IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, al comma 97,
istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una
dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
destinato a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento
dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori
dell'imprenditorialita' e del lavoro tra la popolazione femminile e a
massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne
allo sviluppo economico e sociale del Paese;
Vista la disciplina delle modalita' di azione del predetto Fondo,
dettata dai successivi commi da 98 a 102, del medesimo art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare:
il comma 98, ai sensi del quale il Fondo finanzia:
a) interventi per sostenere l'avvio dell'attivita', gli
investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e
patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai
settori dell'alta tecnologia;
b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura
imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) programmi di formazione e orientamento verso materie e
professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle
indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale;
il comma 99, che individua gli interventi di cui all'art. 1,
comma 98, lettera a) e il comma 100, che individua gli interventi di
cui all'art. 1, comma 98, lettere b) e c);
il comma 101, che prevede che, nell'ambito delle citate attivita'
del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, e' promossa la
collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni
di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria
femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi
programmi in materia;
il comma 102, che prevede che il Ministro dello sviluppo
economico presenta annualmente alle Camere una relazione
sull'attivita' svolta e sulle possibili misure da adottare per
risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione
femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese;
Visto il comma 103 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del
citato Fondo tra i diversi interventi, le modalita' di attuazione, i
criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste
dalla presente legge e le attivita' di monitoraggio e controllo,
nonche' che il Ministero dello sviluppo economico puo' utilizzare le
proprie societa' in house per la gestione e l'attuazione degli
interventi previsti;
Visti, inoltre, i commi da 104 a 106 dello stesso art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'istituzione, presso il
Ministero dello sviluppo economico, del Comitato impresa donna, al
quale e' attribuito, tra l'altro, il compito di contribuire ad
attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del
Fondo a sostegno dell'impresa femminile nonche' quello di contribuire
alla redazione della relazione annuale di cui al citato comma 102;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su
cittadini e imprese;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della
Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2
luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
352 del 24 dicembre 2013;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di
trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione al citato
art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
b) Soggetto gestore: l'Agenzia per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
c) impresa femminile: l'impresa a prevalente partecipazione
femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia
imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:
i. la societa' cooperativa e la societa' di persone in cui il
numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei
componenti la compagine sociale;
ii. la societa' di capitale le cui quote di partecipazione
spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi
di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
iii. l'impresa individuale la cui titolare e' una donna;
iv. la lavoratrice autonoma;
d) lavoratrice autonoma: la lavoratrice la cui attivita' e'
ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81,
ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini
professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in
ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio
2013, n. 4;
e) legge: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020;
f) Fondo impresa femminile: il Fondo a sostegno dell'impresa
femminile istituito nello stato di previsione del Ministero dall'art.
1, comma 97, della legge;
g) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai
regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n.
2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato;
h) regolamento de minimis: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;
i) trasformazione dei prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di
un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un
prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte
nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o
vegetale alla prima vendita;
j) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del
trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
k) progetti ad alta tecnologia: progetti caratterizzati da un
significativo contenuto tecnologico e mirati a offrire prodotti,
servizi o soluzioni che valorizzano in termini economici i risultati
della ricerca scientifica (a partire da sperimentazioni, know how,
tecnologie brevettate); oppure che incorporano/utilizzano conoscenze
scientifiche e ingegneristiche avanzate (solo a titolo di esempio:
meccanica avanzata, robotica, biotech, materiali di ultima
generazione,big data, intelligenza artificiale, blockchain, machine
learning); oppure che utilizzano in maniera estesa tecnologie a
supporto dei processi di ideazione, produzione, logistica o
commercializzazione dei prodotti o servizi dell'impresa.