IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visti gli articoli 107 e 108 del TUEF; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 31 luglio 2021 con decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e fino al 31 dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340 recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi» ed, particolare, l'art. 1 in base «Le tasse di cui ai Titoli I, II (Capo 20) della legge sono riscosse dai ricevitori della dogana su presentazione di ordini di introito rilasciati dall'Autorita' marittima» e l'art. 4 «In ogni Ufficio di porto e' tenuto un registro dimostrativo delle singole esazioni ordinate e compiute»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 recante «Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'art. 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» ed, in particolare, l'art. 1, comma 6 in base al quale «La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonche' il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorita' portuale per la circoscrizione territoriale di competenza» e il comma 8 in base al quale «Al fine di consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle autorita' portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati per modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» ed, in particolare, l'art. 73-quater: comma 1 in base al quale, al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche ad esso connesse, a decorrere dal 24 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 del citato decreto e fino al 31 dicembre 2021 «non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107»; comma 2 che prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato ad indennizzare «le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonche' dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano gia' provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1»; comma 3 in base al quale «L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; comma 4 in base al quale, entro trenta giorni dal rilascio della suddetta autorizzazione, sono definite le modalita' di assegnazione delle risorse alle Autorita' di sistema portuale con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale; Considerato che: per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere a ciascuna Autorita' di sistema portuale, risulta necessario conoscere l'ammontare degli introiti ad esse non attribuiti in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 73-quater, comma 1 citato nonche' degli eventuali rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della disposizione dianzi citata, abbiano gia' provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo sopra indicato; a tale scopo, possano essere utilizzati i dati sulle avvenute o mancate riscossioni detenuti dalle Autorita' marittime ai sensi delle disposizioni dianzi indicate nonche' le previsioni di gettito all'uopo elaborate dai medesimi uffici fino al 31 dicembre 2021; Ritenuto, pertanto, di dover procedere a disciplinare le modalita' di assegnazione delle risorse in questione alle Autorita' di sistema portuale; Sentita la Conferenza nazionale dei presidenti delle Autorita' di sistema portuale nella seduta del 25 ottobre 2021; Considerato che, ai sensi dell'art. 73-quater, comma 3 del predetto decreto legge, l'efficacia delle disposizioni del suddetto articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione alle Autorita' di sistema portuale delle risorse previste dall'art. 73-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 per il periodo dal 24 luglio al 31 dicembre 2021.