IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e  in  particolare  l'art.  1,
commi da 1037 a 1050; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale il dott. Vittorio Colao e' stato nominato Ministro senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e'  stato  conferito
l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, con il quale al predetto Ministro e' stata  conferita  la
delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della
transizione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale il dott.  Daniele  Franco  e'  stato  nominato  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  ufficialmente
presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021  ai  sensi
dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio (UE) del  13  luglio
2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano di ripresa
e resilienza per l'Italia; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle  procedure»,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2021, n. 101, ai sensi  del  quale  «Ciascuna  amministrazione
centrale  titolare  di  interventi  previsti  nel  PNRR  provvede  al
coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche'  al  loro
monitoraggio, rendicontazione e controllo. A  tal  fine,  nell'ambito
della  propria  autonomia  organizzativa,   individua,   tra   quelle
esistenti,  la  struttura  di  livello   dirigenziale   generale   di
riferimento ovvero istituisce una  apposita  unita'  di  missione  di
livello dirigenziale generale  fino  al  completamento  del  PNRR,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo
di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  relativo  provvedimento  di
organizzazione interna, con decreto del Ministro di  riferimento,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionali  all'attuazione  del  piano  nazionale  di
ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia»
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
  Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1, dell'art.  7
del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  ai  sensi  del  quale
«Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede   alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2021 al  n.  2064,
che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale  quale  struttura
presso la quale istituire l'Unita' di missione ai sensi dell'art.  8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2021 al  n.
2067,  di   istituzione   nell'ambito   del   Dipartimento   per   la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
dell'Unita' di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 8,
comma, 1 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  del  9  luglio  2021,  articolata  in  una
posizione  dirigenziale  di  livello  generale  e  in  tre  posizioni
dirigenziali di livello non generale; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, il Ministro
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve disciplinare  le
funzioni delle singole  articolazioni  organizzative  dell'Unita'  di
missione  istituita  presso  il   Dipartimento   per   trasformazione
digitale; 
  Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare, ai sensi del  predetto
art. 1, comma  6,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 luglio 2021,  le  funzioni  delle  singole  articolazioni
organizzative  dell'Unita'  di  missione  istituita  nell'ambito  del
Dipartimento per trasformazione digitale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia delle finanze 6  agosto
2021 che assegna la titolarita' degli investimenti  e  delle  riforme
alle amministrazioni centrali  individuate  dal  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», come da ultimo modificato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno  2019  e,
in particolare, l'art. 24-quater relativo  al  «Dipartimento  per  la
trasformazione digitale»; 
  Visto il decreto del segretario generale 24 luglio 2019, registrato
alla Corte dei conti in data 8 agosto  2019,  reg.ne-succ.  n.  1659,
recante   l'organizzazione   interna   del   Dipartimento   per    la
trasformazione digitale, modificato  dal  decreto  del  Ministro  per
l'innovazione tecnologica e la  digitalizzazione  3  settembre  2020,
registrato dalla Corte dei conti in data  21  settembre  2020  al  n.
2159; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Funzioni dell'Unita' di missione 
 
  1. L'Unita' di missione costituita nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.  101,
e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
30 luglio 2021, assicura il coordinamento  in  materia  di  gestione,
monitoraggio,  rendicontazione  e  controllo  degli   interventi   di
competenza  del  Dipartimento.  Provvede,  inoltre,  ad  emanare   ed
aggiornare linee guida per assicurare la correttezza delle  procedure
di attuazione e  rendicontazione,  la  regolarita'  della  spesa,  il
rispetto dei vincoli di  destinazione  delle  misure  agli  obiettivi
climatici e di trasformazione digitale, ponendo in essere  le  misure
necessarie finalizzate al conseguimento degli obiettivi  intermedi  e
finali previsti nel PNRR. 
  2.  L'Unita'  attiva  misure  adeguate  al   fine   di   prevenire,
individuare e correggere la corruzione, la frode  e  i  conflitti  di
interessi nell'utilizzo dei fondi del  PNRR,  comprese  le  modalita'
volte a evitare  la  duplicazione  dei  finanziamenti  da  parte  del
dispositivo per la ripresa e  la  resilienza  e  di  altri  programmi
dell'Unione. A tal fine partecipa alla rete dei  referenti  antifrode
del PNRR attivata  presso  il  Servizio  centrale  per  il  PNRR  del
Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Guardia
di finanza.