  per  i
          singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli  stati
          di previsione della spesa  o  nei  bilanci  delle  stazioni
          appaltanti. 
                2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1,  le
          amministrazioni aggiudicatrici  destinano  ad  un  apposito
          fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
          cento  modulate  sull'importo   dei   lavori,   servizi   e
          forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
          svolte dai dipendenti delle stesse  esclusivamente  per  le
          attivita' di programmazione della spesa  per  investimenti,
          di valutazione preventiva dei progetti, di  predisposizione
          e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione  dei
          contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori  ovvero
          direzione   dell'esecuzione   e   di    collaudo    tecnico
          amministrativo  ovvero  di  verifica  di  conformita',   di
          collaudatore  statico   ove   necessario   per   consentire
          l'esecuzione del contratto nel  rispetto  dei  documenti  a
          base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
          Tale  fondo  non   e'   previsto   da   parte   di   quelle
          amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
          contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
          la retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri
          dipendenti. Gli enti che costituiscono o  si  avvalgono  di
          una centrale di committenza possono destinare  il  fondo  o
          parte  di  esso  ai  dipendenti  di   tale   centrale.   La
          disposizione di cui  al  presente  comma  si  applica  agli
          appalti relativi a servizi o forniture nel caso in  cui  e'
          nominato il direttore dell'esecuzione. 
                3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie  del
          fondo costituito ai sensi del comma  2  e'  ripartito,  per
          ciascuna  opera  o  lavoro,  servizio,  fornitura  con   le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  del  personale,  sulla   base   di
          apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
          i rispettivi ordinamenti, tra  il  responsabile  unico  del
          procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
          indicate al comma 2 nonche' tra i loro  collaboratori.  Gli
          importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali  e
          assistenziali      a      carico      dell'amministrazione.
          L'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore
          stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione  delle
          risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro  a
          fronte di eventuali incrementi dei tempi o  dei  costi  non
          conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
          dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
          di servizio  preposto  alla  struttura  competente,  previo
          accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
          dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel
          corso dell'anno al singolo  dipendente,  anche  da  diverse
          amministrazioni, non possono superare l'importo del 50  per
          cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
          quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
          svolte  dai  medesimi  dipendenti,  in  quanto  affidate  a
          personale   esterno    all'organico    dell'amministrazione
          medesima,   ovvero   prive   del   predetto   accertamento,
          incrementano la quota del fondo  di  cui  al  comma  2.  Il
          presente comma non si applica al  personale  con  qualifica
          dirigenziale. 
                4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
          del fondo di cui  al  comma  2  ad  esclusione  di  risorse
          derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
          a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
          dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
          progetti di innovazione anche per  il  progressivo  uso  di
          metodi e strumenti elettronici  specifici  di  modellazione
          elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
          di implementazione delle banche dati per il controllo e  il
          miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
          informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
          strumentazioni elettroniche  per  i  controlli.  Una  parte
          delle risorse  puo'  essere  utilizzato  per  l'attivazione
          presso  le  amministrazioni  aggiudicatrici   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno 1997,  n.  196  o  per  lo  svolgimento  di
          dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
          contratti  pubblici  previa  sottoscrizione   di   apposite
          convenzioni con le Universita' e  gli  istituti  scolastici
          superiori. 
                5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
          unica di  committenza  nell'espletamento  di  procedure  di
          acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di
          altri enti, puo' essere riconosciuta,  su  richiesta  della
          centrale  unica  di  committenza,  una  quota  parte,   non
          superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto  dal  comma
          2.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5,  comma  10,  del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121: 
              «Art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
          in  materia  di  incentivi  per   funzioni   tecniche).   -
          (Omissis). 
                10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma  3,
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  applica
          agli  appalti  di  lavori,  servizi  e  forniture  le   cui
          procedure di gara sono state avviate  successivamente  alla
          data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
          anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto
          regolamento. Gli oneri per la  ripartizione  delle  risorse
          finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 fanno carico  agli  stanziamenti
          gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e
          forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione
          della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 
                (Omissis).». 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31  dicembre  2009,  S.O.  n.
          245. 
              - La legge 23 dicembre 2009, n. 191  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2010),  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302, del 30 dicembre  2009,  S.O.  n.
          243. 
              - Si riporta l'articolo 35-bis, del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art.  35-bis   (Prevenzione   del   fenomeno   della
          corruzione  nella  formazione  di   commissioni   e   nelle
          assegnazioni agli uffici).  -  1.  Coloro  che  sono  stati
          condannati, anche con sentenza non  passata  in  giudicato,
          per i reati previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro
          secondo del codice penale: 
                  a) non possono fare parte,  anche  con  compiti  di
          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a
          pubblici impieghi; 
                  b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
          direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
          finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
          nonche' alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi, ausili finanziari  o  attribuzioni  di
          vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
                  c) non possono fare parte delle commissioni per  la
          scelta  del  contraente  per   l'affidamento   di   lavori,
          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di
          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,
          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di
          qualunque genere. 
                2. La disposizione prevista al  comma  1  integra  le
          leggi e  regolamenti  che  disciplinano  la  formazione  di
          commissioni e la nomina dei relativi segretari.». 
              - Il Capo I, Titolo II (Dei delitti contro la  pubblica
          amministrazione)  del  Libro  secondo   (Dei   delitti   in
          particolare), del codice  penale  reca:  «Dei  delitti  dei
          pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112  (Rettifica
          G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001). 
              - Il decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22  (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  51  del
          1° marzo 2021,  e'  stato  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  22  aprile  2021,  n.  55,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 113, comma 3, del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), si veda nelle note alle premesse.