IL PRESIDENTE 
                       DEL CONSIGLIO DI STATO 
 
  Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del
testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  di  istituzione  dei
tribunali amministrativi regionali; 
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante  «Ordinamento  della
giurisdizione  amministrativa  e  del  personale  di  segreteria   ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 6 e 15; 
  Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, e, in particolare l'art. 20,
comma 2, secondo il quale il Consiglio di Presidenza della  giustizia
amministrativa disciplina l'organizzazione,  il  funzionamento  e  la
gestione  delle  spese  del  Consiglio  di  Stato  e  dei   tribunali
amministrativi regionali; 
  Visto il regolamento di organizzazione degli uffici  amministrativi
della giustizia amministrativa, approvato con decreto del  Presidente
del Consiglio di Stato n. 251 del 20 dicembre 2020; 
  Vista la delibera n. 97 assunta dal Consiglio di  Presidenza  della
giustizia amministrativa nella seduta del 1° dicembre 2021; 
  Ritenuto di dover provvedere alla modificazione dell'art. 14, comma
7, del «Regolamento di  organizzazione  degli  uffici  amministrativi
della  giustizia  amministrativa»  nel  testo  attualmente   vigente,
approvato con decreto del Presidente del Consiglio di  Stato  del  22
dicembre 2020, n. 251, e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della
giustizia amministrativa», di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio di Stato del 22 dicembre 2020, n. 251, e' novellato con  le
modificazioni di seguito riportate: 
    all'art. 14, comma 7: 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente, 
      «a) sono nominati magistrati addetti all'Ufficio quelli che non
beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del
conferimento d'ufficio ad eccezione di non piu' di uno fra: 
        1)  incarichi  di  docenza  presso  universita'  pubbliche  o
private ovvero presso enti di formazione pubblici o privati; 
        2) incarichi di  studio  individuale  o  come  componente  di
apposite Commissioni di studio, con esclusione  degli  incarichi,  in
qualunque modo denominati, di esperto o consulente giuridico. 
      Restano  comunque  consentiti,  senza  limiti,  gli   incarichi
previsti a titolo gratuito. 
      Per tutta la durata  dell'incarico  presso  l'Ufficio  studi  i
magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi  soggetti  al
regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad  eccezione
degli incarichi di cui ai precedenti punti 1 e 2. 
      In  ogni  caso   il   Consiglio   di   Presidenza   valuta   la
compatibilita' dell'incarico con l'impegno richiesto;». 
    dopo la lettera a) e' aggiunta la lettera «a-bis)», 
      «a-bis) non possono essere nominati i magistrati che compongono
il Consiglio di Presidenza e quelli facenti parte dell'Ufficio per il
Massimario;».