IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la misura di investimento «Piani integrati»
- M5C2 - Investimento 2.2 del PNRR;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target;
Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai
sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'art. 17, regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione
della Commissione (UE) n. 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visto il comma 1 dell'art. 21 del decreto-legge del 6 novembre
2021, n. 152, ai sensi del quale «Al fine di favorire una migliore
inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di
degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il
recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione
ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche,
nonche' sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare
riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate
risorse alle citta' metropolitane, in attuazione della linea
progettuale «Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare
complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026,
nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di
125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per
l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52
milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a
valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
EU-Italia di cui all'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del
medesimo art. 1»;
Visto il comma 2 del succitato art. 21, secondo cui le risorse di
cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le
risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, che, nello specifico prevede, per piani urbani
integrati 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30
milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024;
Visto il comma 3 dell'art. 21 del decreto-legge n. 152/2021, con il
quale le citate risorse sono ripartite tra le citta' metropolitane in
base al peso della radice quadrata della popolazione residente in
ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della
mediana dell'Indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM),
come da importi definiti nell'Allegato 1;
Visto il seguente comma 4, a norma del quale al fine di rafforzare
gli interventi previsti dal comma 1, nell'ambito del «Fondo ripresa
resilienza Italia» di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152/2021,
e' costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per
l'attuazione della linea progettuale «Piani integrati, BEI, Fondo dei
fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)» del PNRR. E' altresi' autorizzato
il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti piani, con
oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8,
mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa depositi e prestiti
S.p.a. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente
attuatore le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o
quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di
indebitamento per ciascun ente, nonche' l'obbligo del rispetto degli
equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18
agosto 2000, n. 267;
Visto il comma 5 dell'art. 21 dell'anzidetto decreto, in forza del
quale le citta' metropolitane, sulla base dei criteri previsti ai
commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma
3, sono tenute ad individuare i progetti finanziabili all'interno
della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 152/2021, tenendo conto delle
progettualita' espresse anche dai comuni appartenenti alla propria
area urbana. Nel caso di progettualita' espressa dalla citta'
metropolitana, la stessa puo' avvalersi delle strutture
amministrative del comune capoluogo che, pertanto, diviene soggetto
attuatore;
Rilevato che, in base a quanto previsto dal successivo comma 6, il
costo totale dei progetti oggetto di finanziamento non puo' essere
inferiore a 50 milioni di euro, e che gli stessi devono riguardare:
a) la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione
ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche
esistenti per finalita' di interesse pubblico;
b) il miglioramento della qualita' del decoro urbano e del
tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione
degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e
potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle
attivita' culturali e sportive;
c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart
cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo
energetico, volti al miglioramento della qualita' ambientale e del
profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle
tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2;
Considerato il successivo comma 7 a norma del quale, a pena di
inammissibilita', i sopra citati progetti devono:
a) intervenire su aree urbane il cui IVSM e' superiore a 99 o
superiore alla mediana dell'area territoriale;
b) avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei
termini di cui al comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla
progettazione preliminare ovvero studio di fattibilita' tecnico
economica;
c) assicurare, nel caso di edifici oggetto riuso,
rifunzionalizzazione o ristrutturazione, l'incremento di almeno due
classi energetiche;
d) assicurare l'equilibrio tra zone edificate e zone verdi
nonche' potenziare l'autonomia delle persone con disabilita' e
l'inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e
sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli
all'accesso agli alloggi e alle opportunita' di lavoro tenendo conto
anche delle nuove possibilita' offerte dalle tecnologie;
e) prevedere la valutazione di conformita' alle condizioni
collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), previsto
dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
f) prevedere la quantificazione del target obiettivo: metri
quadri area interessata all'intervento, intesa come bacino
territoriale che beneficia dell'intervento;
Visto, ancora, il comma 8 dell'art. 21, decreto-legge n. 152/2021,
secondo cui i progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre,
prevedere:
a) la possibilita' di partecipazione dei privati, attraverso il
«Fondo ripresa resilienza Italia» di cui all'art. 8 del decreto-legge
n. 152/2021, nel limite massimo del 25 per cento del costo totale
dell'intervento;
b) la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella
proposta progettuale;
c) la co-progettazione con il Terzo settore;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto il comma 9 dell'art. 21 del decreto-legge n. 152/2021, ai
sensi del quale «I singoli interventi rientranti nei progetti
integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui
all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso
modalita' guidate (template) messe a disposizione dal Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno del sistema
CUP, secondo le specifiche fornite dal Ministero dell'interno -
Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 152/2021, le
citta' metropolitane comunicano al Ministero dell'interno - Direzione
centrale per la finanza locale - i progetti integrati finanziabili,
completi dei soggetti attuatori, dei CUP identificativi dei singoli
interventi, del cronoprogramma di attuazione degli stessi».
Considerato l'ultimo capoverso del comma 9 succitato, ai sensi del
quale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
n. 152/2021 e' approvato, con decreto del Ministero dell'interno -
Direzione centrale per la finanza locale, il modello di presentazione
delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per
una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli
interventi che ne fanno parte, all'interno dell'anagrafica CUP;
Visto il disposto di cui al comma 10, ove viene previsto il termine
di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 152/2021, entro il quale con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun
progetto integrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per
i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ed e'
siglato uno specifico «atto di adesione ed obbligo» contenente i
criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto
con i soggetti attuatori. L'atto di adesione ed obbligo ed il decreto
di cui al primo periodo disciplinano altresi' i termini di avvio e
conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalita' di erogazione e
revoca delle risorse, i contenuti essenziali della documentazione di
gara per il rispetto DNSH (Do Not Significant Harm), previsto
dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per
il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione,
controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia
di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio
2021, in base alle indicazioni riportate nell'atto di adesione ed
obbligo di cui al primo periodo, e l'obbligo di alimentazione del
sistema di monitoraggio. A seguito dell'assegnazione delle risorse,
il Ministero dell'interno trasmette al Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati
all'interno di ciascun piano integrato, per l'aggiornamento
dell'anagrafe dei progetti nel sistema CUP;
Visto, infine, il comma 11 del succitato art. 21, ai sensi del
quale ai fini del rispetto del regolamento (UE) n. 2021/241, i
soggetti attuatori assicurano l'alimentazione tempestiva del sistema
di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento
attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento
agli elementi anagrafici e identificativi dell'operazione, della
localizzazione, dei soggetti correlati all'operazione, delle
informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei
costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti
fisici, procedurali e finanziari, nonche' dei milestone e target
collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla
regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresi', tutti gli
atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti
informatici adeguati e li rendono disponibili per le attivita' di
controllo e di audit, ivi inclusi quelli relativi all'individuazione
delle progettualita' di cui al comma 5;
Decreta:
Art. 1
Citta' metropolitane - Individuazione
progetti e soggetti attuatori
1. Per il periodo 2022-2026 le citta' metropolitane, in attuazione
della linea progettuale «Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2»
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuano
i progetti finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani
urbani integrati, con valore non inferiore a 50 milioni di euro, e
nel limite massimo delle risorse assegnate dall'Allegato 1 dell'art.
21, comma 3, decreto-legge n. 152/2021, aventi ad oggetto la
manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di
aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti, il
miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale
e ambientale, interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle
smart cities, ed i relativi soggetti attuatori nell'ambito dell'area
metropolitana, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno
- Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i
termini di cui ai successivi articoli 3 e 4.