IL DIRETTORE GENERALE
per il clima, l'energia e l'aria
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2020/2094 che
istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a
sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 23 dicembre 2020, n. 2020/2221 che
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le
risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire
assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia (REACT-EU);
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/24112 che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata
all'Italia dal Segretariato generale del consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e
transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e
agricoltura sostenibile), Investimento 3.1 (Isole Verdi) del PNRR che
prevede di affrontare le principali sfide della transizione ecologica
in modo integrato su aree specifiche caratterizzate da un elevato
potenziale miglioramento in termini ambientali/ energetici quali
quelle delle piccole isole;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure»;
Visto, in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n.
77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare
di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle
relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio,
rendicontazione e controllo;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per
il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge di cui al precedente visto, ai sensi del quale «Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari
di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato n. 21 del 14 ottobre 2021 e le allegate «Istruzioni tecniche
per la selezione dei progetti PNRR»;
Viste le iniziative promosse dall'Unione europea Circular cities
and regions initiative (CCRI) (Iniziativa citta' e regioni circolari)
e Covenant of Mayors for Energy and Climate (Patto dei Sindaci per il
clima e l'energia) che promuovono lo sviluppo di politiche
energetiche, climatiche e di economia circolare a scala locale e lo
scambio di buone pratiche;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai
sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e
all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», con il quale, tra l'altro, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e' stato ridenominato
Ministero della transizione ecologica e sono state definite le
relative funzioni e i relativi compiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128 recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l'art. 12,
secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136, che all'art. 3 contiene
disposizioni volte a garantire la tracciabilita' dei flussi
finanziari;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 229
del 2011 in cui si prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni
di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato
contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere
pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 2017, recante «Disposizioni per la progressiva copertura del
fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da
fonti rinnovabili» che individua i territori delle isole minori non
interconnesse nelle quali realizzare un processo di graduale sviluppo
della produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di coprire
il proprio fabbisogno energetico locale;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto istituisce il «Programma Isole Verdi»,
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente
1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), Investimento 3.1
(Isole Verdi).
2. Il «Programma Isole Verdi» e' finalizzato a promuovere il
miglioramento e rafforzare, in termini ambientali ed energetici,
specifiche realta', quali quelle delle 19 isole minori non
interconnesse, attraverso la realizzazione di progetti integrati
sull'efficientamento energetico e idrico, la mobilita' sostenibile,
la gestione del ciclo rifiuti, l'economia circolare, la produzione di
energia rinnovabile e le diverse applicazioni per gli usi finali.