IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019
con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio
della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 615  del  16  novembre  2019,  recante  «Disposizioni  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre  2019  nel
territorio della Provincia di Alessandria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  2  dicembre  2019
con la quale gli effetti dello stato  di  emergenza,  dichiarato  con
delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi
ai territori colpiti delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,
Piemonte,  Puglia,  Toscana  e  Veneto   interessati   dagli   eventi
meteorologici verificatisi nel mese di novembre  secondo  la  tabella
ivi allegata, nonche' la delibera del Consiglio dei  ministri  del  2
dicembre 2020 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per
ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che  nel
mese di  novembre  2019  hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni
Abruzzo,    Basilicata,    Calabria,    Campania,     Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Toscana  e
Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  17  gennaio  2020
che ha disposto l'integrazione delle risorse gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 14  novembre  2019  e  del  2
dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma  2,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; nonche' la  conseguente
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  674
del 15 maggio 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 687 del 28 luglio 2020, n. 731 del 31 dicembre 2020 e n.  753  del
19 marzo 2021, con la quale la Regione Toscana e' stata autorizzata a
versare proprie risorse finanziarie nella  contabilita'  speciale  n.
6176, aperta ai sensi dell'articolo 8, comma  2,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17  dicembre
2019 ed intestata al Presidente della Regione  Toscana -  commissario
delegato; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 che
ha disposto  l'integrazione  delle  risorse  gia'  stanziate  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del  14  novembre  2019,  del  21
novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio e del 13  febbraio
2020 per la realizzazione degli interventi di cui  alla  lettera  c),
del comma 2, dell'articolo 25,  del  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la nota del 12 ottobre 2021 n. 395443 con la quale la Regione
Toscana ha richiesto l'adozione di  apposita  ordinanza  al  fine  di
consentire il trasferimento, da parte di due comuni  interessati  dai
predetti  eventi  calamitosi,  di  ulteriori  risorse  nella   citata
contabilita' speciale n. 6176; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Integrazione delle risorse finanziarie 
 
  1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  8,   comma   4,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
622 del 17  dicembre  2019,  per  la  realizzazione  delle  attivita'
necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa,
si autorizza: 
    a) il Comune di Scarperia e San Piero, in Provincia di Firenze, a
versare la somma di euro 95.000,00  nella  contabilita'  speciale  n.
6176, aperta ai sensi dell'articolo 8, comma  2,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17  dicembre
2019  ed  intestata  al  commissario  delegato  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1 della medesima ordinanza, con oneri  posti  a  carico
del capitolo n. 1250 del bilancio comunale - annualita' 2021. 
    b) il Comune di Capraia Isola, in Provincia di Livorno, a versare
la somma di euro 40.000,00 nella predetta  contabilita'  speciale  n.
6176, con oneri posti a carico del capitolo  n.  215/1  del  bilancio
comunale - annualita' 2021. 
  2.  Il  commissario  delegato,  di  cui  al  comma  1  dell'art.  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
622 del 17 dicembre 2019, provvede alla conseguente rimodulazione del
piano  degli  interventi  urgenti  di  cui  all'art.  1,  comma,   3,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
622  del  17  dicembre  2019,  da  sottoporre  all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, ed e' tenuto a rendicontare  ai
sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 novembre 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio