IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, comma 292, che affida
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei
provvedimenti per la regolamentazione  delle  lotterie  differite  ed
istantanee con partecipazione a distanza; 
  Visto l'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e  della
partecipazione italiana a missioni  internazionali»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che ha  riservato  la
gestione  e  l'esercizio  delle  Lotterie  nazionali  ad   estrazione
differita   al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre   2018,   n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e  finanziaria»,  convertito
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  e,  segnatamente,  l'art.  18,
comma 2-bis, il quale, al fine di finanziare  progetti  filantropici,
attribuisce agli enti del Terzo settore la possibilita' di effettuare
lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore
a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari
che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti, destinando il
ricavato ad alimentare i fondi dei citati enti per  la  realizzazione
di progetti sociali; 
  Visto  il  successivo  comma  2-ter  del  medesimo  art.  18,   del
decreto-legge n. 119 del 2018, il quale dispone  che  la  vincita  di
tali lotterie e' costituita unicamente dal diritto  di  scegliere  un
progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del
vincitore, con relativo riconoscimento pubblico; 
  Considerato che il medesimo art. 18, comma 2-ter, del decreto-legge
n. 119 del 2018 demanda ad un decreto non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  la  disciplina  delle  modalita'
tecniche di attuazione della disposizione  di  cui  al  sopra  citato
comma 2-bis; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 18, commi  2-bis  e
2-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,  convertito  dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, disciplina le modalita'  tecniche  di
attuazione della lotteria filantropica.