IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattivita' per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attivita' economiche, nel rispetto della complementarita' con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»; Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 e' incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalita' di accesso e rendicontazione.»; Visto l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo di sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalita' di accesso e rendicontazione.»; Visto l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo e' ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle attivita' commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita' di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresi' autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonche' alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Tenuto conto della complementarieta' con la mappatura delle aree interne, per il ciclo di programmazione 2021-2027, in corso di approvazione; Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Fondo»: il fondo comuni marginali di cui all'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) «contributo»: la quota di risorse attribuite al comune di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; c) «comuni svantaggiati»: gli enti beneficiari individuati di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; d) «attivita' economiche»: le attivita' economiche operanti nei settori commerciali, artigianali, professionali o agricoli individuati secondo la classificazione ATECO specificata all'art. 2; e) «unita' locale»: un'impresa o una parte di un'impresa situata in una localita' topograficamente identificata in conformita' al regolamento del Consiglio europeo n. 696 del 15 marzo 1993; f) «aree interne»: i comuni classificati come «polo», «polo intercomunale», «intermedio», «periferico» o «ultra-periferico» nell'ambito della mappatura delle aree interne, per il ciclo di programmazione 2021-2027, in corso di approvazione.