IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
  Visto l'art. 19-septies del decreto-legge n. 137 del 2020,  recante
«Disposizioni per favorire l'accesso a  prestazioni  di  telemedicina
nei piccoli centri», e, in particolare, il  comma  1,  ai  sensi  del
quale «Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da
parte dei cittadini dei piccoli  centri  urbani,  alle  farmacie  che
operano nei comuni o centri abitati con meno  di  3.000  abitanti  e'
riconosciuto un contributo sotto forma  di  credito  d'imposta  nella
misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro  per
ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa  di  cui
al comma 6, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021,
di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di  prestazioni  di
telemedicina di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della  salute
16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  57  del  10
marzo 2011»; 
  Visto il comma 4 del medesimo art. 19-septies, che  demanda  ad  un
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, la definizione  dei  criteri  e  delle
modalita' di  attuazione  del  contributo,  sotto  forma  di  credito
d'imposta, con  particolare  riguardo  agli  investimenti  che  danno
accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del
contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di  revoca
e all'effettuazione dei controlli; 
  Visto il comma 5 del medesimo art. 19-septies, ai sensi  del  quale
«Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo  e'  concesso  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis». 
  Visto il comma 6 dell'art. 19- septies del decreto-legge n. 137 del
2020, nel quale si prevede che «Agli  oneri  derivanti  dal  presente
articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1,  comma
200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato
dall'art. 34, comma 6, del presente decreto»; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»; 
  Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221, recante «Provvidenze a  favore
dei farmacisti rurali»; 
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante «Norme concernenti il
servizio farmaceutico»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23  ottobre  1992,
n. 421»; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione la competitivita', nonche'  in
materia di processo civile», e, in particolare,  l'art.  11,  recante
delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle  farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario  nazionale,  nonche'  disposizioni
concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 
  Visto il decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,  recante
«Individuazione di nuovi servizi erogati dalle  farmacie  nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia  di
indennita' di residenza per i titolari di farmacie  rurali,  a  norma
dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  16  dicembre  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011,  recante
«Disciplina  dei  limiti  e  delle   condizioni   delle   prestazioni
analitiche    di    prima     istanza,     rientranti     nell'ambito
dell'autocontrollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e),  e  per
le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai  sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n.  153  del
2009», e, in particolare,  l'art.  3,  che  individua  i  dispositivi
strumentali utilizzabili in farmacia per l'erogazione dei servizi  di
secondo livello; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46 e 47,  in  materia
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e  dell'atto   di
notorieta', e l'art. 71, in materia di controlli delle dichiarazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  e,  in
particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e,  in
particolare,  il  titolo  I,  recante   «Istituzione   e   disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle  dichiarazioni»,  e,
in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e  successive
modificazioni,  recante  «Disposizioni  urgenti   per   il   rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica,  nonche'  interventi  in  materia  di  entrate  e  di
contrasto all'evasione fiscale», e, in particolare, l'art. 37,  comma
49-bis, ai sensi del quale i soggetti titolari  di  partita  IVA  che
intendono effettuare  la  compensazione  prevista  dall'art.  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  del  credito  annuale  o
relativo  a  periodi  inferiori  all'anno  dell'imposta  sul   valore
aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle
relative addizionali, alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sul
reddito, all'imposta regionale sulle attivita' produttive, ovvero dei
crediti maturati in qualita' di sostituto  d'imposta  e  dei  crediti
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione  dei  redditi
sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
successive modificazioni, nonche' l'art. 34 della legge  23  dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, che individuano  il  limite
massimo  di  utilizzo  dei  crediti  di  imposta  e  dei   contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  recante  disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73 e, in particolare, l'art.  1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 52, ai sensi del quale, al fine  di  garantire  il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo  economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico  31  maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni»; 
  Vista l'Intesa rep. atti n. 167 della Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, del 17 ottobre 2019, con cui viene sancito l'Accordo  tra
Governo, regioni e Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per
l'approvazione delle «Linee di indirizzo per la  sperimentazione  dei
nuovi servizi nella farmacia di  comunita'»,  redatte  dal  Ministero
della salute - Direzione generale della  programmazione  sanitaria  -
ed. luglio 2019; 
  Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
«Disposizioni in materia di  monitoraggio  della  spesa  nel  settore
sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie». 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
diposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Considerato  che  le  predette  Linee  di   indirizzo   riconoscono
espressamente alle farmacie di comunita' l'esecuzione,  tra  l'altro,
di servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  individua  i  criteri  e  le  modalita'  di
attribuzione  del  contributo,  sotto  forma  di  credito  d'imposta,
riconosciuto dall'art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre  2020,
n. 137, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni
di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, nel
rispetto del limite di spesa previsto, pari a 10,715 milioni di  euro
per l'anno 2021.