IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
che riconosce l'assegno individuale di ricollocazione ai disoccupati
percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per
l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 che riconosce, nella fase
di prima applicazione del decreto e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2021, l'assegno di ricollocazione ai beneficiari del reddito
di cittadinanza tenuti a stipulare il Patto per il lavoro con il
centro per l'impiego;
Visto l'art. 9, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 ai cui sensi l'erogazione
dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'art. 23, comma
1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa fino
alla data del 31 dicembre 2021;
Visto l'art. 1, comma 327, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
ha disposto l'abrogazione del comma 7 dell'art. 9 del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019;
Visto l'art. 1, comma 166, sesto periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 aggiunto dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, ai cui sensi l'Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione rilasciato
alle persone con disabilita' da lavoro in cerca di occupazione;
Visto l'art. 1, comma 166, settimo periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 aggiunto dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, ai cui sensi le modalita' del predetto concorso al
finanziamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
Visti i dati relativi alla spesa sostenuta dal 1° gennaio 2019 al
31 dicembre 2020 per l'erogazione dell'assegno di ricollocazione
comunicati dall'Anpal;
Visto l'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
riconosce per l'anno 2021 l'assegno di ricollocazione anche a coloro
i quali siano stati collocati in cassa integrazione guadagni ai sensi
dell'art. 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
nonche', in caso di sospensione del rapporto di lavoro, in cassa
integrazione guadagni per cessazione dell'attivita' ai sensi
dell'art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
Visto l'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato e fissa il limite massimo del 60% dei costi ammissibili per
la formazione destinata a lavoratori con disabilita';
Tenuto conto degli oneri sostenuti negli anni 2019-2020 nonche' di
quelli prevedibili per il triennio 2021-2023 connessi all'erogazione
del predetto assegno;
Decreta:
Art. 1
Modalita' di concorso dell'Inail al finanziamento dell'assegno di
ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilita' da
lavoro.
1. L'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione
erogato a favore delle persone con disabilita' da lavoro in misura
pari al 60% dei relativi oneri trasferendo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali le risorse destinate al predetto concorso.