IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante
«Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, l'articolo 43, comma 1, concernente l'istituzione della
«Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre», e i commi 3 e 4 che prevedono
l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia relativo ai
requisiti e alle modalita' di accesso nonche' ai requisiti di
idoneita' psicofisica e al reimpiego per il personale non piu' idoneo
all'attivita' sportiva paralimpica;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante
«Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266»;
Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189 recante «Norme per la
promozione della pratica dello sport da parte delle persone
disabili»;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 recante
«Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il
Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante «Deleghe al Governo e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni
sportive, nonche' di semplificazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n.
132, «Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei
gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;
Sentiti il Ministro per le disabilita', il Dipartimento per lo
sport e il Comitato Italiano Paralimpico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 luglio 2021;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, in
data 29 ottobre 2021;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Assunzione degli atleti
1. L'accesso alla sezione paralimpica dei Gruppi Sportivi del Corpo
di polizia penitenziaria avviene mediante il pubblico concorso per
titoli di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, e per un contingente non superiore a quanto
stabilito dal medesimo articolo 43, comma 3. Tale accesso e'
riservato ad atleti paralimpici con disabilita' fisiche o sensoriali
inseriti dal Comitato Italiano Paralimpico nel «Club Italia
Paralimpico» ovvero che siano comunque riconosciuti atleti
paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero
dalle Federazioni sportive di riferimento.
2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia
penitenziaria.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 «Attuazione dell'art. 5
della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e
riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro
sportivo»:
«Art. 43 (Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre). - 1.
Nell'ambito dei gruppi sportivi "Fiamme Azzurre" e'
istituita la "Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre" nella
quale sono tesserati atleti con disabilita' fisiche e
sensoriali tesserati con il CIP e che abbiano conseguito il
piu' alto livello tecnico-agonistico dallo stesso
riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione
operativa e il coordinamento strategico.
2. Le modalita' gestionali ed organizzative della
predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Le "Fiamme Azzurre" reclutano, con le modalita'
previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per
cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti
tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso
pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalita'
sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto. Il reclutamento degli atleti
paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla
normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresi' disciplinati
i requisititi di idoneita' psicofisica, differenti da
quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia
penitenziaria, nonche' il reimpiego nei ruoli del Corpo
della Polizia penitenziaria per il personale non piu'
idoneo all'attivita' sportiva paralimpica, nei limiti dei
posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
5. Agli atleti di cui al presente articolo sono
riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di
carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale
del gruppo sportivo.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, vedi note alle premesse.