IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo
delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in
particolare, l'articolo 4;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche;
VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante
disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica;
VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n.70, recante modifiche
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle
comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE,
in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e
2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela
della vita privata;
VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante
attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita';
VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n55, recante disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.21, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche'
in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure;
VISTO il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre
2018, recante misure di sicurezza ed integrita' delle reti di
comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 17 del 21
gennaio 2019;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno
2020, n. 110, concernente regolamento recante modalita' e criteri di
attivazione e gestione del servizio IT-Alert;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio
2020, n. 131, recante regolamento in materia di perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
22 settembre 2021;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 4 novembre 2021;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute, delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della transizione
ecologica, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e
per gli affari regionali e le autonomie;
EMANA il seguente decreto legislativo:
ART. 1
Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 che
istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al Titolo I e al
Titolo II, gli articoli da 1 a 98 sono sostituiti dai seguenti:
"PARTE I
NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITA' E OBIETTIVI, DEFINIZIONI
CAPO I
OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
(art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003)
1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia
di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi
comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi
sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) gruppi chiusi di utenti;
c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
e) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e
servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo
editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno
2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE, fatte salve le apparecchiature
utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della societa' dell'informazione, definiti
dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela
dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali
condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura
di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le
disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206.
4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le
norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione
circolare di programmi sonori e televisivi.
5. Le Amministrazioni competenti all'applicazione del presente
decreto garantiscono la conformita' del trattamento dei dati alle
norme in materia di protezione dei dati.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le
limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della
tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati
personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da
disposizioni regolamentari di attuazione.
7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis)
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le competenze e i poteri
del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22.
Art. 2
(Definizioni)
(ex art. 2 eecc e art. 1 Codice 2003)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto
concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a
un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non
esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica
anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della
societa' dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti
radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli
elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la
connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi
compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle
risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete
locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici,
condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui
i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o
banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura,
l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del
numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle
reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai
sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale
e l'accesso ai servizi di rete virtuale;
c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale: l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi
nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela
della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di
cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di
cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata
Agenzia;
d) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un
ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione
radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico puo'
coincidere con la stazione stessa;
e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di
apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con
televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di
ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra
applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e
le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
g) Autorita' nazionale di regolamentazione: l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita';
h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali
definite all'articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre
2010 n. 198;
i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata
banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno
o piu' tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle
condizioni specificate;
l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i
diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di
comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto;
m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni
elettroniche;
n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (public
safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilita' di
un'autorita' pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo
Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;
o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle
chiamate di emergenza (PSAP) piu' idoneo per la ricezione delle
comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo
livello definiti su base regionale secondo le modalita' stabilite con
appositi protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero
dell'interno;
p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione
interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione
vocale bidirezionale;
q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di
comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con
l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di
emergenza;
r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per
scopi non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale,
artigianale o professionale svolta;
s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la
realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di
tale rete;
t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una pluralita'
di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o
d'utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di
comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi
esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica;
u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto
pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di
comunicazione elettronica;
v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati
in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o
dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle
apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete
pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di
rete;
z) interconnessione: una particolare modalita' di accesso messa in
opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento
fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica
utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per
consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti
della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti
da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti
interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;
aa) interferenza dannosa: un'interferenza che pregiudica il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi
di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe
ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera
conformemente alle normative internazionali, dell'Unione Europea o
nazionali applicabili;
bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni,
contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle
tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivita';
cc) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o di
apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza
necessita' di autorizzazione generale;
dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente
all'articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche,
che coprono l'Unione o una parte considerevole di questa, situati in
piu' di uno Stato membro;
ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e
catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme
pubblico IT-Alert;
ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a
ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi
emergenze e catastrofi imminenti o in corso;
hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione
nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune
delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate
verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione
nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un
numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri
di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
ll) operatore: un'impresa che fornisce o e' autorizzata a fornire una
rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;
mm) PSAP piu' idoneo: uno PSAP istituito dalle autorita' competenti
per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le
comunicazioni di emergenza di un certo tipo;
nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura
senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa
potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a
licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei
due, che puo' essere utilizzata come parte di una rete pubblica di
comunicazione elettronica ed essere dotata di una o piu' antenne a
basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili
alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla
topologia di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa;
oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale
l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione
elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la
commutazione o l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo di
rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome
di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali
il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui
possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate
dagli utenti del servizio;
pp) rete ad altissima capacita': una rete di comunicazione
elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno
fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di
comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete
analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di
banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di
errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono
essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparita' di
servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche
intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega
in ultima istanza al punto terminale di rete;
qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio local area
network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di
portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri
sistemi di questo tipo installati in prossimita' da altri utenti, che
utilizza su base non esclusiva una porzione di spettro radio
armonizzato;
rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di
comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a
un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa
di comunicazione elettronica;
ss) Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato:
rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati
servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare
della relativa autorizzazione. Una rete privata puo'
interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite
uno o piu' punti terminali di rete, purche' i servizi di
comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano
accessibili al pubblico.
tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di
comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente
per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti
terminali di rete;
uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente
cablata installata principalmente per la diffusione o la
distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione,
basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacita' di
amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi
di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo,
via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e
fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della
corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione
radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione trasportato;
zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e
altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione
elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che
permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete
o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli
edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le
antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le
tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;
aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro radio";
bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service: servizio che consente la
comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai
dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica
coperta da una o piu' celle delle reti mobili pubbliche;
ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un
servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la
fornitura, l'auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi
attraverso tale rete o servizio, o e' potenzialmente in grado di
farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che
svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le
guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG),
nonche' altri servizi quali quelli relativi all'identita', alla
posizione e alla presenza;
ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di
comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate
e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e
applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio
puo' essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un
servizio interpersonale;
eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: servizio
svolto in una rete privata senza l'utilizzo neanche parziale di
elementi della rete pubblica. Il servizio e' svolto esclusivamente
nell'interesse e per traffico tra terminali del titolare di
un'autorizzazione generale, ovvero beneficiario del servizio, ad uso
privato. Qualora la rete privata nella quale il servizio ad uso
privato e' svolto sia interconnessa con la rete pubblica il traffico
non attraversa il punto terminale di rete;
fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di
norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che
comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti
trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di
servizi seguenti:
1) servizio di accesso a internet quale definito all'articolo
2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120;
2) servizio di comunicazione interpersonale;
3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per
la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione
circolare radiotelevisiva;
ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un
servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di
numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o piu' numeri che
figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o
consente la comunicazione con uno o piu' numeri che figurano in un
piano di numerazione nazionale o internazionale;
hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal
numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si
connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o piu'
numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale;
iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a
pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e
interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica
tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che
avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il
destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono
le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come
elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un
altro servizio;
lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e
ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o
nazionali e internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in
un piano di numerazione nazionale o internazionale;
mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione
multimediale in tempo reale che consente il trasferimento
bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in
movimento, nonche' comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra
gli utenti in due o piu' localita';
nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che
fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste,
in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumita'
fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la
proprieta' privata o pubblica o l'ambiente;
ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in
applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02)
- Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System
(EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, e' realizzato in Italia
il sistema di allarme pubblico;
ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso
accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere
direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e
internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o
internazionale;
qqq) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio
televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi
prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato
panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento
per i servizi televisivi in formato panoramico;
rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una
qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere
dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni
nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacita' delle reti e
dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un
determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che
comprometta la disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la
riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o
trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite
tali reti o servizi di comunicazione;
ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica,
sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma
intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e'
subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione
preliminare individuale;
uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi
pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e
catastrofi imminenti o in corso;
vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono
state definite condizioni armonizzate relative alla sua
disponibilita' e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di
attuazione conformemente all'articolo 4 della decisione n.
676/2002/CE;
zzz) stazione radioelettrica: uno o piu' apparati radioelettrici, ivi
comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data
postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di
radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere
un'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni
stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio
o dell'attivita' alle quali partecipa in maniera permanente o
temporanea;
aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico
accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che
possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede
prepagate, comprese le schede con codice di accesso;
bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due o
piu' utenti per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio
nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla
base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali
dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include
approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto
a facilitare l'uso condiviso di una banda di spettro radio, previo
accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle
norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro
radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione
prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto
della concorrenza;
cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;
dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di
utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche
o giuridiche all'uopo autorizzate.
Art. 3
(Principi generali)
(art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003)
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di
cui al presente decreto e' volta a salvaguardare, nel rispetto del
principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i
diritti costituzionalmente garantiti di:
a) liberta' di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento
dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione
elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze;
c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di
concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di
comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che
e' di preminente interesse generale, e' libera e ad essa si applicano
le disposizioni del decreto.
3. Il Ministero, l'Autorita', e le amministrazioni competenti
contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire
l'attuazione delle politiche volte a promuovere la liberta' di
espressione e di informazione, la diversita' culturale e linguistica
e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti
e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione
europea.
4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa
e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute
pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e
protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di
legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Art. 4
(Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di
comunicazione elettronica)
(artt. 1 e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003)
1. L'Autorita' e il Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, e fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3,
perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in
ordine di priorita':
a) promuovere la connettivita' e l'accesso alle reti ad altissima
capacita', comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro
utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese;
b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di
comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa
un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella
fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi
correlati;
c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli
ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli
investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica,
servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi
correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo
l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio,
l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti
transeuropee, la fornitura, la disponibilita' e l'interoperabilita'
dei servizi paneuropei e la connettivita' da punto a punto
(end-to-end);
d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la
connettivita' e l'ampia disponibilita' e utilizzo delle reti ad
altissima capacita' , comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e
dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi
vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualita' sulla base di una
concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei
servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali
elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e
rispondendo alle esigenze , ad esempio in termini di prezzi
accessibili , di gruppi sociali specifici, in particolare utenti
finali con disabilita', utenti finali anziani o utenti finali con
esigenze sociali particolari, nonche' la scelta e l'accesso
equivalente degli utenti finali con disabilita'.
2. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica e'
volta altresi' a:
• promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la
partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso
l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti
nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica;
• garantire la trasparenza, pubblicita' e tempestivita' delle
procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di
installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle
proprieta' pubbliche e private;
• garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi
di comunicazione elettronica; garantire l'osservanza degli obblighi
derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per
l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica
ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi
di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso
privato;
• garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli
effetti distorsivi della concorrenza;
• promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e
servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga
banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso
alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
• garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le
reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle
singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza
sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
• garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti
di comunicazione elettronica poste a presidio dell'ordine pubblico,
nonche' a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana
(PPDR - Public Protection and Disaster Relief);
• garantire la convergenza, la interoperabilita' tra reti e servizi
di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;
• garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica,
inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non
imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle
altre e possibilita' di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di
promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata;
• promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze
e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di
autoprotezione da parte dei cittadini;
• garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e
uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle
esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi
sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilita',
utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali
particolari e assicurare la scelta e l'accesso equivalente degli
utenti finali con disabilita'.
3. A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per il
perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica,
disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di
imparzialita', obiettivita', trasparenza, non distorsione della
concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in
sede comunitaria, nonche' dei piani e raccomandazioni approvati da
organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di
convenzioni e trattati.
5. Nel perseguire le finalita' programmatiche specificate nel
presente articolo, l'autorita' nazionale di regolamentazione e le
altre autorita' competenti tra l'altro:
a) promuovono la prevedibilita' regolamentare, garantendo un
approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di
revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con
il RSPG e con la Commissione europea;
b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano
discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di
comunicazione elettronica;
c) applicano il diritto dell'Unione europea secondo il principio
della neutralita' tecnologica, nella misura in cui cio' sia
compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;
d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture
nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso
tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono
e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le
parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di
investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della
concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;
e) tengono debito conto della varieta' delle condizioni attinenti
all'infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti
finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree
geografiche all'interno del territorio dello Stato, ivi compresa
l'infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di
lucro;
f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura
necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile
nell'interesse dell'utente finale e li attenuano o revocano non
appena sia soddisfatta tale condizione.
6. Il Ministero e l'Autorita', anche in collaborazione con la
Commissione europea, l'RSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento
dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte
le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli
obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 5
(Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia
di spettro radio)
(art. 4 eecc; art. 13-bis Codice 2003)
1. Il Ministero, sentite l'Autorita' e l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale per i profili di competenza, coopera con i
competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione
europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e
nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea
per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle
comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in
considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla
sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla liberta' di
espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici
delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle
comunita' di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne
l'uso e di evitare interferenze dannose.
2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati
membri e con la Commissione europea, d'intesa con l'Autorita'
nell'ambito delle competenze di quest'ultima, promuove il
coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione
europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne
la disponibilita' e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono
necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno
delle comunicazioni elettroniche.
3. Il Ministero, nell'ambito del RSPG, d'intesa con l'Autorita'
nell'ambito delle competenze di quest'ultima, coopera con i
competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione
europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta, con
il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione
strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro
radio nell'Unione:
a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo
spettro radio al fine di attuare il presente decreto;
b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di
attuare il presente decreto e altra legislazione dell'Unione e di
contribuire allo sviluppo del mercato interno;
c) coordinando i propri approcci all'assegnazione e
all'autorizzazione all'uso dello spettro radio e pubblicando
relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.
ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE
Art. 6
(Attribuzioni del Ministero, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti)
(artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003)
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3,
nonche' dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il
puntuale riparto di competenze tra Autorita' e Ministero, di cui al
presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti
compiti:
a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze;
b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le
frequenze pianificabili e assegnabili in Italia;
c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti
di uso, e vigila sulla loro utilizzazione;
d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso
ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di
emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione;
e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il
relativo fondo di compensazione degli oneri;
f) congiuntamente all'Autorita', vigila sulla effettiva erogazione e
disponibilita' del servizio universale;
g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione
sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto;
h) riceve le notifiche di inizio attivita' ai fini del conseguimento
delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti
e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell'attivita',
acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi
dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e puo' definire,
conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi
specifici per particolari categorie di reti o servizi;
i) vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi
di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente
decreto;
l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie
di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di
attuazione del diritto dell'Unione europea.
2. L'Autorita' esercita le competenze derivanti dalla legge 14
novembre 1995, n. 481 nonche' dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorita' e
Ministero, di cui al presente decreto, l'Autorita' svolge, in
particolare, i seguenti compiti:
a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l'imposizione di
obblighi in materia di accesso e interconnessione;
b) risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con riguardo
alle controversie relative ai diritti e agli obblighi previsti dal
decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33;
c) pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in
materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto;
d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della
comunicazione elettronica mediante l'applicazione della normativa
settoriale e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto,
nonche' attraverso procedure per la risoluzione delle controversie
tra utenti e operatori;
e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del regolamento
europeo (UE) 2120/2015, mediante l'esercizio dei relativi poteri
regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;
f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della
fornitura del servizio universale;
g) garanzia della portabilita' del numero tra i fornitori;
h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in
materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo
(UE) 2120/2015;
i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato,
anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC;
l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda
all'interno del territorio, ai sensi del presente decreto;
m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le
disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea,
nonche' relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.
3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze
derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82. L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti
relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce
informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la
disponibilita', la confidenzialita' e l'integrita' e garantendone
altresi' la resilienza.
4. Il Ministero e l'Autorita', per le parti di rispettiva competenza,
adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese
a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto dei
principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalita'
delle regole. Le competenze del Ministero, cosi' come quelle
dell'Autorita', sono notificate alla Commissione europea e sono rese
pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.
5. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e
reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si
scambiano le informazioni necessarie all'applicazione del presente
decreto e delle disposizioni del diritto dell'Unione europea relative
alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che
ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di
riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
6. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese,
adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di
cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni
sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.
7. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza,
assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della
Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle
disposizioni stabilite dal presente decreto.
8. Il Ministero e l'Autorita' per le parti di rispettiva competenza
ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo
imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono
giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi
persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o
servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprieta' o di
controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di
comunicazione elettronica, le funzioni e le attivita' di
regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva
separazione strutturale dalle funzioni e attivita' inerenti alla
proprieta' o al controllo di tali imprese.
Art. 7
(Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)
(ex art. 7 eecc)
1. Il Presidente e i Commissari dell'Autorita' sono nominati e
operano ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
• L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo,
trasparente e tempestivo.
• L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne' accetta
istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad
essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie
procedure interne e all'organizzazione del personale.
• L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a
svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente
il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il
controllo sul bilancio dell'Autorita' e' esercitato in modo
trasparente ed e' reso pubblico.
• L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti
affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa
sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla
promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori
e, allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella massima
considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le
posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal
BEREC.
• L'Autorita' riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione e' resa
pubblica.
Art. 8
(Regioni ed Enti locali)
(art. 5 Codice 2003)
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le
competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province
autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche
mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali
concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali
dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle
necessarie risorse finanziarie. A tal fine e' istituito, nell'ambito
della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione
e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato
paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle
iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni
dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da
sottoporre alla Conferenza medesima.
2. In coerenza con i principi di tutela dell'unita' economica, di
tutela della concorrenza e di sussidiarieta', nell'ambito dei
principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque
desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo
Stato, e in conformita' con quanto previsto dal diritto dell'Unione
europea ed al fine di rendere piu' efficace ed efficiente l'azione
dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei
cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi
di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano
disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di
comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali
predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di
sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata
ovvero di delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente
e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a
larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilita' di reti e servizi
di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche
localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di
formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture
commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone
anziane, persone con disabilita', ai consumatori di cui siano
accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a
quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla
normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi
indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non
discriminazione e proporzionalita'.
4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche
con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della
Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu'
ampia rispetto a quelle gia' attribuite.
Art. 9
(Misure di garanzia)
(art. 6 Codice 2003)
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non
possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, se non attraverso societa' controllate o
collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il
controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle
situazioni previste dall'articolo 43 decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di
agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli
Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le
condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del
titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle
condizioni di cui al medesimo titolo V.
Art. 10
(Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi)
1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con
amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Restano ferme le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale in materia di stipula di protocolli d'intesa, convenzioni
ed accordi in materia di cybersicurezza.
CAPO II
AUTORIZZAZIONE GENERALE
(ARTT. 12 - 19 CCEE)
Sezione I
Parte generale
Art. 11
(Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica)
(ex art. 12 eecc - ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003)
1. L'attivita' di fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica e' libera, fatte salve le condizioni stabilite nel
presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da
disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano
un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o
che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con le esigenze
della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da
specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non
appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di
appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente
decreto, condizioni di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto
previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da
specifiche convenzioni.
2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica
diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal
numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i
diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, e' assoggettata
ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della
dichiarazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l'Autorita'
per i profili di competenza, puo' definire, pubblicandone i
regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi
specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di
reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o
servizi e' tenuta ad ottemperare.
3. Le imprese che intendono avviare le attivita' di cui al comma 1,
notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i
diritti che derivano dall'autorizzazione generale subito dopo la
notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti
d'uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata
opposizione da parte del Ministero.
4. La notifica di cui al comma 3 e' composta dalla dichiarazione,
resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante
della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati,
dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica, nonche' dalla presentazione delle
informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un
registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione
elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata
di inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui
all'allegato n. 14.
5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:
a) il nome del fornitore;
b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di
registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel
registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico
analogo nell'Unione;
c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del
fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato
membro;
d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato
alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;
e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;
f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende
fornire;
g) gli Stati membri interessati;
h) la data presunta di inizio dell'attivita';
i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto
per l'autorizzazione generale;
l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile,
unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla
frequenza utilizzata.
6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati
dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza
indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica
ricevuta. Le notifiche trasmesse al Ministero prima del 21 dicembre
2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.
7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione
della dichiarazione di cui al comma 3, verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se
del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.
Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni
presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione
sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.
249.
8. La cessazione dell'esercizio di un'attivita' di rete o
dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica puo' aver
luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione,
ai sensi dell'articolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso
di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al
Ministero e all'Autorita'. Tale termine e' ridotto a un mese nel caso
di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata
richiesta nella notifica e comunque non superiore a venti anni, con
scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di
validita', termine elevabile alla durata di un diritto d'uso di
frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel
caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia
previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione
generale puo' essere rinnovata mediante nuova dichiarazione, alle
condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti
d'uso associati ai sensi dell'articolo 63.
10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione
generale puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto
qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano
chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di
cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione
della relativa istanza da parte dell'impresa cedente puo' comunicare
il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa
cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto
delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine e'
interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o
documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui
pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Art. 12
(Sperimentazione)
(art. 39 Codice 2003)
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme
di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della
radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la
sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica e'
subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa interessata
presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare
o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da
loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una
sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica,
conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa e'
abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta
presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta
giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se
del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini
commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica
oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo di
rete o servizio, ne' in relazione all'area o alla tipologia di utenza
interessate;
c) puo' prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro
radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica,
l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di
frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso
delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non
superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della
stessa;
c) l'estensione dell'area operativa, le modalita' di esercizio, la
tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non puo'
superare le tremila unita', e il carattere sperimentale del servizio;
d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che
aderiscono alla sperimentazione;
e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del
servizio e l'eventuale sua qualita' ridotta;
f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti
o e servizi pubblici, all'Autorita' i risultati della sperimentazione
al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti
individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero
li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione
nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del
piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso
delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione
risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo
periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono
sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire
al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il
mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste
costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di
cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro
sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.
Art. 13
(Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso
dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi
specifici)
(art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003)
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di
comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello
spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere
assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1.
Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e
trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali
condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono
conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso
delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 98-septies.
L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione n. 4
della parte A dell'allegato 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti
e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72,
commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la
fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono
separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi
previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza,
nell'autorizzazione generale e' fatta menzione dei criteri e delle
procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti
alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche
del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1
e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtu'
di altra normativa nazionale.
4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse
di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste
nell'autorizzazione generale.
5. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale,
relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni
elettronica, che non riproducano condizioni gia' imposte alle imprese
da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia.
Art. 14
(Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di
installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione)
(ex art. 14 eecc, art. 31 Codice 2003)
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di
agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di
negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e
l'interconnessione nei confronti di altre autorita' o di altri
operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della
richiesta una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha
presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3,
indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o
servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione
generale e' legittimata a richiedere tali diritti.
Sezione 2
Diritti e obblighi derivanti dall'autorizzazione generale
Art. 15
(Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale)
(ex art. 15 eeccc, art. 26 Codice 2003)
1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi
dell'articolo 11 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari
diritti di installare strutture in conformita' dell'articolo 43;
c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio
in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;
d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari
diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo
98-septies;
e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica
attraverso le RLAN.
2. Allorche' tali imprese intendano fornire al pubblico reti o
servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale da'
loro inoltre il diritto di:
a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare
di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o
l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea,
alle condizioni del Capo II del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del
servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale
conformemente agli articoli 96 e 97.
Art. 16
(Diritti amministrativi)
(ex art. 16 eecc, art. 34 Codice 2003)
1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42, sono imposti alle
imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione
generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti
amministrativi che coprano complessivamente i soli costi
amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e
l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di
uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, ivi
compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e
di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del
rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche'
di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle
decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di
accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti
alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente
che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri
accessori.
2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le
attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti
amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato 12. Il
Ministero nel determinare l'entita' della contribuzione puo' definire
eventuali soglie di esenzione.
3. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente
sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di
vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie
attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1,
la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e'
determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato
delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di
autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorita' nel
determinare l'entita' della contribuzione puo' definire eventuali
soglie di esenzione.
4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano annualmente sui rispettivi
siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di
cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi,
rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze
tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono
apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal Ministero
le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 17
(Separazione contabile e rendiconti finanziari)
(ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003)
1. Il Ministero o l'Autorita', ciascuno per quanto di propria
competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di
comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per
la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o
in un altro Stato membro:
a) di tenere una contabilita' separata per le attivita' attinenti
alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella
misura che sarebbe richiesta se dette attivita' fossero svolte da
soggetti con personalita' giuridica distinta, onde individuare tutti
i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro
calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a
tali attivita', compresa una ripartizione suddivisa per voci delle
immobilizzazioni e dei costi strutturali;
b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per
le attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica.
2. Le prescrizioni di cui al primo comma non si applicano alle
imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro
nelle attivita' attinenti alla fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica nell'Unione.
3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione
elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle societa' e
non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese
previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro
rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione
contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e'
effettuata in conformita' delle pertinenti norme dell'Unione europea
e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione
contabile di cui al comma 1, lettera a).
Sezione 3
Modifica e revoca
Art.18
(Modifica dei diritti e degli obblighi)
(art. 18 eecc, art. 36 Codice 2003)
1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle
autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o
delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle
strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente
giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso,
delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili
dello spettro radio o delle risorse di numerazione.
2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state
convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale,
il Ministero, sentita l'Autorita' per gli eventuali profili di
competenza, comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai
soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali
e' concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria
posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non
puo' essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono
pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.
Art. 19
(Limitazione o revoca dei diritti)
(art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice 2003)
1. Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita,
ne' revoca i diritti di installare strutture o i diritti d'uso dello
spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del
periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a
norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in
conformita' all'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti
d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'articolo 62
del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e
chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e
non discriminazione. In conformita' al diritto dell'Unione europea e
alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.
3. Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente
all'applicazione dell'articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per
se' un motivo per giustificare la revoca di un diritto d'uso dello
spettro radio.
4. L'intenzione di limitare o revocare i diritti a norma
dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso individuali dello
spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del
titolare dei diritti e' soggetta a consultazione delle parti
interessate in conformita' dell'articolo 23.
CAPO III
Comunicazione di informazioni, indagini, meccanismi di consultazione
Art. 20
(Richiesta di informazioni alle imprese)
(ex art. 20 eecc e art. 10 codice del 2003)
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte
le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al
Ministero o all'Autorita', al BEREC, per le materie di rispettiva
competenza, al fine di assicurare la conformita' con le decisioni o
opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento
(UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le
disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e
l'Autorita' hanno la facolta' di chiedere che tali imprese
comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di
reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi
all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonche'
informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse
correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente
dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione
delle aree ai sensi dell'articolo 22. Qualora le informazioni
raccolte in conformita' del primo comma non siano sufficienti a
consentire al Ministero, all'Autorita' e al BEREC di svolgere i
propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell'Unione,
tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese
competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in
settori strettamente collegati. Le imprese che dispongono di un
significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre
tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati
a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi
di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le
informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di
dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e
dall'Autorita'. Le richieste di informazioni del Ministero e
dell'Autorita' sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello
specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono
adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorita' trattano le
informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l'Autorita'
possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma
della direttiva 2014/61/UE.
2. Il Ministero e l'Autorita' forniscono alla Commissione europea, su
richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a
quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce,
proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta
motivata, le informazioni fornite al Ministero e all'Autorita'
possono essere messe a disposizione di un'altra Autorita'
indipendente nazionale o di analoga Autorita' di altro Stato membro
dell'Unione europea e del BEREC, ove cio' sia necessario per
consentire l'adempimento delle responsabilita' loro derivanti in base
al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione
europea o ad altra analoga Autorita' riguardano informazioni
precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero
ovvero dell'Autorita', tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese
le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica,
siano considerate riservate da un'autorita' nazionale di
regolamentazione o da un'altra autorita' competente, in conformita'
con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza
commerciale, il Ministero e l'Autorita' ne garantiscono la
riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la
condivisione di informazioni tra l'Autorita', il Ministero, la
Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorita' competente
interessata in tempo utile ai fini dell'esame, del controllo e della
sorveglianza dell'applicazione del presente decreto.
4. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano le informazioni di cui al
presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un
mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della legge 7 agosto
1990, n. 241 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati
personali.
5. Il Ministero e l'Autorita' pubblicano, entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni
relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al
presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per
ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle
informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente
comunicata alle parti interessate.
Art. 21
(Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei
diritti di uso e degli obblighi specifici)
(art. 21 eecc e art. 33 codice del 2003)
1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo
20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione
periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa
dall'autorizzazione generale, il Ministero e l'Autorita' non possono
imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione
all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso o agli obblighi
specifici di cui all'articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate
e oggettivamente giustificate, in particolare:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza
della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte
D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell'allegato 1 e
l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 13 comma 2;
b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni
specificate nell'allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di
verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorita'
nell'ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o
l'Autorita' abbiano comunque motivo di ritenere che una data
condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione
dei diritti d'uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualita' e sui prezzi
dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;
f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto,
compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o
connessi a quelli che sono oggetto dell'analisi di mercato;
g) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione
efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;
h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che
potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi
disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla
connettivita' disponibile per gli utenti finali o sulla designazione
di aree ai sensi dell'articolo 22;
i) per realizzare mappature geografiche;
l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del
BEREC.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a
l) del comma 1 e' richiesta prima dell'accesso al mercato ne' come
condizione necessaria per l'accesso al mercato.
3. Per quanto riguarda i diritti d'uso dello spettro radio, le
informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare all'uso
effettivo ed efficiente dello spettro radio nonche' al rispetto degli
eventuali obblighi di copertura e di qualita' del servizio connessi a
tali diritti e alla loro verifica.
4. Quando il Ministero e l'Autorita' richiedono informazioni alle
imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare
queste ultime circa l'uso che intendono farne.
5. Il Ministero, l'Autorita' non ripetono le richieste di
informazioni gia' presentate dal BEREC a norma dell'articolo 40 del
regolamento (UE) 2018/1971 nei casi in cui il BEREC ha reso
disponibili a tali autorita' le informazioni ricevute.
Art. 22
(Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di
servizi di connettivita')
(art. 22 eecc)
1. Entro il 21 dicembre 2023, il Ministero e l'Autorita' realizzano,
ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalita' istituzionali,
una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione
elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente
provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni
tre anni. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche
presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono
informazioni sufficienti sulla qualita' del servizio e sui relativi
parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3.
2. La mappatura dell'Autorita' riporta la copertura geografica
corrente delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo
quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del
presente decreto.
3. Nell'attivita' di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al
comma 2 e coerentemente con il suo risultato, l'Autorita' pubblica
informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in accordo con i
criteri e le finalita' definite dall'articolo 98-quindecies comma 2,
per consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo
dell'offerta di servizi di connettivita' al singolo indirizzo, anche
al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte
disponibili dei diversi operatori. L'Autorita' adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del presente comma.
4. Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica
corrente dell'Autorita' e delle relative informazioni, realizza una
mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla
copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima
capacita', all'interno del territorio nazionale, relative a un arco
temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini
dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la
definizione e adozione di interventi di politica industriale di
settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle
norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione
contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni
sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorita'
pubbliche, di reti ad altissima capacita' e di importanti
aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocita' di download di
almeno 100 Mbps. L'Autorita' decide, in relazione ai compiti
specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto, la misura
in cui e' opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle
informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.
5. Il Ministero puo' designare aree con confini territoriali definiti
in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell'eventuale
previsione acquisita a norma del comma 1, abbia accertato che, per la
durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o
autorita' pubblica ha installato o intende installare una rete ad
altissima capacita' o realizzare sulla sua rete importanti
aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una
velocita' di download di almeno 100 Mbps. Il Ministero pubblica le
aree designate.
6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero puo' invitare
nuovamente le imprese e le autorita' pubbliche a dichiarare
l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' per la durata
del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di
tale invito, un'impresa o un'autorita' pubblica dichiari l'intenzione
di agire in questo senso, il Ministero puo' chiedere ad altre imprese
ed autorita' pubbliche di dichiarare l'eventuale intenzione di
installare reti ad altissima capacita' o di realizzare sulla sua rete
importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni
pari a una velocita' di download di almeno 100 Mbps nella medesima
area. Il Ministero specifica le informazioni da includere in tali
comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio
analogo a quello preso in considerazione in un'eventuale previsione
ai sensi del comma 1. Essa, inoltre, fa sapere alle imprese o alle
autorita' pubbliche che manifestano interesse se l'area designata e'
coperta o sara' presumibilmente coperta da una rete d'accesso di
prossima generazione con velocita' di download inferiore a 100 Mbps
sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali
misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva,
trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa e' esclusa a
priori.
7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il
Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza,
provvedono affinche' i dati scaturiti dalle mappature geografiche e
non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente
accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE per consentirne
il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul
mercato, il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva
competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione
che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilita' di
connettivita' nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a
giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.
8. Il Ministero e l'Autorita', definiscono, mediante protocollo
d'intesa, le modalita' di collaborazione ai fini dell'attuazione del
presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e
condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di
mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorita'
concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza,
uniformita' ed accessibilita' dei dati e delle informazioni e che
minimizzi l'onere informativo per le imprese.
Art. 23
(Meccanismo di consultazione e di trasparenza)
(art. 23 eecc e art. 11 codice del 2003)
1. Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli
articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l'Autorita', quando
intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o
quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 58,
commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato
rilevante, danno alle parti interessate la possibilita' di presentare
le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine
ragionevole tenendo conto della complessita' della questione e, salvo
circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
2. Ai fini dell'articolo 35, il Ministero e l'Autorita' informano il
RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che
rientra nell'ambito della procedura di selezione competitiva o
comparativa ai sensi dell'articolo 67 comma 2, e che riguarda l'uso
dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni
armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in
conformita' della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne
l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda
larga senza fili.
3. Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza della
legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti internet
istituzionali la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti
contengono informazioni riservate di carattere personale,
commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed
imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto
necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e
l'Autorita' garantiscono la creazione di un punto informativo unico
attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in
corso.
4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la
proposta di provvedimento e i risultati della procedura di
consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi
della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente
pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e
dell'Autorita'.
Art. 24
(Consultazione dei soggetti interessati)
(ex art. 24 eecc e art. 83 codice del 2003)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, il Ministero e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto,
attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli
utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e
degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilita', delle
aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi
di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti
degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare
quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,
istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisce
che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a
tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si
tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle
comunicazioni elettroniche.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,
possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori, gruppi
di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualita' generale
delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta,
nonche' norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.
3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale
e dei media, quali ad esempio la diversita' culturale e linguistica e
il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito
delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le
imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i
settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali
reti e servizi. Tale cooperazione puo' includere il coordinamento
delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma
dell'articolo 98-quindecies comma 5.
Art. 25
(Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori)
(ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003)
1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede con propri regolamenti le
procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici
e poco onerose per l'esame delle controversie tra utenti finali e
operatori, inerenti alle disposizioni di cui al presente Capo e
relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali.
Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle
controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di
rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale
prevista dalla vigente normativa.
2. L'Autorita', anche per il tramite dei Comitati regionali per le
comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione delle controversie
di cui al comma 1 ed e' inserita nell'elenco degli organismi ADR
deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel
settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui
all'articolo 141-decies del Codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del
consumo").
3. In alternativa alla procedura dinanzi all'Autorita' le parti hanno
la facolta' di rimettere la controversia agli altri organismi ADR
iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2.
4. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31
luglio 1997, n. 249, promuove la creazione, con l'attuale dotazione
di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari
stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, di
servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al
fine di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali
alle strutture di composizione delle controversie.
5. L'Autorita' stabilisce le modalita' con le quali gli utenti
possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nelle
materie di competenza dell'Autorita' e richiederne l'intervento al di
fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3
e 4.
6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice del consumo, se in tali
controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi,
l'Autorita' collabora con le Autorita' competenti degli altri Stati
membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia.
Art. 26
(Risoluzione delle controversie tra imprese)
(ex art. 26 eecc e art. 23 Codice 2003)
1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi
derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o
servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre
imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di
accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto,
l'Autorita', a richiesta di una delle parti e fatte salve le
disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un
termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una
decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti
coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all'Autorita'.
2. L'Autorita' dichiara la propria incompetenza a risolvere una
controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi
abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la
soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto
dall'articolo 3. L'Autorita' comunica immediatamente alle parti la
propria decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti
entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si
ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorita'
adotta al piu' presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta
di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la
controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' adotta decisioni
al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. Gli
obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita' nel
quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle
presenti disposizioni.
4. La decisione dell'Autorita' deve essere motivata, nonche'
pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorita' nel
rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla
data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via
giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la
possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
Art. 27
(Risoluzione delle controversie transnazionali)
(ex art. 27 eecc e art. 24 Codice 2003)
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui
almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente
all'applicazione del presente decreto, per la quale risulti
competente anche una Autorita' di regolamentazione di un altro Stato
membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali
disposizioni non si applicano alle controversie relative al
coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 29.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti
autorita' nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli
scambi commerciali tra Stati membri, le autorita' nazionali di
regolamentazione coordinano i loro sforzi e hanno la facolta' di
consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente
della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 4.
Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorita' al
fine di risolvere una controversia e' conforme alle presenti
disposizioni.
3. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC di emettere un parere in merito
all'azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in
questo caso prima di concludere il procedimento e' tenuta ad
attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L'Autorita' puo' in
ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti
o di propria iniziativa, ove vi sia l'urgente necessita' di agire per
salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti
finali. L'Autorita' adotta il provvedimento finale entro un mese dal
rilascio del parere del BEREC.
4. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorita' nella risoluzione
di una controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto
del parere emesso dal BEREC.
5. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la
possibilita' di adire un organo giurisdizionale.
Art. 28
(Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita')
(art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003)
1. Avverso i provvedimenti dell'Autorita' e del Ministero e' sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
2. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria
competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei
ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle
procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure
provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente
comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di
uno di essi.
Art. 29
(Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri)
(ex art. 28 eecc, art. 13-bis Codice 2003)
1. Il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza,
assicura che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio
nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di
autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio
armonizzato, in conformita' del diritto dell'Unione, soprattutto a
causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,
adottano tutte le misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli
obblighi che sono tenuti a rispettare in virtu' del diritto
internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il
regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi regionali
in materia di radiocomunicazioni dell'UIT.
2. Il Ministero e l'Autorita' cooperano con le Autorita' degli altri
Stati membri e, se del caso, nell'ambito del RSPG ai fini del
coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:
a) garantire l'osservanza del comma 1;
b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al
coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose
transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono
agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato sul proprio
territorio.
3. Al fine di garantire la conformita' con il comma 1, il Ministero,
sentita l'Autorita' per i profili di competenza, puo' chiedere al
RSPG di prestare attivita' di supporto per affrontare eventuali
problemi o controversie in relazione al coordinamento
transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.
4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i
problemi o le controversie, il Ministero, sentita l'Autorita' per i
profili di competenza, puo' chiedere alla Commissione di adottare
decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il
problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio
italiano, secondo la procedura di cui all'articolo 118, paragrafo 4,
della direttiva 2018/1972/UE.
Titolo III
Attuazione
Art. 30
(Sanzioni)
(art. 29 eecc e art. 98 Codice 2003)
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e
servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.
2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo
22, comma 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave,
informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorita', in base
alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in
rapporto alla gravita' del fatto e alle conseguenze che ne sono
derivate.
3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso
pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero
commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto.
4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o
l'esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di
radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione
amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.
5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele,
contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo
abilitativo e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a
euro 2.500.000,00.
6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il
trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari
a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui
rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore
all'anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorita'
giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il
Ministero, ove il trasgressore non provveda, puo' provvedere
direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o
sequestrare l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla
forza pubblica.
8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5
per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la
sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita
dagli stessi commi.
9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione
elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso
pubblico in difformita' a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11
comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.
10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che
commettono violazioni gravi o reiterate piu di due volte nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il
Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei
termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei
documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a
euro 1.150.000,00.
11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e
dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, espongono
dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie
attivita' non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste
dall'articolo 2621 del codice civile.
12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide,
impartiti ai sensi del presente decreto dal Ministero o
dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze,
irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a
euro 5.000.000,00, ordinando altresi' all'operatore il rimborso delle
eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni relative
a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a
ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della contestazione,
relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.
13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di
comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante
apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la
connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni
previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la
sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.
14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle
ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei
contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti
dall'allegato n. 12, se la violazione e' di particolare gravita', o
reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero su
segnalazione dell'Autorita', e previa contestazione, puo disporre la
sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi, o
la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di
uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti
amministrativi di cui all'articolo 16. l'Autorita' commina, previa
contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del
contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la
violazione e' reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, in
misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento
del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei
predetti casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da
ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad
alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III
della Parte III, nonche' dell'articolo 98-octies decies, il Ministero
o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro
2.500.000,00.
16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di
cui all'articolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se
la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o
reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a
due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di
integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A
dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca
dell'autorizzazione generale.
17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 5,
6, 8 e 9 dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione
dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali
reati, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa da
euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articoli 94
comma 6, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa da
euro 500,00 a euro 5.000,00.
19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodetrices il
Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro
5.000.000,00 e, nei casi piu' gravi, fino al 5% del fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della notifica
della contestazione. e ordinano l'immediata cessazione della
violazione. L'Autorita' ordina inoltre all'operatore il rimborso
delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il
termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni. Nel caso di violazione di particolare gravita' o reiterazione
degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies,
98-septies decies e 98-duodetrices per piu' di due volte in un
quinquennio, l'Autorita' irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento
del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della contestazione
20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7,
dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1,
dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo
6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, commi 1, 3 e 4,
dell'articolo 7, commi l, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo
11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1,
2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n.
531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili
all'interno dell'Unione europea, come modificato dal regolamento (UE)
2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l'Autorita' irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000
e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorita' ordina
inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in
ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorita'
riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione
dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3,
dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter,
comma 1, dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies,
commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9, commi
1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo
14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato
regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga sussistere motivi di urgenza
dovuta al rischio di un danno di notevole gravita' per il
funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, puo'
adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more
dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei
per far sospendere la condotta con effetto immediato.
21. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e
2, o dell'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che
stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che
modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e
ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo
al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno
dell'Unione, l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. Qualora l'Autorita riscontri, a un
sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3,
commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e
ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di
notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per la tutela
degli utenti, puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e
nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti
temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
22. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione dei provvedimenti
adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23, a spese dell'operatore,
sui mezzi di comunicazione ritenuti piu' idonei, anche con
pubblicazione su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale.
23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le
sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
25. Se gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni di cui ai
commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e 18 del presente articolo sono
effettuati dagli Ispettorati del Ministero, gli stessi provvedono
direttamente all'applicazione delle relative sanzioni amministrative.
26. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle
disposizioni in materia di sicurezza informatica e' punita, con una
sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l'inosservanza delle misure
di sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);
b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione di
ogni incidente significativo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera
b);
c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata fornitura delle
informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all'articolo
40, comma 3, lettera a).
27. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte
fino ad un terzo, tenuto conto della minima entita' della violazione;
dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni
economiche dell'operatore.
Art. 31
(Danneggiamenti e turbative)
(art. 97 Codice 2003)
1. Chiunque svolga attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai
servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad
essi inerenti e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato,
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro
10.000,00.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, e' vietato arrecare
disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione
elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 500,00 a euro 5.000,00.
3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente
ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei
trasgressori.
Art. 32
(Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione
generale e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di
numerazione e conformita' a obblighi specifici)
(art. 30 eecc, e art. 32 Codice 2003)
1. Il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza,
vigilano e controllano il rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio
e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui
all'articolo 13 comma 2 e dell'obbligo di utilizzare lo spettro in
modo effettivo ed efficiente in conformita' a quanto disposto dagli
articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i
servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione
generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o
di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall'articolo
21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per
verificare l'effettiva osservanza delle condizioni
dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all'Autorita' le
informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi
specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 60, nonche'
le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle
condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera
A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente
decreto.
2. L'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui
all'articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte
all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera
C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta
l'inosservanza da parte di un'impresa delle restanti condizioni poste
dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero
l'Autorita' accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui
all'articolo 13, comma 2. La contestazione dell'infrazione accertata
e' notificata all'impresa, offrendole la possibilita' di esprimere
osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio
all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di
cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per
assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un
termine ragionevole.
4. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' possono imporre:
a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30;
b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o
di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un
notevole svantaggio concorrenziale, finche' non siano soddisfatti gli
obblighi in materia di accesso imposti in seguito a un'analisi di
mercato effettuata ai sensi dell'articolo 78.
5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono
tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un
termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le
misure stesse.
6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero
autorizza l'Autorita' a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie
alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell'articolo 80 entro
una scadenza ragionevole fissata dall'autorita' competente.
7. In caso di violazione grave o reiterata piu' di due volte nel
quinquennio delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei
diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o
degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o
all'articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro
rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate
inefficaci, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di
continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica,
sospendendo o revocando i diritti di uso. Dette sanzioni possono
essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui
all'articolo 30 o revocando i diritti d'uso.
8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze di
cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni
dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi
specifici di cui all'articolo 13, comma 2, tale da comportare un
rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumita'
pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la
ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi
problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o
di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello
spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre
rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva,
dando all'impresa interessata la possibilita' di esprimere
osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,
confermano le misure provvisorie, che sono valide per un termine
massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di
attuazione non sono state completate, essere prolungate per un
periodo di ulteriori tre mesi.
9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai
sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo
28.
TITOLO IV
PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO
CAPO I
Art. 33
(Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni
elettroniche)
(art. 32 eecc e art. 12 Codice 2003)
1. Il Ministero e l'Autorita', nello svolgimento dei compiti relativi
al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto,
tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui
all'articolo 4.
2. L'Autorita' contribuisce allo sviluppo del mercato interno
collaborando con le Autorita' di regolamentazione degli altri Stati
membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente
al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati
membri, delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972. A tale
scopo l'Autorita' coopera in particolare con la Commissione e il
BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni piu'
adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni
nel contesto del mercato.
3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle
linee guida adottate a norma dell'articolo 34 della direttiva (UE)
2018/1972, al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai
sensi dell'articolo 23, l'Autorita', qualora intenda adottare una
misura che rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 72, 75,
78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende
accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di
misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione,
al BEREC e alle Autorita' di regolamentazione di altri Stati membri,
nel rispetto dell'articolo 20, comma 3. L'Autorita' non puo' adottare
la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta
informativa.
4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non puo' essere adottato
per ulteriori due mesi:
a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente
da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di
cui all'art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 oppure a
designare un'impresa come detentrice, individualmente o
congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai
sensi dell'articolo 78 comma 3 o 4;
b) se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la
Commissione europea ha indicato all'Autorita' che il progetto di
misura possa creare una barriera al mercato interno o dubita
seriamente della sua compatibilita' con il diritto dell'Unione e in
particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 4.
5. Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente
all'articolo 32, paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva
(UE) 2018/1972, l'Autorita' modifica o ritira il progetto di misura
entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura e'
modificato, l'Autorita' avvia una consultazione pubblica secondo le
procedure di cui all'articolo 23 e notifica il progetto di misura
modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 del
presente articolo.
6. L'Autorita' tiene nella massima considerazione le osservazioni
delle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri, della
Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4
del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell'articolo 32
della direttiva (UE) 2018/1972, puo' adottare il provvedimento
risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.
7. L'Autorita' comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le
misure definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente
articolo.
8. In circostanze straordinarie l'Autorita', ove ritenga che
sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e
tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui
ai commi 3 e 4, puo' adottare adeguati provvedimenti temporanei
cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni
del decreto. L'Autorita' comunica immediatamente tali provvedimenti,
esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorita' di
regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione
dell'Autorita' di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti
cosi' adottati o di renderli permanenti e' soggetta alla procedura di
cui ai commi 3 e 4.
9. L'Autorita' puo' ritirare un progetto di misura in qualsiasi
momento.
Art. 34
(Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive)
(art. 33 eecc e art. 12-bis Codice 2003)
1. Quando la misura prevista dall'articolo 33, comma 3, mira ad
imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in
applicazione dell'articolo 72 o 78 , in combinato disposto con gli
articoli da 80 a 87 e l'articolo 93, e la Commissione europea entro
il termine di un mese di cui all'articolo 32, paragrafo 3, della
direttiva (UE) 2018/1972, notifica all'Autorita' i motivi per cui
ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno
o per cui dubita seriamente della sua compatibilita' con il diritto
dell'Unione, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente
sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della
Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso,
l'Autorita' puo' adottare il progetto di misura, tenendo nella
massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione
europea, dal BEREC o da un'altra autorita' nazionale di
regolamentazione.
2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorita' coopera
strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di
individuare la misura piu' idonea ed efficace alla luce degli
obiettivi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, tenendo debitamente
conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della
necessita' di garantire una pratica regolamentare coerente.
3. L'Autorita' coopera strettamente con il BEREC allo scopo di
individuare la misura piu' idonea ed efficace se il BEREC nel proprio
parere di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE)
2018/1972, condivide i seri dubbi della Commissione europea.
4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorita' puo',
alternativamente:
a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella
massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui
al comma 1, nonche' il parere del BEREC;
b) mantenere il suo progetto di misura.
5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5,
lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972, o di ritiro delle riserve
a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo,
l'Autorita' comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura
finale adottata. Tale periodo puo' essere prorogato per consentire
all'Autorita' di avviare una consultazione pubblica ai sensi
dell'articolo 23.
6. L'Autorita' motiva la decisione di non modificare o ritirare il
progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui
all'articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE)
2018/1972.
7. L'Autorita' puo' ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase
della procedura.
CAPO II
Assegnazione coerente dello spettro radio
Art. 35
(Richiesta di procedura di valutazione tra pari)
(art. 35 eecc)
1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente
all'articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio
armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate
mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita' alla
decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'uso per le reti e i
servizi a banda larga senza fili, l'Autorita' e il Ministero,
ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo
quanto previsto dall'articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che
rientrano nell'ambito della procedura di selezione competitiva o
comparativa ai sensi dell'articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e
quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione
tra pari secondo le modalita' stabilite dall'articolo 35, paragrafo
1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e
scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo
scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali
progetti di misura.
2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'Autorita' fornisce
una spiegazione sulle modalita' con cui il progetto di misura:
a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura
transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici
per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli
obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e
alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;
b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;
c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per
gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando
sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione
elettronica basati sullo spettro radio.
Art. 36
(Assegnazione armonizzata delle frequenze radio)
(art. 36 eecc; art. 30 cod. 2003)
1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le
condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le
imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai
sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell'Unione,
il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le
modalita' stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che
nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti
tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro
radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni,
ne' criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare
o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tale
spettro radio.
Art. 37
(Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d'uso
individuali dello spettro radio)
(ex art. 37 eecc)
1. Il Ministero e l'Autorita' per le attivita' di competenza possono
cooperare con le Autorita' competenti di uno o piu' Stati membri tra
di loro e con il RSPG, tenendo conto dell'eventuale interesse
espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli
aspetti comuni di un processo di autorizzazione e, se del caso,
svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la
concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio. Nel
definire il processo di autorizzazione congiunto, il Ministero e
l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono tener
conto dei seguenti criteri:
a) il processo di autorizzazione nazionale e' avviato e attuato
secondo un calendario concordato con le rispettive autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati;
b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni
per la selezione e la concessione dei diritti individuali d'uso dello
spettro radio tra gli Stati membri interessati;
c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili
da associare ai diritti d'uso individuali dello spettro radio tra gli
Stati membri interessati, tra l'altro consentendo agli utilizzatori
di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;
d) il processo e' aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento
fino alla sua conclusione.
2. Qualora il Ministero e l'Autorita', per le rispettive competenze,
nonostante l'interesse espresso dai partecipanti al mercato, non
agiscano congiuntamente con le autorita' competenti degli altri Stati
membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito
alle ragioni della loro decisione.
CAPO III
Procedure di armonizzazione
Art. 38
(Procedure di armonizzazione)
(ex art. 38 eecc e art. 22 Codice 2003)
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'assolvimento dei propri compiti,
tengono in massima considerazione le raccomandazioni della
Commissione europea di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della
direttiva (UE) 2018/1972, concernenti l'armonizzazione
dell'attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli
obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o
l'Autorita' decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne
informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.
Art. 39
(Normalizzazione)
(ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003)
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche
adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di
servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura
strettamente necessaria per garantire l'interoperabilita' dei
servizi, la connettivita' da punto a punto, la facilitazione del
passaggio a un altro fornitore e della portabilita' dei numeri e
degli identificatori, e per migliorare la liberta' di scelta degli
utenti.
2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma
1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche
adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in
mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni
internazionali adottate dall'unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle
amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT),
dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione
(International Organisation for Standardisation - ISO) e dalla
commissione elettrotecnica internazionale (International
Electrotechnical Commission - IEC). Qualora gia' esistano norme
internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di
normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come
fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali
norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.
3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce
l'accesso eventualmente necessario in virtu' del presente decreto,
ove possibile.
TITOLO V
SICUREZZA
Art. 40
(Sicurezza delle reti e dei servizi)
(ex art. 40 eecc e art. 16-bis Codice 2003)
1. L'Agenzia, sentito il Ministero, per quanto di rispettiva
competenza e tenuto conto delle misure tecniche e organizzative che
possono essere adottate dalla Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/1972,
individua:
a) adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e organizzativa
per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, assicurando un
livello di sicurezza adeguato al rischio esistente, tenuto conto
delle attuali conoscenze in materia. Tali misure, che possono
comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di crittografia, sono
anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli
utenti, le reti interconnesse e gli altri servizi, degli incidenti
che pregiudicano la sicurezza;
b) i casi in cui gli incidenti di sicurezza siano da considerarsi
significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei
servizi.
2. Nella determinazione dei casi di cui al comma 1, lettera b),
l'Agenzia considera i seguenti parametri, se disponibili:
a) il numero di utenti interessati dall'incidente di sicurezza;
b) la durata dell'incidente di sicurezza;
c) la diffusione geografica della zona interessata dall'incidente di
sicurezza;
d) la misura in cui e' colpito il funzionamento della rete o del
servizio;
e) la portata dell'incidenza sulle attivita' economiche e sociali.
3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:
a) adottano le misure individuate dall'Agenzia di cui al comma 1,
lettera a);
b) comunicano all'Agenzia e al Computer Security Incident Response
Team (CSIRT), istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, ogni significativo incidente di
sicurezza secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b).
4. L'Agenzia puo' informare il pubblico o imporre all'impresa di
farlo, ove accerti che la divulgazione della notizia dell'incidente
di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), sia nell'interesse
pubblico. Se del caso, l'Agenzia informa le Autorita' competenti
degli altri Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la
sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).
5. L'Agenzia, anche avvalendosi del CSIRT, provvede direttamente o
per il tramite dei fornitori di reti e servizi di comunicazione
elettronica ad informare gli utenti potenzialmente interessati da
minaccia particolare e significativa di incidenti di sicurezza,
riguardo a eventuali misure di protezione o rimedi cui possono
ricorrere.
6. L'Agenzia trasmette ogni anno alla Commissione europea e
all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e
delle azioni adottate conformemente al presente articolo.
7. L'Agenzia, nelle tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per
gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni, collabora con le autorita' competenti degli altri
Stati membri e con i competenti organismi internazionali e
dell'Unione europea al fine di definire procedure e norme che
garantiscano la sicurezza dei servizi.
8. In caso di notifica di incidente di sicurezza che determini anche
una violazione di dati personali, l'Agenzia fornisce, senza ritardo,
al Garante per la protezione dei dati personali le informazioni utili
ai fini di cui all'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.
Art. 41
(Attuazione e controllo)
(ex art. 41 eecc e art. 16-ter Codice 2003)
1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e
dell'articolo 40 sono approvate con provvedimento dell'Agenzia.
2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di
servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico
adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite
dall'Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre
rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi
nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa.
3. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 40 le imprese che
forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:
a) fornire all'Agenzia le informazioni necessarie per valutare la
sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i
documenti relativi alle politiche di sicurezza;
b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall'Agenzia o da
un organismo qualificato indipendente designato dalla medesima
Agenzia. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.
4. L'Agenzia ha la facolta' di indagare i casi di mancata conformita'
nonche' i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. I
fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi
di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano
o raccolgono traffico per servizi offerti sul territorio nazionale
sono tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari alle
indagini.
5. L'Agenzia, se del caso, consulta l'Autorita', le Autorita' di
contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali,
e coopera con esse.
6. Nel caso in cui l'Agenzia riscontri il mancato rispetto del
presente articolo e dell'articolo 40 ovvero delle disposizioni
attuative previste dai commi 1 e 2 da parte delle imprese che
forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 30, commi da 2 a 21.
PARTE II
RETI
TITOLO I
INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE
CAPO I
Contributi
Art. 42
(Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio
e di diritti di installare strutture)
(art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003)
1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro
radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di
tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal
Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'.
2. Si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n.
12.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per
l'installazione di strutture su proprieta' pubbliche o private, al di
sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di
comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano
l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 98-octies decies, comma 2.
4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti,
obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non
discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al
presente decreto.
5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,
mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un
livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio
efficienti, anche:
a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti
d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti
nei loro possibili usi alternativi;
b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali
diritti;
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
«Codice europeo delle comunicazioni elettroniche
(rifusione)», e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle
Unione europea il 17 dicembre 2018.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, della legge 22
aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97:
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce
il codice europeo delle comunicazioni elettroniche). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo
codice delle comunicazioni elettroniche per
l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il
necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di
modifica o integrazione;
b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze
affidate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
quale Autorita' nazionale indipendente di regolamentazione
del settore e alle altre autorita' amministrative
competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia per il cybersicurezza nazionale, nel rispetto del
principio di stabilita' dell'attuale riparto di competenze
sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
c) introdurre misure di semplificazione per lo
sviluppo della connettivita' e per potenziare gli
investimenti in reti a banda ultra larga, sia fisse che
mobili, garantendo altresi' l'accesso generalizzato alle
reti ad altissima velocita' e la loro ampia diffusione per
tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di
copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e
con possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre una
nozione di servizio universale che rispecchi il progresso
tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli
utenti;
d) assicurare il rispetto dei principi di
concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di
assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze
radiomobili, cosi' come previsto dall'articolo 48 della
direttiva (UE) 2018/1972;
e) definire un regime autorizza torio, senza
pregiudizio alla facolta' delle amministrazioni competenti
di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo
per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa,
per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per
l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area Network
(LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalita', al
fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali
innovativi;
f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al
fine di non ostacolare lo sviluppo delle attivita' dei
prestatori di servizi;
g) prevedere adeguate e specifiche misure per le
imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
h) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di
rafforzarne le prerogative di indipendenza;
i) provvedere alla revisione dell'apparato
sanzionatorio amministrativo e penale, gia' previsto dal
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato
decreto legislativo n. 259 del 2003;
l) provvedere a integrare le limitazioni fatte
salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le
esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto gia'
previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato,
sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e
storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse
finalita' che le medesime perseguono, essendo orientate
alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e
all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e
commercializzazione di beni e servizi come nelle
televendite e nel telemarketing.».
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2003, n.
214 - Supplemento Ordinario n. 150.
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di
disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza
strategica» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20
novembre 2019, n. 272.
- Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70,
recante: «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in
attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti
e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in
materia di trattamento dei dati personali e tutela della
vita privata» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31
maggio 2012, n. 126.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
recante: «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'» e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2016, n. 57 -
Serie Generale.
- Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici» e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019, n. 140.
- Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante: «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 14 settembre 2020, n. 228 - Supplemento Ordinario n. 33.
- Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi, di realizzazione di collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in
materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
Proroga del termine per la conclusione dei lavori della
Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti
presso la comunita' "Il Forteto"» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 01 marzo 2021, n. 51 - Serie Generale.
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
recante: «Governane del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio
2021, n. 181 - Supplemento Ordinario n. 26.
- Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito
con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per il cybersicurezza nazionale»
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2021, n.
185.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
dicembre 2018, recante: «Misure di sicurezza ed integrita'
delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli
incidenti significativi» e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 21 gennaio 2019, n. 17 - Serie Generale.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 giugno 2020, n. 110, recante: «Regolamento recante
modalita' e criteri di attivazione e gestione del servizio
IT-Alert» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7
settembre 2020, n. 222 - Serie Generale.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 luglio 2020, n. 131, recante: «Regolamento in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 21 ottobre 2020, n. 261 - Serie Generale.
Note all'art. 1:
- Per completezza di informazione, il decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (Attuazione della
direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE) e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 14 luglio 2016, n. 163.
- Per completezza di informazione, la legge 21 giugno
1986, n. 317, recante: «Disposizioni di attuazione di
disciplina europea in materia di normazione europea e
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione» e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale il
02 luglio 1986.
- Per completezza di informazione, il decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante: «Attuazione
della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel
mercato interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14
aprile 2003 - Supplemento Ordinario.
- Per completezza di informazione, il decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'08
ottobre 2005 - Supplemento Ordinario.
- Per completezza di informazione, si riporta il testo
del comma 3, lettera b-bis) dell'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
«3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) - b) (omissis).
b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultra larga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati
pubblici.».
- Per completezza di informazione, si riporta il testo
dell'articolo 8 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55:
«Art. 8 (Funzioni in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale e istituzione del
Comitato interministeriale per la transizione digitale). -
1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del
Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica,
dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea,
della strategia italiana per la banda ultra larga, della
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese, nonche' della trasformazione, crescita e
transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e
privato, dell'accesso ai servizi in rete, della
connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e
immateriali e della strategia nazionale dei dati
pubblici.".
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Comitato interministeriale per la
transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare,
nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera
b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato
dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio
dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica
e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni
competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese
prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato,
le attivita' di coordinamento e monitoraggio
dell'attuazione delle iniziative relative:
a) alla strategia nazionale italiana per la banda
ultra larga, alle reti di comunicazione elettronica
satellitari, terrestri mobili e fisse;
b) al fascicolo sanitario elettronico e alla
piattaforma dati sanitari;
c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie
emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet
delle cose (Io) e dei blocchi.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove
nominato, ed e' composto dai Ministri per la pubblica
amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle
finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della
salute. Ad esso partecipano altresi' gli altri Ministri o
loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei
provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del
giorno.
4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie
che interessano le regioni e le province autonome,
partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o un presidente di regione o di
provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi
ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina
l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di
funzionamento e ne cura, anche per il tramite della
Segreteria tecnico amministrativa di cui al comma 7, le
attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei
lavori e all'attuazione delle delibere. Il CITD garantisce
adeguata pubblicita' ai propri lavori.
6. Ferme restando le ordinarie competenze delle
pubbliche amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei
singoli progetti, il CITD svolge compiti di:
a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e
dei progetti di innovazione tecnologica e transizione
digitale di ciascuna amministrazione, anche per
valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da
realizzare efficaci azioni sinergiche;
b) esame delle modalita' esecutive piu' idonee a
realizzare i progetti da avviare o gia' avviati;
c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in
corso volto a verificare lo stato dell'attuazione delle
attivita', individuare eventuali disfunzioni o criticita'
e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.
7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e' costituita la Segreteria tecnico
amministrativa del CITD con funzioni di supporto e
collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei
lavori e per il compimento delle attivita' di attuazione
delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria
tecnico-amministrativa e' composta da personale del
contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a
partecipare ai lavori della segreteria tecnico
amministrativa rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
8. Restano ferme le competenze e le funzioni
attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del
Consiglio dei ministri in materia di innovazione
tecnologica e la transizione digitale.
9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale opera un contingente composto da
esperti in possesso di specifica ed elevata competenza
nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di
trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale,
collocato in posizione di fuori ruolo, comando o altra
analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, e tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche, nonche' del personale delle forze di polizia.
A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite massimo di
euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 a
decorrere dall'anno 2022.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, sono
individuati il contingente di cui al comma 9, la sua
composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo
individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a
carico dell'amministrazione.
11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'
incrementato di 15 unita' nel limite massimo di spesa di
euro 600.000 annui a decorrere dal 2021.».
- Per i riferimenti al decreto-legge 14 giugno 2021, n.
82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109 si veda nelle note alle premesse.
- Per completezza di informazione, si riporta il testo
dell'articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26
ottobre 2010 n. 198:
«Art 1 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente
decreto si intendono per:
a) apparecchiature terminali:
1) le apparecchiature allacciate direttamente o
indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di
telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere
informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto
o indiretto, esso puo' essere realizzato via cavo, fibra
ottica o via elettromagnetica; un allacciamento e'
indiretto se l'apparecchiatura e' interposta fra il
terminale e l'interfaccia della rete pubblica;
2) le apparecchiature delle stazioni terrestri
per i collegamenti via satellite;
b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i
collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono
essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e
ricevere, "ricetrasmittenti", o unicamente per ricevere,
"riceventi", segnali di radiocomunicazioni via satelliti o
altri sistemi nello spazio;
c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo
Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione,
di commercializzazione, di allacciamento, di installazione
o di manutenzione di apparecchiature terminali di
telecomunicazione.»
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2018/1972 si
veda nelle note alle premesse.
- Per completezza di informazione, il regolamento (UE)
2015/2120 (Servizio di accesso a Internet: un servizio di
comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che
fornisce accesso a Internet, ovvero connettivita' a
praticamente tutti i punti finali di Internet, a
prescindere dalla tecnologia di rete e dalle
apparecchiature terminali utilizzate), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 novembre 2015, n.
L 315.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 1999, n. 203
- Supplemento Ordinario n. 163.
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), e'
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2003, n. 15
- Supplemento Ordinario n. 5.
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.», e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2008, n. 164.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481(Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'), e' pubblicata in Gazzetta
Ufficiale il 18 novembre 1995, n. 270 - Supplemento
Ordinario n. 136.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e'
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 1997, n. 177
- Supplemento Ordinario n. 154.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per li' affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
«Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni). - 1. I soggetti che operano nel
sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a
notificare all'Autorita' le intese e le operazioni di
concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure
previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita'
medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati
dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L'Autorita', su segnalazione di chi vi abbia
interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il
mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli
articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non
si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni
e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che
siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e
12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del
livello di concorrenza all'interno del sistema, delle
barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di
efficienza economica dell'impresa nonche' degli indici
quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi,
dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o
fonografiche.
3. L'Autorita', qualora accerti che un'impresa o un
gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle
comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare,
prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e
12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la
situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di
imprese e il singolo mercato interessato. In caso di
accertata violazione dei predetti limiti l'Autorita'
provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di
concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di
cui al presente articolo sono nulli.
5. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle
caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita' di
cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per
eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai
commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del
pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre
un'istruttoria nel rispetto del principio del
contraddittorio, al termine della quale interviene
affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora
accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a
determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8,
9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la
rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover
disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa,
imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e'
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo
termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale
termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi.
In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di
concentrazione di cui al presente articolo si applicano in
sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle
licenze e delle autorizzazioni.
6. L'Autorita', con proprio regolamento adottato nel
rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma
5, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione.
In particolare debbono essere assicurati la notifica
dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la
possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in
ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di
richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano
in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti
utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a
rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla
tutela delle persone o delle imprese su notizie,
informazioni e dati in conformita' alla normativa in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali.
7. All'atto della completa attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e
televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di
contenuti, anche attraverso societa' qualificabili come
controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non
puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano di
diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi
televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi
radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito
nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale, il limite al numero complessivo di programmi per
ogni soggetto e' del 20 per cento ed e' calcolato sul
numero complessivo dei programmi televisivi concessi o
irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della
legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale su frequenze
terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in
tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in
tecnica digitale possono concorrere a formare la base di
calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento
della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20
per cento non sono computati i programmi che costituiscono
la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica
analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo
ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale
programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per
cento della popolazione nazionale.
9. Fermo restando il divieto di costituzione di
posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il
sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti
all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti
controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15,
conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi
complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti
dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al
netto dei diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e
locale anche in forma diretta, da televendite, da
sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione del prodotto
realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui
prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere
continuativo e da provvidenze pubbliche erogate
direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate
all'articolo 2, comma 1, lettera s) da offerte televisive a
pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani
e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici
commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di
stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e
annalistica anche per il tramite di internet, da
pubblicita' on line e sulle diverse piattaforme anche in
forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di
ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla
utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse
forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso societa' controllate
o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni
elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori
al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non
possono conseguire nel sistema integrato delle
comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema
medesimo.
12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva
in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla
base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore
economico del sistema integrato delle comunicazioni
adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo,
hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto
valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non
possono ((...)) acquisire partecipazioni in imprese
editrici di giornali quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali
quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di
giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita'
elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni
dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema
integrato delle comunicazioni, si considerano anche le
partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute
per il tramite di societa' anche indirettamente
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che
vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui
appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in
connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo,
trasferimento d'azienda o simili che interessino tali
soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in
qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio
concertato del voto, o comunque alla gestione della
societa', diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma
di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi
controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo
e secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base
alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
o di nominare o revocare la maggioranza degli
amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa
con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di
uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo'
risultare anche in base alle caratteristiche della
composizione degli organi amministrativi o per altri
significativi e qualificati elementi.
16. L'Autorita' vigila sull'andamento e
sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato
delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite
relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi
effettuate, nonche' pronunciandosi espressamente sulla
adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18
agosto 1990 n. 192:
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di
cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta
comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in
presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il
termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al
comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative
alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle
responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle
leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio
attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta il testo dei commi 65 e 66 dell'articolo
1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006,
l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti
operanti nel settore delle comunicazioni di cui
all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5
per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli anni successivi, eventuali
variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal
bilancio approvato precedentemente alla adozione della
delibera.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter.».
- Il regolamento (UE) 2018/1971 recante misure volte a
ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita' Testo rilevante ai fini del
SEE, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea del 17 dicembre 2018, L. 321.
- Per i riferimenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
si veda nelle note all'art. 11.
- La direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 345 del
31/12/2003.
- Si riporta il testo dell'articolo 141-decies del
Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206:
«Art. 141-decies (Ruolo delle autorita' competenti).
- 1. Dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR,
la relativa domanda produce sulla prescrizione gli effetti
della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda
impedisce altresi' la decadenza per una sola volta.
2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini
di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente
dalla data della comunicazione alle parti della mancata
definizione della controversia con modalita' che abbiano
valore di conoscenza legale.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla
prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi
internazionali di cui l'Italia e' parte.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2621 del codice
civile:
«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai
casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i
quali, al fine di conseguire per se' o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti
materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri
in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno
a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le
falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o
amministrati dalla societa' per conto di terzi.».
- Il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al
roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili
all'interno dell'Unione europea, come modificato dal
regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 30 giugno 2012, n. L 172.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso
il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, alla notificazione degli estremi
della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle
ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o
provinciale, all'interno del limite edittale minimo e
massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso
importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle
disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65:
«Art. 8.(Gruppi di intervento per la sicurezza
informatica in caso di incidente - CSIRT). - 1. E'
istituito, presso ((l'Agenzia per la cybersicurezza))
nazionale, il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le
funzioni del Computer Emergency Responsi Team (CERT)
nazionale, di cui all'articolo 16-bis del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, gia'
operante presso l'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi
dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. L'organizzazione e il funzionamento del CSIRT
italiano sono disciplinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il 9
novembre 2018. Periodo soppresso dal d.l. 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio
2020, n. 8. Periodo soppresso dal d.l. 30 dicembre 2019, n.
162, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio
2020, n. 8.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT
nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro.
4. Il CSIRT italiano assicura la conformita' ai
requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i compiti
di cui all'allegato I, punto 2, si occupa dei settori di
cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e
dispone di un'infrastruttura di informazione e
comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello
nazionale.
5. Il CSIRT italiano definisce le procedure per la
prevenzione e la gestione degli incidenti informatici.
6. Il CSIRT italiano garantisce la collaborazione
effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di cui
all'articolo 11.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le
modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati.
8. Il CSIRT italiano, per lo svolgimento delle
proprie funzioni, puo' avvalersi anche dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
9. Le funzioni svolte dal Ministero dello sviluppo
economico in qualita' di CERT nazionale ai sensi
dell'articolo 16-bis, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia
digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo 51
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
trasferite al CSIRT italiano a far data dalla entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2.
10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT
italiano e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui
a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 22.».
- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dei commi da 172 a 176
dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«172. L'importo dei contributi per i diritti d'uso
delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto
dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, e'
determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo scopo,
non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione
geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato
delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti
finalizzati alla cessione di capacita' trasmissiva a fini
concorrenziali nonche' all'uso di tecnologie innovative.
L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, e' abrogato.
173. Il regime contributivo di cui al comma 172 si
applica anche alle annualita' per le quali i contributi
dovuti non sono stati determinati.
174. Dall'importo dei contributi di cui al comma 172
e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e
locali, titolari di autorizzazione generale per l'attivita'
di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale
terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per
i collegamenti in ponte radio, calcolati in base
all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate
complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura
non inferiore a euro 32,8 milioni.
175. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi
172, 173 e 174, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante
utilizzo delle somme gia' versate, entro il 9 dicembre
2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, che restano acquisite all'erario per il
corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
176. Le disposizioni dei commi da 172 a 175 entrano
in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380:
«Art.16 (Contributo per il rilascio del permesso di
costruire). - 1. - 6. (omissis).
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28:
«Art. 2 (Unita' immobiliare). - 1. L'unita'
immobiliare e' costituita da una porzione di fabbricato, o
da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da
un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso
locale, presenta potenzialita' di autonomia funzionale e
reddituale.
2. L'abitazione e gli altri immobili strumentali
all'esercizio dell'attivita' agricola costituiscono unita'
immobiliari da denunciare in catasto autonomamente.
3. Sono considerate unita' immobiliari anche le
costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al
suolo, di qualunque materiale costituite, nonche' gli
edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al
suolo, purche' risultino verificate le condizioni
funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono
considerate unita' immobiliari i manufatti prefabbricati
ancorche' semplicemente appoggiati al suolo, quando siano
stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e
reddituale».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2004 n. 45 - Supplemento
Ordinario n. 28.
- Il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160
(Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di
concessioni marittime), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 6 marzo 1989 n. 54.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione), e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 1942 n. 93.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 22
febbraio 2001, n. 36:
«Art. 4 (Funzioni dello Stato). - In vigore dal 22
marzo 2001 1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', in
quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma
1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e
di normative omogenee in relazione alle finalita' di cui
all'articolo 1;
b) alla promozione di attivita' di ricerca e di
sperimentazione tecnico-scientifica, nonche' al
coordinamento dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e
di diffusione dei dati, informando annualmente il
Parlamento su tale attivita', in particolare il Ministro
della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni
pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata
esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale
di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale,
al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a
campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) all'istituzione del catasto nazionale delle
sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al
fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione
dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2,
con particolare riferimento alle priorita' di intervento,
ai tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento
delle attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle
migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle
implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all'individuazione delle tecniche di misurazione
e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i
gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli
stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne
abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli
esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e
telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e
tecniche di costruzione degli impianti che consentano di
minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il
paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli
elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la
previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti;
all'interno di tali fasce di rispetto non e' consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,
scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una
permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i
parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata";
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme
restando le disposizioni previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanita', sentiti i Ministri
dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il
Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi', il
regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui
lavoratori professionalmente esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non
siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza
unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i
trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma
2, lettere a) e b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione
dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d),
si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e
la Conferenza unificata.
5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione e,
limitatamente alla definizione di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualita'
previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente
articolo.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attivita' di cui al
comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001 per le attivita' di cui al comma
1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi
di programma di cui al comma 1, lettera f), nonche' per gli
ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e
13.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36:
«Art. 14 (Controlli). - 1. Le amministrazioni
provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni
di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per
l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture
delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di
cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei
luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini
di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e
comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi
multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e
degli ispettori territoriali del Ministero delle
comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze
attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o
mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze
armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e'
disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta
fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo,
puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di
emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita'
alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i dati, le informazioni e i
documenti necessari per l'espletamento delle proprie
funzioni. Tale personale e' munito di documento di
riconoscimento dell'ente di appartenenza.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 che
istituisce il «Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137.», e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio
2004 n. 45 - Supplemento Ordinario n. 28.
- Si riporta il testo degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies della citata legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 14 (Conferenze dei servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre
indetta dall'amministrazione procedente quando la
conclusione positiva del procedimento e' subordinata
all'acquisizione di piu' pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da
diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o
servizi pubblici. Quando l'attivita' del privato sia
subordinata a piu' atti di assenso, comunque denominati, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti, di
competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione
di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.)).
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.».
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2».
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima
riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e
in modalita' sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera
d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo
14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle
amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre
quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione
di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis,
comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei
beni culturali e della salute dei cittadini, il termine e'
fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di
rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla
riunione e' rappresentato da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la
posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni
di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini
dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce
autonomamente le modalita' di designazione del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni
riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale
nonche' l'eventuale partecipazione delle suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere
invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il
progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non
oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione
della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse
dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite
i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito
l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero,
pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che non costituiscono
oggetto della conferenza.».
«Art. 14-quater (Decisione della conferenza di
servizi). - 1. La determinazione motivata di conclusione
della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente
all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati.
2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti
dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione
l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione
di una nuova conferenza, determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono
altresi' sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche
per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano
espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies.
3. In caso di approvazione unanime, la determinazione
di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di
approvazione sulla base delle posizioni prevalenti,
l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti.
4. I termini di efficacia di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza
di servizi decorrono dalla data della comunicazione della
determinazione motivata di conclusione della conferenza».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,
per una data non posteriore al quindicesimo giorno
successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione
con la partecipazione delle amministrazioni che hanno
espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che
hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4
e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 9-ter
della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 9-ter.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il
responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma
9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita
il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla meta'
di quello originariamente previsto, conclude il
procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario.».
- Si riporta il titolo del decreto del presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n.
189, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33:
«Art 4 (Accesso alle informazioni sulle
infrastrutture fisiche e sportello unico telematico.
Istituzione del Sistema informativo nazionale federato
delle infrastrutture). - 1. Al fine di facilitare
l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita', anche attraverso l'uso condiviso
dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento
piu' efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si
procede ad una mappatura delle reti di comunicazione
elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura
fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio
nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il
30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia
Digitale (Agide), stabilisce le regole tecniche per la
definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale
federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI", le
modalita' di prima costituzione, di raccolta, di
inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole
per il successivo aggiornamento, lo scambio e la
pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole
amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e
da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche
funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica. I
dati cosi' ricavati sono resi disponibili in formato di
tipo aperto e interoperabile, ai sensi dell'articolo 68,
comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili
elettronicamente e geo referenziati, senza compromettere il
carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del
presente articolo si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione
delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi,
entro i centoventi giorni successivi alla sua costituzione
confluiscono nel Sistema informativo nazionale federato
delle infrastrutture da parte dei gestori delle
infrastrutture fisiche, sia pubblici che privati, nonche'
da parte degli enti pubblici che ne sono detentori tutte le
banche di dati contenenti informazioni sulle reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita' e sulle
infrastrutture fisiche funzionali ad ospitarle, a carattere
nazionale e locale, o comunque i dati ivi contenuti sono
resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del
Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture.
1-bis. Il Sistema informativo nazionale federato
delle infrastrutture di cui al comma 1, popolato dei dati
previsti dal comma 2, viene altresi' utilizzato dalle
Pubbliche Amministrazioni per agevolare la procedura di
valutazione di impatto dei progetti sul territorio e
consentire un celere svolgimento dei procedimenti
autorizzativi, attraverso l'inserimento dei dati relativi
alle aree vincolate.
2. I gestori di infrastruttura fisica e gli operatori
di rete, in caso di realizzazione, manutenzione
straordinaria sostituzione o completamento della
infrastruttura, hanno l'obbligo di comunicare i dati
relativi all'apertura del cantiere, al SINFI, con un
anticipo di almeno novanta giorni salvo si tratti di
interventi emergenziali. Devono altresi' mettere a
disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le
opere di genio civile, in corso o programmate, relative
alla loro infrastruttura fisica per le quali e' stata
rilasciata un'autorizzazione, e' in corso una procedura di
concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di
presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione
alle autorita' competenti entro i sei mesi successivi:
a) l'ubicazione e il tipo di opere;
b) gli elementi di rete interessati;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro
durata;
d) un punto di contatto.
3. Il SINFI, quale sportello unico telematico
pubblica tutte le informazioni utili relative alle
condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di
autorizzazioni per le opere, anche di genio civile,
necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita'. Esso
fornisce altresi' agli operatori di rete che vi abbiano
interesse e che inoltrino domanda in via telematica,
informazioni su:
a) ubicazione tracciato;
b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura;
c) punto di contatto.
4. Nelle more della piena operativita' del SINFI, e
comunque sino al 1° gennaio 2017, gli operatori di rete
possono rivolgersi, ai fini dell'ottenimento delle
informazioni minime di cui al comma 3, direttamente ai
gestori delle infrastrutture fisiche e agli operatori di
rete.
5. Gli operatori di rete hanno il diritto di accedere
alla stessa informazioni minime di cui al comma 3, ove
necessarie ai fini della richiesta di cui all'articolo 3,
commi 2 e 3.
6. A tal fine, gli operatori di rete presentano
domanda di accesso specificando la zona in cui intendono
installare elementi di rete di comunicazione elettronica ad
alta velocita'. I gestori delle infrastrutture fisiche e
gli operatori di rete consentono l'accesso, a condizioni
proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
richiesta scritta. L'accesso alle informazioni minime di
cui al comma 3 puo' essere limitato solo se e nella misura
in cui strettamente necessario per ragioni connesse alla
sicurezza e all'integrita' delle reti, alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica,
alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali. Nel
caso di infrastrutture fisiche aventi particolari livelli
di rischio, l'accesso degli operatori di rete e' consentito
solo per le parti dell'infrastruttura idonee al passaggio
dei cavi in fibra ottica e nel rispetto di tutte le
prescrizioni di sicurezza impartite dal gestore
dell'infrastruttura fisica.
7. Su specifica richiesta scritta di un operatore di
rete, e' fatto obbligo ai gestori di infrastrutture fisiche
e agli altri operatori di rete di soddisfare le richieste
ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi
della loro infrastruttura. La richiesta indica
specificatamente le parti o gli elementi della
infrastruttura fisica, interessati dalla prevista
installazione degli elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita'. Le ispezioni in loco sono
autorizzate dal gestore entro un mese dalla data di
ricevimento della richiesta scritta, secondo condizioni
proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, anche in
ordine al rimborso di eventuali costi sostenuti dal gestore
e dagli altri operatori di rete, salve le possibili
limitazioni di cui al comma 6.
8. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con
proprio decreto, puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di
cui ai commi 5, 6 e 7 nel caso di infrastrutture fisiche
esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee
all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' o nel caso delle infrastrutture critiche
nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n.
61. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle
parti interessate e' offerta la possibilita' di esprimere
osservazioni sullo schema di decreto ministeriale entro il
termine di trenta giorni. Il decreto con l'indicazione
delle esenzioni e' notificato alla Commissione europea.
9. Gli operatori di rete che ottengono l'accesso alle
informazioni a norma del presente articolo, hanno l'obbligo
di adottare misure atte a garantire il rispetto della
riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali».
«Art. 5 (Coordinamento delle opere di genio civile ed
accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge
1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture
fisiche e ogni operatore di rete ha il diritto di negoziare
accordi per il coordinamento di opere di genio civile con
operatori di rete allo scopo di installare elementi di reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita'. In assenza
di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti
di comunicazione elettronica ad alta velocita' e'
effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso
impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo
6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto
ministeriale da adottarsi ai sensi del citato articolo 6,
comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano
applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento
nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale
italiano di unificazione.
1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle
infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime
stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda
ultra larga da parte degli operatori puo' essere effettuata
con la metodologia della micro trincea attraverso
l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di
ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con
profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in
ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del
bordo stradale o sul marciapiede.
1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o
autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza
e profondita' proposte dall'operatore in funzione delle
esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga,
puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori
accorgimenti in merito al posizionamento
dell'infrastruttura e le concrete modalita' di lavorazione
allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non
alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere le
attivita' di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da
non arrecare danno all'infrastruttura stradale o
autostradale interessata dai lavori.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40
della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di
infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue
direttamente o indirettamente opere di genio civile
finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche deve
soddisfare ogni ragionevole domanda di coordinamento di
opere di genio civile, presentata da operatori di rete,
secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie. Tali
domande sono soddisfatte a condizione che:
a) non implichino costi supplementari, ulteriori
rispetto a quelli connessi all'installazione di elementi di
reti di comunicazione elettronica ad alta velocita',
inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere
di genio civile previste inizialmente;
b) non impediscano il controllo del coordinamento
dei lavori;
c) la domanda di coordinamento sia presentata al
piu' presto e in ogni caso almeno un mese prima della
presentazione del progetto definitivo alle autorita'
competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della
richiesta formale di negoziazione, non viene raggiunto un
accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a
norma dei commi 1 e 2, ciascuna delle parti puo' rivolgersi
all'Organismo di cui all'articolo 9 perche' emetta entro
due mesi dalla data di ricezione della richiesta una
decisione vincolante di composizione della controversia,
anche in ordine a termini, condizioni e prezzi.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con
proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi di
cui ai commi da 1 a 3 per opere di genio civile di modesta
entita', in termini di valore, dimensioni o durata, ed in
caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni
devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate
e' offerta la possibilita' di esprimere osservazioni sullo
schema di decreto ministeriale entro il termine di trenta
giorni. Il decreto con l'indicazione delle esenzioni e'
notificato alla Commissione Europea.».
«Art. 6 (Trasparenza in materia di opere di genio
civile in corso di realizzazione o programmate). - 1. Al
fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di
genio civile di cui all'articolo 5, su specifica richiesta
scritta di un operatore di rete il proprietario o il
gestore dell'infrastruttura fisica e l'operatore di rete
mette a disposizione le seguenti informazioni minime
riguardanti le opere di genio civile, in corso o
programmate, relative alla infrastruttura fisica per le
quali e' stata rilasciata un'autorizzazione, e' in corso
una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si
prevede di presentare per la prima volta una domanda di
autorizzazione alle autorita' competenti entro i sei mesi
successivi:
a) l'ubicazione e il tipo di opere;
b) gli elementi di rete interessati;
c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro
durata;
d) un punto di contatto.
2. La richiesta, presentata per iscritto
dall'operatore di rete, specifica la zona in cui intende
installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita'. I proprietari, i gestori
dell'infrastruttura fisica e gli operatori di rete
forniscono le informazioni richieste entro due settimane
dalla data di ricevimento della richiesta scritta, secondo
condizioni proporzionate, non discriminatorie e
trasparenti. L'accesso alle informazioni minime e' limitato
soltanto, e nella misura in cui, necessario per ragioni
connesse alla sicurezza e all'integrita' delle reti, alla
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanita'
pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e
commerciali. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con
proprio decreto puo' prevedere esenzioni dagli obblighi che
di cui al comma 1 per opere di genio civile di valore
modesto o nel caso di infrastrutture critiche nazionali.
3. Il gestore della infrastruttura fisica e
l'operatore di rete possono respingere la richiesta di cui
ai commi 1 e 2 se hanno gia' reso pubblicamente disponibili
le informazioni richieste in formato elettronico oppure
l'accesso a tali informazioni e' fornito dallo sportello
unico telematico. In tale ultimo caso le informazioni sono
fornite dal SINFI in osservanza delle procedure di cui
all'articolo 4».
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 39 della
legge 27 luglio 1978, n. 392:
«Art. 38 (Diritto di prelazione). - Nel caso in cui
il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile
locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella
comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da
quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni
alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e'
l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il
conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro
il termine di sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo
di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a
quelle comunicategli. Ove il diritto di prelazione sia
esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo
diversa condizione indicata nella comunicazione del
locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta
giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a
quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da
parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione
del contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a piu' persone,
la comunicazione di cui al primo comma deve essere
effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione
puo' essere esercitato congiuntamente da tutti i
conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai
rimanenti o dal rimanente conduttore. L'avente titolo che,
entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo
comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la
sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera
avere rinunciato alla prelazione medesima. Le norme del
presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste
dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la
prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di
trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado.».
«Art. 39 (Diritto di riscatto). - Qualora il
proprietario non provveda alla notificazione di cui
all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia
superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a
titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla
prelazione puo', entro sei mesi dalla trascrizione del
contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni
altro successivo avente causa. Ove sia stato esercitato il
diritto di riscatto, il versamento del prezzo deve essere
effettuato entro il termine di tre mesi che decorrono,
quando non vi sia opposizione al riscatto, dalla prima
udienza del relativo giudizio, o dalla ricezione dell'atto
notificato con cui l'acquirente o successivo avente causa
comunichi prima di tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo avente
causa faccia opposizione al riscatto, il termine di tre
mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio».
- La legge 1 agosto 2002 n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti), e' pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2002 n. 181 - Supplemento
Ordinario n. 158.
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327:
«Art. 44 (Indennita' per l'imposizione di servitu').
- 1. E' dovuta una indennita' al proprietario del fondo
che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica
utilita', sia gravato da una servitu' o subisca una
permanente diminuzione di valore per la perdita o la
ridotta possibilita' di esercizio del diritto di
proprieta'.
2. L'indennita' e' calcolata senza tenere conto del
pregiudizio derivante dalla perdita di una utilita'
economica cui il proprietario non ha diritto.
3. L'indennita' e' dovuta anche se il trasferimento
della proprieta' sia avvenuto per effetto dell'accordo di
cessione o nei casi previsti dall'articolo 43.
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano per le servitu' disciplinate da leggi speciali.
5. Non e' dovuta alcuna indennita' se la servitu'
puo' essere conservata o trasferita senza grave incomodo
del fondo dominante o di quello servente. In tal caso
l'espropriante, se non effettua direttamente le opere,
rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6. L'indennita' puo' anche essere concordata fra gli
interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e
delle relative misure di contenimento del danno.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 della
legge 1° agosto 2002, n. 166:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi
dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con
oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari,
l'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al
patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di
concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche
in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei
settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai fini
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001:
«Art. 53(Disposizioni processuali). - 1. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario
per le controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennita' in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».
- Si riporta il testo del comma 816 dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai
fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836,
denominato "canone", e' istituito dai comuni, dalle
province e dalle citta' metropolitane, di seguito
denominati "enti", e sostituisce: la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche
affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi
pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e
8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di
pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e'
comunque comprensivo di qualunque canone ricognitori o
concessori previsto da norme di legge e dai regolamenti
comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a
prestazioni di servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33:
«Art. 12 (Disposizioni di coordinamento). - 1. Le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, recante Codice
delle comunicazioni elettroniche prevalgono in caso di
conflitto con le disposizioni del presente decreto.
2. All'articolo 86, comma 3, del Codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocita' e le altre infrastrutture di reti
pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88,
nonche' le opere di infrastrutturazione per la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi
di accesso a banda ultra larga, effettuate anche
all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non
costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28, e non rilevano ai fini della determinazione della
rendita catastale.".
3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti
di comunicazione elettronica possono essere soggetti
soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni
espressamente previsti dal comma 2 della medesima
disposizione.».
- Il decreto 21 marzo 1988, n. 449 (Approvazione delle
norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e
l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne), e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 79 del
05-04-1988 - Suppl. Ordinario n. 28.
- Si riporta testo dell'articolo 127 del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'08 gennaio 1934
n. 5:
«Art. 127 - 1. Quando sul percorso di una conduttura
elettrica esistano altre condutture elettriche o linee
telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per
la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o
linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di
preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a
parita' di titoli, per ragioni di preesistenza. Se tali
prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione
delle linee e condutture, il Ministro dei lavori pubblici;
in caso di contestazione, da' le opportune disposizioni. Le
spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che
rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo
quanto e' disposto nell'art. 122.»
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 109 recante «Attuazione
della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei
dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che
modifica la direttiva 2002/58/CE", e pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 18 giugno 2008 n. 141»:
«Art. 3 (Categorie di dati da conservare per gli
operatori di telefoni e di comunicazione elettronica). - 1.
Le categorie di dati da conservare per le finalita' di cui
all'articolo 132 del Codice sono le seguenti:
a) i dati necessari per rintracciare e identificare
la fonte di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia
mobile
1.1 numero telefonico chiamante;
1.2 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente
registrato;
2) per l'accesso Internet:
2.1 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente
registrato a cui al momento della comunicazione sono stati
univocamente assegnati l'indirizzo di protocollo internet
(IP), un identificativo di utente o un numero telefonico;
3) per la posta elettronica:
3.1 indirizzo IP utilizzato e indirizzo di posta
elettronica ed eventuale ulteriore identificativo del
mittente;
3.2 indirizzo IP e nome a dominio pienamente
qualificato della mail Exchange post, nel caso della
tecnologia SMTP ovvero di qualsiasi tipologia di post
relativo ad una diversa tecnologia utilizzata per la
trasmissione della comunicazione;
4) per la telefonia, invio di fax, sms e MMS via
internet:
4.1 indirizzo IP, numero telefonico ed eventuale
altro identificativo dell'utente chiamante;
4.2 dati anagrafici dell'utente registrato che ha
effettuato la comunicazione;
b) i dati necessari per rintracciare e identificare
la destinazione di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia
mobile:
1.1 numero composto, ovvero il numero o i numeri
chiamati e, nei casi che comportano servizi supplementari
come l'inoltro o il trasferimento di chiamata, il numero o
i numeri a cui la chiamata e' trasmessa;
1.2 nome e indirizzo dell'abbonato o dell'utente
registrato;
2) per la posta elettronica:
2.1 indirizzo di posta elettronica, ed eventuale
ulteriore identificativo, del destinatario della
comunicazione;
2.2 indirizzo IP e nome a dominio pienamente
qualificato della mail Exchange post (nel caso della
tecnologia SMTP), ovvero di qualsiasi tipologia di post
(relativamente ad una diversa tecnologia utilizzata), che
ha provveduto alla consegna del messaggio;
2.3 indirizzo IP utilizzato per la ricezione
ovvero la consultazione dei messaggi di posta elettronica
da parte del destinatario indipendentemente dalla
tecnologia o dal protocollo utilizzato;
3) telefonia, invio di fax, sms e MMS via
internet:
3.1 indirizzo IP, numero telefonico ed eventuale
altro identificativo dell'utente chiamato;
3.2 dati anagrafici dell'utente registrato che ha
ricevuto la comunicazione;
3.3 numero o numeri a cui la chiamata e'
trasmessa, nei casi di servizi supplementari come l'inoltro
o il trasferimento di chiamata;
c) i dati necessari per determinare la data, l'ora
e la durata di una comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia
mobile, data e ora dell'inizio e della fine della
comunicazione;
2) per l'accesso Internet:
2.1 data e ora (GMT) della connessione e della
disconnessione dell'utente del servizio di accesso
Internet, unitamente all'indirizzo IP, dinamico o statico,
univocamente assegnato dal fornitore di accesso internet a
una comunicazione e l'identificativo dell'abbonato o
dell'utente registrato;
3) per la posta elettronica:
3.1 data e ora (GMT) della connessione e della
disconnessione dell'utente del servizio di posta
elettronica su internet ed indirizzo IP utilizzato,
indipendentemente dalla tecnologia e dal protocollo
impiegato;
4) per la telefonia, invio di fax, sms e MMS via
internet:
4.1 data e ora (GMT) della connessione e della
disconnessione dell'utente del servizio utilizzato su
internet ed indirizzo IP impiegato, indipendentemente dalla
tecnologia e dal protocollo usato;
d) i dati necessari per determinare il tipo di
comunicazione:
1) per la telefonia di rete fissa e la telefonia
mobile: il servizio telefonico utilizzato;
2) per la posta elettronica Internet e la
telefonia internet:
il servizio internet utilizzato;
e) i dati necessari per determinare le attrezzature
di comunicazione degli utenti o quello che si presume
essere le loro attrezzature:
1) per la telefonia di rete fissa, numeri
telefonici chiamanti e chiamati;
2) per la telefonia mobile:
2.1 numeri telefonici chiamanti e chiamati;
2.2 International Mobile Subscriber Identity
(IMSI) del chiamante;
2.3 International Mobile Equipment Identity
(IMEI) del chiamante;
2.4 l'IMSI del chiamato;
2.5 l'IMEI del chiamato;
2.6 nel caso dei servizi prepagati anonimi, la
data e l'ora dell'attivazione iniziale della carta e
l'etichetta di ubicazione (Cell ID) dalla quale e' stata
effettuata l'attivazione;
3) per l'accesso Internet e telefonia, invio di
fax, sms e MMS via internet:
3.1 numero telefonico chiamante per l'accesso
commutato (dial-up access);
3.2 digital subscriber line number (DSL) o un
altro identificatore finale di chi e' all'origine della
comunicazione;
f) i dati necessari per determinare l'ubicazione
delle apparecchiature di comunicazione mobile:
1) etichetta di ubicazione (Cell ID) all'inizio
della comunicazione;
2) dati per identificare l'ubicazione geografica
della cella facendo riferimento alle loro etichette di
ubicazione (Cell ID) nel periodo in cui vengono conservati
i dati sulle comunicazioni.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
per le politiche europee, dello sviluppo economico,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e della difesa, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, possono essere specificati,
ove si renda necessario anche al fine dell'adeguamento
all'evoluzione tecnologica e nell'ambito delle categorie di
dati di cui alle lettere da a) ad f) del comma 1, i dati da
conservare.».
- Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio «sugli orientamenti per lo sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti», e' pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunita' Europee del 20 dicembre
2012 n. 348.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75
«Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia
di incroci tra settori della stampa e della televisione, di
razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di
moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi
e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario
nazionale della regione Abruzzo», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 31 marzo 2011 n. 74:
«Art. 4 (Misure di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico). - 1. Il termine per stabilire, con le
modalita' di cui al comma 5 dell'articolo 8-novies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il
calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione
televisiva digitale terrestre e' prorogato al 30 settembre
2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo
economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso
relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei
criteri e delle modalita' disciplinati dai commi da 8 a 12
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nonche', per quanto concerne le frequenze radiotelevisive
in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica
o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente
abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito
locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti
criteri: a) entita' del patrimonio al netto delle perdite;
b) numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato; c) ampiezza della copertura della
popolazione; d) priorita' cronologica di svolgimento
dell'attivita' nell'area, anche con riferimento all'area di
copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio
2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in
tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non
procede all'assegnazione a operatori di rete
radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi
alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle
aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto
luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale,
il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le
frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8,
assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi
alle frequenze nella banda 790-862 MHz, risultanti in
posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i
diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230
MHz e 470-790 MHz. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti
d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita'
trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due
programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in
ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari
di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.».
- La direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, «relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato.», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' Europee 28 novembre 2018 n. 303.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante: «Attuazione
della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a
ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita'», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 09 marzo 2016 Serie Generale, n. 57:
«Art. 7 (Disposizioni per la semplificazione nel
rilascio delle autorizzazioni). - 1. All'articolo 88, comma
7, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole:
"quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"trenta giorni", le parole: "quindici giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole:
"dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "otto
giorni". 2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo Codice
e' sostituito dal seguente: "8. Qualora l'installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi
aree di proprieta' di piu' Enti, pubblici o privati,
l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui
all'allegato n. 13, e' presentata allo sportello unico
individuato nel comune di maggiore dimensione demografica.
In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza
di servizi convocata dal comune di cui al periodo
precedente.».
- Il regolamento 2020/1070/UE della Commissione
europea, del 20 luglio 2020 «che specifica le
caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata
limitata a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, della
direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, che istituisce il codice europeo delle
comunicazioni elettroniche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' Europee del 21 luglio 2020 n.
234.
- La direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
31 luglio 2002, n. L 201.
- Il decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 17
concernente il Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 agosto
2017 n. 179 - Supplemento ordinario n. 43.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali (recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE). Regolamento (UE) 2016/679 «che riserva l'arco di
numerazione nazionale che inizia con «116» a numeri
armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza
sociale», e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 luglio
2003 n. 174 - Supplemento Ordinario n. 123.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
concernente l'Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2018 n. 119.
- Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 1, lett.
l) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
del Consumo):
«Art. 45 (Definizioni). - (Omissis).
l) supporto durevole: ogni strumento che permetta al
consumatore o al professionista di conservare le
informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo
da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che
permetta la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate;».
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della
Commissione che stabilisce un modello sintetico di
contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2019,
n. L 336.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31
gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007 n. 40:
«Art. 1 (Ricarica nei servizi di telefonia mobile,
trasparenza e liberta' di recesso dai contratti con
operatori telefonici, televisivi e di servizi internet). -
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza
delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un
adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del
servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori
di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni
elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi
per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in
forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico
telefonico o del servizio richiesto. E' altresi' vietata la
previsione di termini temporali massimi di utilizzo del
traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola
difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto,
fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte
promozionali comportanti prezzi piu' favorevoli per il
consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la
propria offerta commerciale alle predette disposizioni
entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
1-bis. I contratti di fornitura nei servizi di
comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, prevedono la
cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei
servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere
temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile,
su base mensile o di multipli del mese.
1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il
diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso
di emissione di fatture a debito nei riguardi del
consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di
due anni, qualora l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento
di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle
modalita' di esecuzione dei conguagli e di fatturazione
adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha
presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle
forme previste dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento
finche' non sia stata verificata la legittimita' della
condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare
all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo
periodo e informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni
caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui
al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso
non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti
effettuati a titolo di indebito conguaglio.
1-ter. Gli operatori di telefonia, di reti televisive
e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui
al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quater. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni garantisce la pubblicazione dei servizi
offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in
modo da assicurare che i consumatori possano compiere
scelte informate.
1-quinquies. In caso di violazione dei commi 1-bis e
1-bis. l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
ordina all'operatore la cessazione della condotta e il
rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o
comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti,
indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni.
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti
operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci
che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli
consumatori un adeguato confronto.
2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni determina le modalita' per consentire
all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da
un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di
conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il
numero chiamato.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori
di telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal
contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore
senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza
spese non giustificate da costi dell'operatore e non
possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta
giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la
facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni del
presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla
data di entrata in vigore del presente decreto entro i
successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative
al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro
operatore sono commisurate al valore del contratto e ai
costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi
sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire
il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento
della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di
sottoscrizione del contratto, nonche' comunicate, in via
generale, all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione
di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
3-bis. Le modalita' utilizzabili dal soggetto
contraente che intenda recedere da un contratto stipulato
con operatori di telefonia e di reti televisive e di
comunicazione elettronica, nonche' in caso di cambio di
gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione
e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento
dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni
caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche devono consentire la
possibilita' per consumatori e utenti di comunicare il
recesso o il cambio di gestore con modalita' telematiche.
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di
telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad
oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non puo'
avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di
risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi
informativi e i medesimi limiti agli oneri per il
consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque
gli eventuali relativi costi devono essere equi e
proporzionati al valore del contratto e alla durata residua
della promozione offerta.
3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei
servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai
fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di
servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la
prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni
caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia e di
comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per
il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in
abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi,
senza il previo consenso espresso e documentato
all'attivazione di tale tipologia di servizi.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3-quater. La
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis ((,
1-bis.1)), 1-ter, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater e'
sanzionata dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai
sensi del comma 1-quinquies e' sanzionata applicando
l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice.
4-bis. Il periodo mensile o suoi multipli di cui al
comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni
generali di contratto e nella Carta dei servizi. Nel caso
di variazione dello standard da parte dell'operatore e
tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si
applica un indennizzo forfetario pari ad euro 50, in favore
di ciascun utente interessato dalla illegittima
fatturazione, maggiorato di euro 1 per ogni giorno
successivo alla scadenza del termine assegnato
dall'Autorita' ai sensi del comma 1-quinquies. L'Autorita'
vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito
delle competenze di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), numero 14, e commi 11 e 12, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.».
- La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 13
agosto 2015 n. 187.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
(Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2016 n.
213.
- Si riporta il testo dell'articolo 129 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
«Art. 129 (Elenchi dei contraenti). - 1. Il Garante
individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 154, comma 4, e in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, le modalita' di inserimento e di
successivo utilizzo dei dati personali relativi ai
contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua
idonee modalita' per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente,
all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche'
per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del
Regolamento, in base al principio della massima
semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi
a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni
interpersonali, e del consenso specifico ed espresso
qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema
di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza
oneri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49:
«Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici).
- 1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti,
mediante il raggiungimento di un elevato livello di
raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi
indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti
al trattamento adeguato di cui all'articolo 18, devono
essere attivate le seguenti misure ed azioni:
a) i Comuni assicurano la funzionalita' e
l'adeguatezza, in ragione della densita' della popolazione,
dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti
dai nuclei domestici e l'accessibilita' ai relativi centri
di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai
distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di
assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i
RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi
di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro
territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri
Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita
convenzione con il Comune di destinazione. Detta
convenzione e' obbligatoria per i Comuni che non abbiano
allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.
b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e
ai commi 1 e 3 dell'articolo 11, i produttori,
individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui
aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di
raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei
domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal
presente decreto legislativo.
2. La realizzazione e la gestione di centri di
raccolta di cui alle lettere a) e b) si svolge con le
modalita' previste dalle disposizioni adottate in
attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, in
alternativa, con le modalita' previste agli articoli 208,
213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. La raccolta differenziata deve riguardare in via
prioritaria le apparecchiature per lo scambio di
temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di
ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade
fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e
apparecchiature di piccole dimensioni di cui alle categorie
5 e 6 dell'Allegato III.
4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed
elettronica ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 11 del
presente decreto legislativo puo' essere rifiutato nel caso
in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale
incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti
evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i
suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai
RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali
RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore finale
ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli
stessi sulla base delle modalita' concordate ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, lettera c).».