IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante:
«Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 113, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, a valere sugli
stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e
forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti, «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad
un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2
per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture,
posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti
delle stesse, esclusivamente per le attivita' di programmazione della
spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori
ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo
ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove
necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi
prestabiliti.»;
Visto il comma 3 del citato articolo 113 del decreto legislativo n.
50 del 2016, il quale prevede che «l'ottanta per cento delle risorse
finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito,
per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i
criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del
personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile
unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori.»;
Visto l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021,
n. 121, che reca disposizioni in materia di incentivi per funzioni
tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n.
50 del 2016;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare,
l'articolo 24, comma 5-bis, il quale prevede che «Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici
interventi o attivita'.»;
Visto l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, il quale stabilisce «che il pagamento delle competenze
accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato
che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure
informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse
mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002»;
Visto l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il quale dispone che coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non
possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o
l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
9 marzo 2017, recante: «Approvazione dello statuto della Cassa di
previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 2017;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008,
n. 84, di adozione del «Regolamento recante norme per la ripartizione
dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 10 maggio 2008;
Visto il parere n. ACG/3/INFRA/1383 del 7 febbraio 2019, espresso
dal Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di
regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, concernente la
disciplina del compenso incentivante le funzioni tecniche;
Visto il nulla osta del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato n. 220581 del 19 novembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
dispone la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti in «Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili» e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in
«Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
Vista la comunicazione effettuata in data 4 marzo 2021 al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 attestata con nota del 26
luglio 2021;
Vista la comunicazione effettuata in data 23 settembre 2021 al
Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a seguito
dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di
incentivi per funzioni tecniche;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento definisce le modalita' e i criteri di
riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le
funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, (di seguito
«Ministero») secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (di seguito «codice dei
contratti pubblici»).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano
applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
Ministeri (di seguito «CCNL»).
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10.
- Si riporta il testo dell'articolo 113, commi 1, 2,
3,4 e 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50:
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 10, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
in materia di incentivi per funzioni tecniche). -
(Omissis).
10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica
agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui
procedure di gara sono state avviate successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto
regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti
gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e
forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
(Omissis).».
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, S.O. n.
245.
- La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302, del 30 dicembre 2009, S.O. n.
243.
- Si riporta l'articolo 35-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le
leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.».
- Il Capo I, Titolo II (Dei delitti contro la pubblica
amministrazione) del Libro secondo (Dei delitti in
particolare), del codice penale reca: «Dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112 (Rettifica
G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001).
- Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del
1° marzo 2021, e' stato convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 113, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), si veda nelle note alle premesse.