IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 3, 11, 32, 117 e 118 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108 con cui e' stato emanato il regolamento di organizzazione del
Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute»;
Vista la raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17
marzo 2021 «relativa a un approccio comune per istituire una
sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle
acque reflue nell'UE»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
Visto l'art. 34, comma 4, del citato decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, con il quale e' autorizzata la spesa di euro 5.800.000 per
l'attuazione della raccomandazione (UE) summenzionata, di cui euro
2.500.000 per l'anno 2021 ed euro 3.300.000 per l'anno 2022;
Visto l'art. 34, comma 5 del citato decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, che stabilisce che le attivita' di sorveglianza di cui al
comma 4 sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute,
dall'Istituto superiore di sanita', che si avvale del supporto delle
regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a
legislazione vigente;
Considerato l'art. 34, comma 6 del citato decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 che dispone che con decreto del Ministro della salute, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di
cui al comma 4 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8
luglio 2021, 164114 che ha assegnato alla Direzione generale della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute il capitolo n. 4404
per la gestione delle risorse di cui trattasi;
Tenuto conto della nota prot. AOO-ISS-14/09/2021-0032058 con cui
l'Istituto superiore di sanita' ha presentato la valutazione dei
costi previsti per l'espletamento delle attivita' di coordinamento
previste al citato art. 34, comma 5 del predetto decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73;
Considerato, in particolare, che risulta necessario assicurare
l'implementazione e la strutturazione della rete operativa per la
sorveglianza epidemiologica di SARS-CoV-2 attraverso i reflui urbani,
ed il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche regionali
necessarie alla realizzazione di tale rete;
Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio
nazionale, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riferiti al 1°
gennaio 2021;
Ritenuto necessario prevedere una quota fissa di finanziamento per
ogni regione e provincia autonoma, per sostenere i costi per la
strutturazione della rete operativa citata e per contribuire ad una
piu' equa ripartizione delle risorse, ed una quota variabile,
definita in base alla frequenza dei monitoraggi, da assegnare tenuto
conto del numero di comuni con piu' di 150.000 abitanti e con un
numero di abitanti compreso tra i 50.000 ed i 150.000, presenti sul
territorio;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla ripartizione tra le
regioni e le province autonome delle risorse necessarie alle
attivita' in parola, e ad assegnare all'Istituto superiore di sanita'
la quota stabilita per il coordinamento del sistema di sorveglianza
sopra citato;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di
riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
delle risorse di cui all'art. 34, comma 4 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, ed assegna all'Istituto superiore di sanita' una quota per le
attivita' di coordinamento.