IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019,
con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle
Province di Arezzo e di Siena, nonche' la delibera del 5 ottobre 2020
con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato di dodici
mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 17 ottobre 2019, n. 611 recante: «Disposizioni urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il
territorio delle Province di Arezzo e di Siena»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2020 con
cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019, e' stato
integrato di euro 20.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto
legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attivita' di
cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi di cui alle
lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto
legislativo;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e
privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
Viste le note del 9 agosto 2021, del 28 settembre 2021, dell'11
ottobre 2021 e del 26 ottobre 2021, della Regione Toscana;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Toscana e' individuata quale amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle
funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
611 del 17 ottobre 2019, nel coordinamento degli interventi,
conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e
approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dirigente del settore
protezione civile della Regione Toscana e' individuato quale soggetto
responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli
interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli
interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 611/2019 e nelle eventuali
rimodulazioni degli stessi, gia' formalmente approvati alla data di
adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il
Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata
ordinanza n. 611/2019 provvede ad inviare al Dipartimento della
protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una
relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente
ordinanza si avvale delle deroghe di cui all'art. 2 e delle strutture
organizzative della Regione Toscana e dei soggetti gia' individuati
dal Commissario, nonche' di soggetti non gia' individuati dal
Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di
apposita convenzione e nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui
al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6168, aperta ai sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 611/2019, che viene al medesimo intestata fino al 19
settembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9.
6. Il soggetto responsabile e' autorizzato a presentare
rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui
al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del
Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle quali puo'
disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla
scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere
destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi
al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle
fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto
legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1.
7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli
interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma
6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' predisporre
un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati
al superamento dell'emergenza in rassegna, da realizzare a cura dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di
spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la
rispondenza alle finalita' sopra indicate.
8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla
chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9.
9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita'
speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a
interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal
Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio
della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al
comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti
interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione
civile.
11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata
contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione
civile una relazione delle attivita' svolte.
12. Per il completamento dell'intervento relativo al riassetto del
reticolo minore insistente nel Comune di Arezzo, attraverso la
realizzazione di un nuovo canale collettore per raccogliere le acque
provenienti dalla collina di Castelsecco, gia' ricompreso nel piano
degli interventi approvato dal Commissario delegato, il predetto
comune e' autorizzato a trasferire nella contabilita' speciale n.
6168 l'importo di euro 716.915,00 a carico dei seguenti capitoli di
spesa del bilancio comunale:
quanto ad euro 56.090,48 a carico del capitolo n. 65157 esercizio
finanziario anno 2021;
quanto ad euro 660.824,52 a carico del capitolo n. 65158/10
esercizio finanziario anno 2021.
13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.