IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2020-2022»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  304  del  30
dicembre 2019, Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare  l'art.
1, commi 14 e 15; 
  Vista, altresi',  la  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il  triennio  2021-2023»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322 del 30  dicembre
2020, Supplemento ordinario n. 46; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2021 e  per  il  triennio  2021/2023»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  304  del  30
dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 45; 
  Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  piano
di gestione n. 4, risultano accantonate risorse  finanziarie  pari  a
complessivi 50  milioni  di  euro  destinate  al  rinnovo  del  parco
veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  iscritte  al   Registro
elettronico   nazionale   (R.E.N.)   e   all'Albo   nazionale   degli
autotrasportatori; 
  Considerato che gli incentivi  di  cui  al  presente  decreto  sono
inquadrabili nella cornice di cui al  regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione europea del 17 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato,  nella  misura  in  cui  detti
contributi  si  traducono  nell'incentivazione  all'acquisizione   di
veicoli commerciali di ultima generazione e  ad  alta  sostenibilita'
dal punto di vista ambientale; 
  Visti, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art.  17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014, che consentono aiuti  agli
investimenti a favore delle piccole  e  medie  imprese,  nonche'  gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della  tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato  a
future norme dell'Unione europea; 
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili
per  la  definizione  dei   relativi   contributi,   ai   sensi   del
summenzionato regolamento generale  di  esenzione  (UE)  n.  651/2014
della  Commissione  europea  del  17  giugno   2014,   occorre   fare
riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire
la tecnologia piu' evoluta  da  un  punto  di  vista  scientifico  ed
ambientale rispetto alla tecnologia  meno  evoluta  e  all'intensita'
d'aiuto come definita dal regolamento in parola; 
  Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di piccola e media impresa,  stabilisce  il
numero dei dipendenti e le soglie finanziarie  che  definiscono  tali
categorie di imprese; 
  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  Visto, altresi', l'art. 8 del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.
651/2014 in materia di cumulo dei  contributi  costituenti  aiuti  di
Stato; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  150  del  1°  luglio
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.
201, che  prevede  che  le  amministrazioni  dello  Stato,  cui  sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici,  possono  affidarne
direttamente la gestione, nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e
nazionali conferenti, a societa'  a  capitale  interamente  pubblico,
sulle quali  le  predette  amministrazioni  esercitano  un  controllo
analogo a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolgono  la
propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti
dell'Amministrazione dello Stato; 
  Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261  del  26  giugno  2020
sottoscritto dal Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti)  e
la societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica,  infrastrutture
e trasporti S.p.a., registrato dalla  Corte  dei  conti  in  data  13
luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di  attivita'  da
affidare alla societa' R.A.M. - Logistica, infrastrutture e trasporti
S.p.a.  sulla  base  della  direttiva  annuale  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
  Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie  nel  limite  complessivo  di
spesa pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi nell'arco del  biennio
2021-2022 in ragione di euro 25 milioni per l'annualita' 2021 e di 25
milioni di euro per l'annualita' 2022. 
  2. Le  risorse  di  cui  al  presente  decreto  sono  destinate  ad
incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle  imprese  di
autotrasporto di merci per  conto  di  terzi  attive  sul  territorio
italiano, attualmente  iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale
(R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di  cose  per  conto  di
terzi, la cui attivita' prevalente sia  quella  di  autotrasporto  di
cose, che intendano procedere con  il  processo  di  adeguamento  del
parco veicolare in senso maggiormente eco  sostenibile,  valorizzando
l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti. 
  3. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono
erogate nel rispetto  dei  principi  generali  e  delle  disposizioni
settoriali del regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014
della Commissione europea del 17 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche',  ove  del  caso,  nel
rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi  2  e  3,  del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 18 giugno 2009.