IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che
ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto l'art. 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi» secondo cui «Per l'anno 2020, e'
riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75%
della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualita' derivante dal trattamento della frazione
organica differenziata dei rifiuti.»;
Visto, in particolare, l'art. 26-ter, comma 2, del decreto-legge n.
34 del 2019, ai sensi del quale «Alle imprese e ai soggetti titolari
di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1,
il contributo di cui al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma
di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro
10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni
di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che
i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio
dell'attivita' economica o professionale e non e' cumulabile con il
credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30
dicembre 2018, n. 145»;
Visto, altresi', l'art. 26-ter, comma 5, del decreto-legge n. 34
del 2019, secondo cui «con decreto del Ministero della transizione
ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le
certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di
materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche' i criteri e le
modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al
presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui» al comma 2;
Visto, altresi', l'art. 26-ter, comma 6, del decreto-legge n. 34
del 2019, ai sensi del quale «Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto», dei quali 10 milioni di euro sono destinati al
credito di imposta oggetto del presente decreto;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato, per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti, e che abroga il regolamento (CEE)
n. 339/93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle
imposte sui redditi, in particolare l'art. 54, relativo alla
determinazione del reddito di lavoro autonomo, e gli articoli 61 e
109, in merito ai componenti del reddito d'impresa;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 17 che prevede la
compensabilita' di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di
crediti d'imposta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 46 e
47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73 in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure
di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni procedurali e
applicative necessarie alla concessione del contributo stabilito
dall'art. 26-ter, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019 che
garantiscano il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 6;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze
con nota del 19 agosto 2021;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con
nota del 14 settembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Finalita' ed oggetto
1. Il presente decreto definisce i requisiti tecnici e le
certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di
materie e prodotti oggetto di agevolazione, nonche' i criteri e le
modalita' di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui
all'art. 26-ter, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.