IL DIRETTORE GENERALE 
              per la regolazione dei contratti pubblici 
                  e la vigilanza sulle grandi opere 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  163  del  12  aprile  2006,  e
successive modifiche e integrazioni, recante  «Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed, in particolare, l'art. 133; 
  Visto il decreto legislativo n.  50  del  18  aprile  2016  recante
«Codice  dei  contratti  pubblici»  in  attuazione  delle   direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto
degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali e, in particolare, l'art. 106 nonche'
l'art. 216, comma 27-ter, introdotto dall'art. 128, comma 1,  lettera
g) del decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, che fa salva  la
disciplina  previgente  di  cui  al  citato  art.  133  del   decreto
legislativo n. 163 del 12  aprile  2006,  per  i  contratti  pubblici
affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso  di
esecuzione; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
n. 346 del 4 agosto 2014, recante la Rimodulazione, individuazione  e
definizione del numero e dei compiti  degli  uffici  dirigenziali  di
livello  non  generale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  190
del  23  dicembre  2020  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto Presidente Consiglio dei ministri n.  115  del  24
giugno 2021 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020,  n.  190,
concernente il regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili come da decreto-legge n. 22 del 1°  marzo
2021»; 
  Visto l'art. 1-septies del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali»,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Visto  il  decreto   11   novembre   2021   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  recante  «Rilevazione
delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,  superiori
all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021,  dei
singoli prezzi dei  materiali  da  costruzione  piu'  significativi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del  23
novembre 2021 - (21A06809); 
  Viste le segnalazioni pervenute al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili di un probabile refuso del  prezzo  medio
anno 2020 relativo al materiale «Tubazioni in  ghisa  sferoidale  per
acquedotti» riportato nell'Allegato 1  del  decreto  ministeriale  11
novembre 2021 - colonna «Prezzo medio 2020 [€]»; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  verifiche  effettuate,  si  e'
riscontrato che nell'Allegato 1 al decreto ministeriale  11  novembre
2021 - colonna «Prezzo medio  2020  [€]»  -  a  causa  di  un  refuso
nell'apposizione della virgola, e'  stato  indicato  erroneamente  il
prezzo del materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale  per  acquedotti»
pari a euro 23,61 in luogo del corretto prezzo pari a euro 2,361; 
  Considerato che il medesimo refuso relativo al prezzo del materiale
«Tubazioni in ghisa sferoidale  per  acquedotti»  e'  stato  altresi'
rinvenuto nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 11 novembre 2021  -
colonna «Prezzo medio [€]» - per  ciascuno  degli  anni  2003,  2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,  2012,  2013,  2014,  2015,
2016, 2017, 2018,  2019,  per  cui  si  rende  necessario  provvedere
parimenti alla rettifica di tali prezzi; 
  Considerato  che,  per  consentire  il   corretto   calcolo   della
compensazione di cui all'art. 1-septies del decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, e' necessario  rettificare  il  prezzo  medio  del  materiale
«Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti» indicato nell'Allegato
1 e nell'Allegato 2 al decreto ministeriale 11 novembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di consentire il corretto calcolo della compensazione di
cui all'art. 1-septies del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  da
parte  del  direttore  dei  lavori,  nell'allegato   1   al   decreto
ministeriale 11 novembre 2021 il prezzo medio anno 2020  relativo  al
materiale  «Tubazioni  in  ghisa  sferoidale   per   acquedotti»   e'
rettificato in euro «2,361» in luogo di euro 23,61. 
  2. Nell'Allegato 2 al decreto  ministeriale  11  novembre  2021  il
prezzo medio relativo al materiale «Tubazioni in ghisa sferoidale per
acquedotti» per ciascuno degli anni 2003,  2004,  2005,  2006,  2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,  2015,  2016,  2017,  2018,
2019 e' rettificato, per gli anni 2003, 2004, 2005  e  2006  in  euro
«1,923» in luogo di euro 19,23, per l'anno 2007 in  euro  «1,945»  in
luogo di euro 19,45; per l'anno 2008 in euro «1,976» in luogo di euro
19,76, per l'anno 2009 in euro «1,991» in luogo di  euro  19,91,  per
l'anno 2010 in euro «1,919» in luogo di euro 19,19, per  l'anno  2011
in euro «2,058» in luogo di euro  20,58,  per  l'anno  2012  in  euro
«2,077» in luogo di euro 20,77, per l'anno 2013 in  euro  «2,084»  in
luogo di euro 20,84, per l'anno 2014 in euro «2,106» in luogo di euro
21,06, per l'anno 2015 in euro «2,101» in luogo di  euro  21,01,  per
l'anno 2016 in euro «2,213» in luogo di euro 22,13, per  l'anno  2017
in euro «2,294» in luogo di euro  22,94,  per  l'anno  2018  in  euro
«2,354» in luogo di euro 23,54, e per l'anno 2019 in euro «2,411»  in
luogo di euro 24,11. 
  3. Il termine di quindici giorni per la presentazione delle istanze
di compensazione da parte delle imprese, fissato dall'art. 1-septies,
comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106/2021, resta stabilito con decorrenza dalla data di
pubblicazione  del  decreto  ministeriale  11  novembre  2021   nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 279 del 23 novembre 2021. 
  4. Il termine di sessanta giorni per la presentazione delle istanze
di accesso al Fondo di  cui  al  comma  2  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale 30 settembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
Serie generale - n. 258 del 30 settembre 2021, da parte dei  soggetti
indicati all'art. 1-septies, comma 7, del  decreto-legge  n.  73/2021
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  106/2021,   resta
stabilito con decorrenza dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto
ministeriale 11  novembre  2021  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 279 del 23 novembre 2021. 
    Roma, 7 dicembre 2021 
 
                                    Il direttore generale: Cappelloni