IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 304 del 30
dicembre 2019, Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare l'art.
1, commi 14 e 15;
Vista, altresi', la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322 del 30 dicembre
2020, Supplemento ordinario n. 46;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021/2023», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30
dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 45;
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, piano
di gestione n. 4, risultano accantonate risorse finanziarie pari a
complessivi 50 milioni di euro destinate al rinnovo del parco
veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro
elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli
autotrasportatori;
Considerato che gli incentivi di cui al presente decreto sono
inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti
contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di
veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilita'
dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014, che consentono aiuti agli
investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a
future norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del
summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014, occorre fare
riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire
la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed
ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensita'
d'aiuto come definita dal regolamento in parola;
Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di piccola e media impresa, stabilisce il
numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono tali
categorie di imprese;
Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34,
recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto, altresi', l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 in materia di cumulo dei contributi costituenti aiuti di
Stato;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e
nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,
sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la
propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'Accordo quadro di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili (gia' Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e
la societa' Rete autostrade mediterranee - Logistica, infrastrutture
e trasporti S.p.a., registrato dalla Corte dei conti in data 13
luglio 2020, con il quale vengono definite le linee di attivita' da
affidare alla societa' R.A.M. - Logistica, infrastrutture e trasporti
S.p.a. sulla base della direttiva annuale del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita' del contributo
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di
spesa pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi nell'arco del biennio
2021-2022 in ragione di euro 25 milioni per l'annualita' 2021 e di 25
milioni di euro per l'annualita' 2022.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad
incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio
italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale
(R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di
cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del
parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando
l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.
3. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono
erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni
settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel
rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2009.