IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  150
che riconosce l'assegno individuale di ricollocazione ai  disoccupati
percettori della  Nuova  prestazione  di  assicurazione  sociale  per
l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  22,
la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4
convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 che riconosce,  nella  fase
di prima applicazione del  decreto  e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2021, l'assegno di ricollocazione ai beneficiari del reddito
di cittadinanza tenuti a stipulare il Patto  per  il  lavoro  con  il
centro per l'impiego; 
  Visto l'art. 9, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4
convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 ai cui  sensi  l'erogazione
dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'art. 23,  comma
1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa fino
alla data del 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1, comma 327, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
ha disposto l'abrogazione del comma 7 dell'art. 9  del  decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4 convertito con legge 28 marzo 2019; 
  Visto l'art. 1, comma 166, sesto periodo, della legge  23  dicembre
2014, n. 190 aggiunto dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, ai cui sensi l'Inail, a decorrere dal 1° gennaio  2019,
concorre al finanziamento dell'assegno di  ricollocazione  rilasciato
alle persone con disabilita' da lavoro in cerca di occupazione; 
  Visto l'art. 1, comma 166, settimo periodo, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 aggiunto dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, ai cui sensi le  modalita'  del  predetto  concorso  al
finanziamento sono stabilite con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
  Visti i dati relativi alla spesa sostenuta dal 1° gennaio  2019  al
31 dicembre 2020  per  l'erogazione  dell'assegno  di  ricollocazione
comunicati dall'Anpal; 
  Visto l'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che
riconosce per l'anno 2021 l'assegno di ricollocazione anche a  coloro
i quali siano stati collocati in cassa integrazione guadagni ai sensi
dell'art. 24-bis del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148
nonche', in caso di sospensione del  rapporto  di  lavoro,  in  cassa
integrazione  guadagni  per  cessazione   dell'attivita'   ai   sensi
dell'art. 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
  Visto l'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato e fissa il limite massimo del 60% dei costi ammissibili  per
la formazione destinata a lavoratori con disabilita'; 
  Tenuto conto degli oneri sostenuti negli anni 2019-2020 nonche'  di
quelli prevedibili per il triennio 2021-2023 connessi  all'erogazione
del predetto assegno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita' di concorso dell'Inail  al  finanziamento  dell'assegno  di
  ricollocazione erogato a favore delle persone  con  disabilita'  da
  lavoro. 
 
  1. L'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione
erogato a favore delle persone con disabilita' da  lavoro  in  misura
pari al 60% dei relativi oneri trasferendo al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali le risorse destinate al predetto concorso.