IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
                            E LA FAMIGLIA 
 
  Visto l'art. 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che,  al  comma  97,
istituisce, nello stato di previsione del  Ministero  dello  sviluppo
economico, il «Fondo a  sostegno  dell'impresa  femminile»,  con  una
dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,
destinato  a  promuovere  e  sostenere  l'avvio  e  il  rafforzamento
dell'imprenditoria    femminile,    la    diffusione    dei    valori
dell'imprenditorialita' e del lavoro tra la popolazione femminile e a
massimizzare il contributo quantitativo  e  qualitativo  delle  donne
allo sviluppo economico e sociale del Paese; 
  Vista la disciplina delle modalita' di azione del  predetto  Fondo,
dettata dai successivi commi da 98 a 102, del medesimo art.  1  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare: 
    il comma 98, ai sensi del quale il Fondo finanzia: 
      a)  interventi  per  sostenere  l'avvio   dell'attivita',   gli
investimenti  e  il  rafforzamento  della  struttura  finanziaria   e
patrimoniale delle imprese femminili,  con  specifica  attenzione  ai
settori dell'alta tecnologia; 
      b) programmi e  iniziative  per  la  diffusione  della  cultura
imprenditoriale tra la popolazione femminile; 
      c) programmi di  formazione  e  orientamento  verso  materie  e
professioni in cui la presenza femminile deve  essere  adeguata  alle
indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale; 
    il comma 99, che individua gli  interventi  di  cui  all'art.  1,
comma 98, lettera a) e il comma 100, che individua gli interventi  di
cui all'art. 1, comma 98, lettere b) e c); 
    il comma 101, che prevede che, nell'ambito delle citate attivita'
del  Fondo  a  sostegno  dell'impresa  femminile,  e'   promossa   la
collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le  associazioni
di categoria, con il sistema delle camere  di  commercio,  industria,
artigianato e  agricoltura  e  con  i  comitati  per  l'imprenditoria
femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi
programmi in materia; 
    il  comma  102,  che  prevede  che  il  Ministro  dello  sviluppo
economico   presenta   annualmente   alle   Camere   una    relazione
sull'attivita' svolta  e  sulle  possibili  misure  da  adottare  per
risolvere i problemi relativi alla partecipazione  della  popolazione
femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese; 
  Visto il comma 103 del medesimo art.  1  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per le pari  opportunita'  e  la  famiglia,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge,
sono determinati la  ripartizione  della  dotazione  finanziaria  del
citato Fondo tra i diversi interventi, le modalita' di attuazione,  i
criteri e i termini per  la  fruizione  delle  agevolazioni  previste
dalla presente legge e le  attivita'  di  monitoraggio  e  controllo,
nonche' che il Ministero dello sviluppo economico puo' utilizzare  le
proprie societa' in  house  per  la  gestione  e  l'attuazione  degli
interventi previsti; 
  Visti, inoltre, i commi da 104 a 106  dello  stesso  art.  1  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'istituzione,  presso  il
Ministero dello sviluppo economico, del Comitato  impresa  donna,  al
quale e' attribuito,  tra  l'altro,  il  compito  di  contribuire  ad
attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle  risorse  del
Fondo a sostegno dell'impresa femminile nonche' quello di contribuire
alla redazione della relazione annuale di cui al citato comma 102; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1,  commi  125  e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dai  regolamenti  della
Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno  2017  e  n.  2020/972  del  2
luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234  e  successive
modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione  al  citato
art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b)   Soggetto   gestore:   l'Agenzia   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia; 
    c)  impresa  femminile:  l'impresa  a  prevalente  partecipazione
femminile, intesa come  impresa  che,  in  funzione  della  tipologia
imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche: 
      i. la societa' cooperativa e la societa' di persone in  cui  il
numero di  donne  socie  rappresenti  almeno  il  60  per  cento  dei
componenti la compagine sociale; 
      ii. la societa' di capitale  le  cui  quote  di  partecipazione
spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui  organi
di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 
      iii. l'impresa individuale la cui titolare e' una donna; 
      iv. la lavoratrice autonoma; 
    d) lavoratrice autonoma:  la  lavoratrice  la  cui  attivita'  e'
ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81,
ivi  inclusa  la   libera   professionista   iscritta   agli   ordini
professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate  in
ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge  14  gennaio
2013, n. 4; 
    e) legge: la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020; 
    f) Fondo impresa femminile:  il  Fondo  a  sostegno  dell'impresa
femminile istituito nello stato di previsione del Ministero dall'art.
1, comma 97, della legge; 
    g) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dai
regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno  2017  e  n.
2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli  107
e 108 del trattato; 
    h) regolamento de minimis: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
    i) trasformazione dei prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di
un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre  un
prodotto  agricolo,  eccezion   fatta   per   le   attivita'   svolte
nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale  o
vegetale alla prima vendita; 
    j) prodotti agricoli: i prodotti  elencati  nell'allegato  I  del
trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura
elencati nell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  1379/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013; 
    k) progetti ad alta tecnologia:  progetti  caratterizzati  da  un
significativo contenuto tecnologico  e  mirati  a  offrire  prodotti,
servizi o soluzioni che valorizzano in termini economici i  risultati
della ricerca scientifica (a partire da  sperimentazioni,  know  how,
tecnologie brevettate); oppure che incorporano/utilizzano  conoscenze
scientifiche e ingegneristiche avanzate (solo a  titolo  di  esempio:
meccanica  avanzata,   robotica,   biotech,   materiali   di   ultima
generazione,big data, intelligenza artificiale,  blockchain,  machine
learning); oppure che  utilizzano  in  maniera  estesa  tecnologie  a
supporto  dei  processi  di  ideazione,   produzione,   logistica   o
commercializzazione dei prodotti o servizi dell'impresa.