IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che riconosce l'assegno individuale di ricollocazione ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi; Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 che riconosce, nella fase di prima applicazione del decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, l'assegno di ricollocazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego; Visto l'art. 9, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 ai cui sensi l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa fino alla data del 31 dicembre 2021; Visto l'art. 1, comma 327, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha disposto l'abrogazione del comma 7 dell'art. 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019; Visto l'art. 1, comma 166, sesto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aggiunto dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai cui sensi l'Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2019, concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione rilasciato alle persone con disabilita' da lavoro in cerca di occupazione; Visto l'art. 1, comma 166, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aggiunto dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai cui sensi le modalita' del predetto concorso al finanziamento sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visti i dati relativi alla spesa sostenuta dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 per l'erogazione dell'assegno di ricollocazione comunicati dall'Anpal; Visto l'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che riconosce per l'anno 2021 l'assegno di ricollocazione anche a coloro i quali siano stati collocati in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'art. 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 nonche', in caso di sospensione del rapporto di lavoro, in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attivita' ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; Visto l'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e fissa il limite massimo del 60% dei costi ammissibili per la formazione destinata a lavoratori con disabilita'; Tenuto conto degli oneri sostenuti negli anni 2019-2020 nonche' di quelli prevedibili per il triennio 2021-2023 connessi all'erogazione del predetto assegno; Decreta: Art. 1 Modalita' di concorso dell'Inail al finanziamento dell'assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilita' da lavoro. 1. L'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione erogato a favore delle persone con disabilita' da lavoro in misura pari al 60% dei relativi oneri trasferendo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le risorse destinate al predetto concorso.