L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  173,  recante
attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  concernente
il Codice delle assicurazioni private, e le  successive  disposizioni
modificative ed integrative; 
  Visto in particolare  l'art.  335,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo da ultimo  modificato
dall'art. 1,  comma  33,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  20
dicembre 2020,  n.  187,  il  quale  prevede  che  il  contributo  di
vigilanza  sull'attivita'  di  assicurazione  e  riassicurazione   e'
commisurato ad un importo non superiore al due per  mille  dei  premi
incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte  ed  al
netto di un'aliquota  per  oneri  di  gestione  calcolata  dall'IVASS
mediante  apposita  elaborazione  dei  dati  risultanti  dai  bilanci
dell'esercizio precedente. Per le imprese di cui al comma 1,  lettera
e-bis), detto contributo e' commisurato a un  importo  non  superiore
alla meta' di quello di cui al periodo precedente ed e' calcolato sui
premi incassati in Italia; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini e, in  particolare,  l'art.  13  che  istituisce
l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto lo statuto dell'IVASS, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica del 12 dicembre 2012; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008  concernente  le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione; 
  Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci  dell'esercizio
2020 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita
l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro  diretto  e'
stata mediamente pari al 4,29%; 
 
                              Dispone: 
 
  Ai  fini  della  determinazione   del   contributo   di   vigilanza
sull'attivita' di assicurazione e  riassicurazione  di  cui  all'art.
335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  per
l'esercizio 2022 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre  dai
premi incassati e' fissata nella misura del 4,29% dei predetti premi. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino   dell'IVASS   e   reso
disponibile sul sito internet dell'IVASS. 
    Roma, 3 dicembre 2021 
 
                     Per delegazione del direttorio integrato: Cesari