IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva
sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione
delle realta' del mercato;
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi);
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 1997;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020»,
in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e ss.
modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Acquisito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 22 settembre 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 settembre
2021;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Effettuata la notifica alla Commissione europea ai sensi della
direttiva (UE) 2015/1535;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'interno, della cultura, per gli
affari regionali e le autonomie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di seguito
denominato: «testo unico», contiene:
a) i principi generali per la prestazione di servizi di media
digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per
la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza
fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni
elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le
sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e
radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video,
nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto
internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di
servizi di media audiovisivi, quali la trasmissione di programmi
televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e
di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la
fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso
condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le
comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per
la condivisione di video.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato e' pubblicata nella G.U.U.E. 28
novembre 2018, n. L 303.
- La direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi) e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile
2010, n. L 95.
- La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre
1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 e'
pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298.
- La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione
elettronica e alle risorse correlate, e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.
- La 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.
- La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro) e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L
108.
- La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti
degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)
e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
S.O.
- Il testo dell'articolo 3 della legge 22 aprile 2021,
n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 3. Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante
modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi), in
considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato.
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso
l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media
digitali con adeguamento delle disposizioni e delle
definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media
audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la
condivisione di video, alla luce dell'evoluzione
tecnologica e di mercato;
b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata
tutela della dignita' umana e dei minori in relazione ai
contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli
utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle
piattaforme per la condivisione dei video, affidando i
relativi compiti, anche di promozione di procedure di
autoregolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorita'
nazionale di regolamentazione di settore;
c) prevedere specifiche misure a tutela dei
consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non
lineari, anche mediante il ricorso a procedure di
risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi
di indennizzo in caso di disservizi, affidando la
regolamentazione di tali procedure all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
d) prevedere misure per la promozione delle opere
europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta
e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione
delle misure attualmente vigenti, nonche' specifiche misure
per la promozione della trasparenza degli assetti
proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera
a);
e) prevedere misure per l'adeguamento delle
prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare
anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di
video e per la revisione dei limiti di affollamento
pubblicitario secondo principi di flessibilita',
proporzionalita' e concorrenzialita';
f) prevedere apposite misure per il contenimento del
livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei
messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive
pubbliche e private nonche' dai fornitori di contenuti
operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo
con le delibere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
g) prevedere che i fornitori di servizi di media,
comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti
informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche
pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di
pubblicita' relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre
specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili
fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione
di identita' altrui, al fine di alterare lo scambio di
opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio
dalla diffusione di notizie false;
h) prevedere che i fornitori di servizi di media
audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che
possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i
contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;
i) garantire la tutela dei minori dai contenuti,
anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano
programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a
prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che
contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto
nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva
nella dieta generale non e' raccomandata, nonche' prevedere
idonee misure, anche di promozione di procedure di
auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a
ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle
comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e
prodotti alimentari;
l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte
dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di
piattaforme di condivisione dei video;
m) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente
le prerogative di indipendenza;
n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo
gia' previsto dal testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n.
177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla
direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei principi di
ragionevolezza, proporzionalita' ed efficacia.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n.
208, S.O.
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione
(codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.