IL DIRIGENTE
dell'ufficio centrale stupefacenti
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza»;
Visto in particolare l'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede la pubblicazione
annuale dell'elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
impiego e commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e
psicotrope;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 50, «Attuazione dei
regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come
modificato dal regolamento (CE) 297/2009, in tema di precursori di
droghe, a norma dell'art. 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96, che
prevede «la distinzione, anche all'interno del medesimo testo unico,
tra le disposizioni concernenti i precursori di droghe e quelle
relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope»;
Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2003, «Sistema informativo
dell'Ufficio centrale stupefacenti»;
Preso atto, pertanto, di dover provvedere alla pubblicazione
dell'elenco annuale previsto dal citato art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per le sostanze
stupefacenti e psicotrope;
Ritenuto di integrare l'elenco anche con le imprese titolari di
licenza per le sostanze classificate nella categoria 1 dei precursori
di droghe;
Visti gli atti d'ufficio;
Decreta:
Art. 1
L'elenco annuale, aggiornato al 30 ottobre 2021, delle imprese
autorizzate alla fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di
sostanze stupefacenti e psicotrope e delle imprese che, ai fini del
commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope,
utilizzano depositi terzi autorizzati, e' riportato negli allegati A,
B, C, D che costituiscono parte integrante del presente decreto.