IL MINISTRO 
                       DELLE INFRASTRUTTURE E 
                     DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visti gli articoli 107 e 108 del TUEF; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n.  84  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del  31  gennaio  2020
con  la  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,   in
conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al
31 luglio 2021 con decreto-legge 22 aprile 2021  n.  52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87  e  fino  al  31
dicembre 2021 con decreto-legge 23 luglio 2021,  n.  105  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n.
1340 recante «Regolamento per l'esecuzione  della  legge  9  febbraio
1963, n. 82, concernente la  revisione  delle  tasse  e  dei  diritti
marittimi» ed, particolare, l'art. 1 in base  «Le  tasse  di  cui  ai
Titoli I, II (Capo 20) della legge sono riscosse dai ricevitori della
dogana  su   presentazione   di   ordini   di   introito   rilasciati
dall'Autorita' marittima» e l'art. 4 «In ogni  Ufficio  di  porto  e'
tenuto un registro dimostrativo delle  singole  esazioni  ordinate  e
compiute»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.
107 recante «Regolamento concernente la  revisione  della  disciplina
delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'art. 1, comma  989,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296» ed, in particolare,  l'art.  1,
comma 6 in base  al  quale  «La  quota  di  gettito  della  tassa  di
ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta
o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente,  al  comma  2  ed  al
comma 4, nonche' il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la
tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e  quella  per  le  navi  che
effettuano la pesca oltre gli stretti di cui,  rispettivamente,  agli
articoli 5, 7  e  14  della  legge  9  febbraio  1963,  n.  82,  sono
attribuiti  a  ciascuna  autorita'  portuale  per  la  circoscrizione
territoriale di competenza» e il comma 8 in base al quale «Al fine di
consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle
autorita' portuali, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente regolamento, alle riscossioni a titolo di  abbonamento  alla
tassa  di  ancoraggio  sono  attribuiti,  ai  sensi   della   vigente
normativa, appositi codici tributi, differenziati  per  modalita'  di
pagamento o validita' temporale delle tasse»; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito  in  legge
23  luglio  2021,  n.  106,   recante:   «Misure   urgenti   connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  giovani,  la
salute  e  i  servizi  territoriali»  ed,  in   particolare,   l'art.
73-quater: 
    comma 1 in base al quale, al fine di  fronteggiare  la  riduzione
del traffico crocieristico nei porti  italiani  e  di  promuovere  la
ripresa delle attivita' turistiche ad esso connesse, a decorrere  dal
24 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di  conversione
23 luglio 2021, n. 106 del citato decreto e fino al 31 dicembre  2021
«non si  applica  alle  navi  da  crociera  la  tassa  di  ancoraggio
disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e  dall'art.  1  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
maggio 2009, n. 107»; 
    comma 2 che prevede l'istituzione di  un  Fondo  nello  stato  di
previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno  2021
finalizzato ad indennizzare «le Autorita'  di  sistema  portuale  dei
mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni  del
comma 1 nonche' dei rimborsi da esse effettuati nei  confronti  degli
operatori economici  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, abbiano gia' provveduto  al  versamento  della
tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1»; 
    comma 3 in base al  quale  «L'efficacia  delle  disposizioni  del
presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea, ai sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea»; 
    comma 4 in base al quale, entro trenta giorni dal rilascio  della
suddetta autorizzazione, sono definite le modalita'  di  assegnazione
delle risorse alle Autorita' di  sistema  portuale  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  sentita
la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita'  di  sistema
portuale; 
  Considerato che: 
    per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere a ciascuna
Autorita'  di  sistema   portuale,   risulta   necessario   conoscere
l'ammontare degli introiti ad  esse  non  attribuiti  in  conseguenza
dell'applicazione delle disposizioni  dell'art.  73-quater,  comma  1
citato nonche'  degli  eventuali  rimborsi  da  esse  effettuati  nei
confronti degli operatori economici che,  alla  data  di  entrata  in
vigore della disposizione dianzi citata, abbiano gia'  provveduto  al
versamento della  tassa  di  ancoraggio  relativa  al  periodo  sopra
indicato; 
    a tale scopo, possano essere utilizzati i dati sulle  avvenute  o
mancate riscossioni detenuti dalle Autorita' marittime ai sensi delle
disposizioni  dianzi  indicate  nonche'  le  previsioni  di   gettito
all'uopo elaborate dai medesimi uffici fino al 31 dicembre 2021; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere a disciplinare le  modalita'
di assegnazione delle risorse in questione alle Autorita' di  sistema
portuale; 
  Sentita la Conferenza nazionale dei presidenti delle  Autorita'  di
sistema portuale nella seduta del 25 ottobre 2021; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 73-quater, comma 3 del predetto
decreto legge, l'efficacia delle disposizioni del  suddetto  articolo
e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell'art.  108,  paragrafo  3,   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione alle
Autorita'  di  sistema  portuale  delle  risorse  previste  dall'art.
73-quater del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  convertito  in
legge 23 luglio 2021, n. 106 per il  periodo  dal  24  luglio  al  31
dicembre 2021.