IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto l'art. 19-septies del decreto-legge n. 137 del 2020, recante
«Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina
nei piccoli centri», e, in particolare, il comma 1, ai sensi del
quale «Al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da
parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, alle farmacie che
operano nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti e'
riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella
misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per
ciascun soggetto beneficiario e comunque nei limiti di spesa di cui
al comma 6, delle spese per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021,
di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di
telemedicina di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della salute
16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10
marzo 2011»;
Visto il comma 4 del medesimo art. 19-septies, che demanda ad un
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle
modalita' di attuazione del contributo, sotto forma di credito
d'imposta, con particolare riguardo agli investimenti che danno
accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del
contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca
e all'effettuazione dei controlli;
Visto il comma 5 del medesimo art. 19-septies, ai sensi del quale
«Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis».
Visto il comma 6 dell'art. 19- septies del decreto-legge n. 137 del
2020, nel quale si prevede che «Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'art. 34, comma 6, del presente decreto»;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221, recante «Provvidenze a favore
dei farmacisti rurali»;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante «Norme concernenti il
servizio farmaceutico»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione la competitivita', nonche' in
materia di processo civile», e, in particolare, l'art. 11, recante
delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni
concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante
«Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di
indennita' di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma
dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, recante
«Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni
analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito
dell'autocontrollo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e), e per
le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 153 del
2009», e, in particolare, l'art. 3, che individua i dispositivi
strumentali utilizzabili in farmacia per l'erogazione dei servizi di
secondo livello;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46 e 47, in materia
di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di
notorieta', e l'art. 71, in materia di controlli delle dichiarazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, e, in
particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, in
particolare, il titolo I, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», e,
in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilita' di crediti e
debiti tributari e previdenziali;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale», e, in particolare, l'art. 37, comma
49-bis, ai sensi del quale i soggetti titolari di partita IVA che
intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o
relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle
relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul
reddito, all'imposta regionale sulle attivita' produttive, ovvero dei
crediti maturati in qualita' di sostituto d'imposta e dei crediti
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, nonche' l'art. 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, che individuano il limite
massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in
particolare l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni»;
Vista l'Intesa rep. atti n. 167 della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, del 17 ottobre 2019, con cui viene sancito l'Accordo tra
Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per
l'approvazione delle «Linee di indirizzo per la sperimentazione dei
nuovi servizi nella farmacia di comunita'», redatte dal Ministero
della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria -
ed. luglio 2019;
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante
«Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore
sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie».
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
diposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Considerato che le predette Linee di indirizzo riconoscono
espressamente alle farmacie di comunita' l'esecuzione, tra l'altro,
di servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' di
attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta,
riconosciuto dall'art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni
di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, nel
rispetto del limite di spesa previsto, pari a 10,715 milioni di euro
per l'anno 2021.