IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 2004, recante «Criteri, modalita' e condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
115 del 18 maggio 2004;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Vista la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas
e di energia elettrica;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante
«Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE
(rifusione);
Visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia
elettrica (rifusione);
Visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia
(rifusione);
Visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo dell'11
dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica;
Visto il decreto legislativo del 14 luglio 2020, n. 73, recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020» e,
in particolare, gli articoli 12 e 19;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, ai sensi del quale le
competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia
energetica sono trasferite al Ministero della transizione ecologica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 7 ottobre 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principi generali di organizzazione del mercato dell'energia
elettrica
1. Il mercato dell'energia elettrica e' disciplinato e regolato in
base ai principi di liberta' degli scambi transfrontalieri,
integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europei,
trasparenza e dinamicita' del sistema dei prezzi, liberta' di scelta
del fornitore, informazione e partecipazione attiva dei clienti
finali, protezione dei clienti vulnerabili e in condizione di
poverta' energetica. L'organizzazione del mercato tiene altresi'
conto dell'esigenza di dare stabilita' agli investimenti necessari
per la transizione energetica previsti dal Piano nazionale integrato
energia e clima e per l'aumento della capacita' di interconnessione
di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2018.
2. Sono fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art.14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita') e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n.
215.
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139,
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 125, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
agosto 2007, n. 188.
- La direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica e'
pubblicata concernente una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica (rifusione) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 7 novembre 2008, n. L 298.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
S.O.
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165.
- La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE (rifusione) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno
dell'energia elettrica (rifusione) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia
dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori
nazionali dell'energia (rifusione) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla preparazione ai
rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la
direttiva 2005/89/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 giugno
2019, n. L 158.
- La direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo
dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica e' pubblicata nella G.U.U.E. 21
dicembre 2018, n. L 328.
- Il decreto legislativo del 14 luglio 2020, n. 73
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 175.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo degli articoli 12 e 19 della legge 22 aprile
2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2019-2020),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97,
cosi' recita:
«Art. 12 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) in coerenza con le modalita' e gli obblighi di
servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle
comunita' energetiche dei cittadini, attive nell'ambito
della generazione, dell'approvvigionamento, della
distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della
vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi
energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica
e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete
elettrica esistente e assicurando un'adeguata
partecipazione ai costi di sistema;
b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in
materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di
distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le
modalita' e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo
un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;
c) definire il quadro normativo semplificato per lo
sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la
partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia
elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di
sviluppo e integrazione della generazione da fonti
rinnovabili e delle esigenze di flessibilita' e adeguatezza
del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi
di flessibilita' e servizi ancillari anche di carattere
standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi degli
articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2019/944, nonche'
l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli
strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato
con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare
stabilita' agli investimenti, definendo in particolare
procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la
costruzione e l'esercizio di accumuli di energia nonche'
modalita' di realizzazione congruenti con la finalita' di
accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non
programmabili individuata come necessaria per il
raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;
d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a),
b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma
1, lettere e), h) e i), allo scopo di definire una
disciplina unica in materia di comunita' energetiche,
autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere,
nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di
sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di
auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo piu'
attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una
migliore valorizzazione dell'apporto della generazione
distribuita, anche attraverso un sistema di premi e
penalita' che stimoli produttori e consumatori di energia a
bilanciare le proprie posizioni a livello locale;
e) aggiornare il quadro normativo delle misure per
implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in
condizioni di poverta' energetica;
f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e
delle responsabilita' dei gestori delle reti di
distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete
di trasmissione, in funzione delle esigenze di
flessibilita' del sistema e di integrazione della
generazione distribuita e della gestione della domanda,
secondo criteri di gradualita';
g) riordinare la disciplina di adozione del piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da
adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano
di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione
dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi,
inclusi quelli ambientali;
h) aggiornare la disciplina degli obblighi di
servizio pubblico degli impianti di produzione di energia
elettrica e dei processi di messa fuori servizio e
dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza
del sistema elettrico;
i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte
delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla
direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, o
dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i
regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorita'
nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive,
proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre
sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del
gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento
del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;
l) indirizzare i principi tariffari verso una
tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la
parte di componenti fisse delle fatture per l'energia
elettrica;
m) introdurre misure per il potenziamento
dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti
intelligenti, propedeutiche all'ottenimento dei risultati
previsti dalla strategia del "Clean Energy Package".»
«Art. 19 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno
dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE)
2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2005/89/CE). - 1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del
2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) riordinare, coordinare e aggiornare le
disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del
regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle
disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti
indirizzi specifici:
1) prevedere l'avvio di un processo per il
graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN);
2) prevedere una semplificazione e una modifica
della disciplina del dispacciamento e dei mercati
all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove
esigenze di flessibilita' del sistema e della necessita' di
integrazione della generazione distribuita, degli
aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei
sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal
fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di
acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di
sperimentazioni e attivita' di dispacciamento locale e
auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto
all'articolo 12, comma 1, lettera f), nonche' la
possibilita' di stipulare accordi diretti semplificati fra
produttore e consumatore di energia all'interno della
medesima zona di mercato;
b) nell'opera di riordino di cui alla lettera a),
attribuire all'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione
dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2019/943, al fine di semplificare la
gestione delle procedure di richiesta di esenzione;
c) in materia di ricorso al ridispacciamento della
generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione
della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo
13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, conferire
all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo
di ridispacciare gli impianti di generazione;
d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli
obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943,
l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni
amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e
dissuasive.».
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo
2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51,
cosi' recita:
«Art. 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione
ecologica".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da
"definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza
energetica" sono soppresse;
2) al comma 2, le parole "rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria" sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole "undici
direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove
direzioni generali";
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione
ecologica";
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della
tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti:
"della transizione ecologica";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo
sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali.";
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole "non puo' essere superiore a due"
sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore
a tre";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e il numero delle direzioni generali non puo' essere
superiore a dieci.".
3. Le denominazioni "Ministro della transizione
ecologica" e "Ministero della transizione ecologica"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" e "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le
denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e
"Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e
"Ministero dello sviluppo economico".
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono
inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e'
modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti
all'attivita' delle societa' operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi
nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;
c) l'approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, e di regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei settori energetici.
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero
1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica".».
Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che
modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)
2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n.
L 328.