IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e  con  delibera  3
febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del  decreto  20
settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, della cui pubblicazione nel proprio  sito  istituzionale  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020,  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259  del  4
novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n.  1525/2018  del  26  settembre  2018  di
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012,  n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Axumin»,
approvato con  procedura  centralizzata,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 245 del  20
ottobre 2018; 
  Vista la determina AIFA  n.  1816/2018  del  26  novembre  2018  di
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre 2012,  n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano  «Axumin»,
approvato con  procedura  centralizzata,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 287 dell'11
dicembre 2018; 
  Vista la domanda presentata in data 28 maggio 2021 con la quale  la
societa'  Blue  Earth  Diagnostics  Ireland   LTD   ha   chiesto   la
riclassificazione del medicinale «Axumin» [fluciclovina (18F)]; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 4-6 ottobre 2021; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale AXUMIN [fluciclovina (18F)]  e'  riclassificato  alle
condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    medicinale solo per uso diagnostico; 
    «Axumin» e' indicato per rilevare con la tomografia ad  emissione
di positroni (PET) immagini di una recidiva del cancro della prostata
in uomini adulti con sospetta recidiva a fronte  di  livelli  ematici
elevati  di  antigene  prostatico  specifico  (PSA)  a  seguito   del
trattamento curativo primario. 
  Confezioni: 
    1600 mbq/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino
(vetro) 10 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 045431018 /E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C; 
    3200 mbq/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino
(vetro) 10 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 045431020 /E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C; 
    1600 mbq/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino
(vetro) 15 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 045431032 /E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C; 
    3200 mbq/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino
(vetro) 15 ml - 1 flaconcino - A.I.C. n. 045431044 /E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C.