IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, anche con riferimento alle
competenze del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato
definite dall'articolo 23;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'articolo 15, comma 01, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.
132, che attribuisce all'Avvocato generale dello Stato le funzioni di
Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte
europea dei diritti dell'uomo;
Visto l'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, secondo il quale la dotazione organica dell'Avvocatura dello
Stato e' incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non
generale e di 85 unita' di personale non dirigenziale;
Visto l'articolo 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, secondo il quale al fine di supportare l'Agente del Governo a
difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti
dell'uomo l'Avvocato generale dello Stato puo' nominare esperti, nel
numero massimo di otto;
Visto l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2021,
n. 21, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2021, la dotazione
organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e'
incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e
di 166 unita' di personale dell'Area III;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993,
n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli
avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n.
333, recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del
funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello
Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421;
Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato
nella seduta del 14 maggio 2021;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 settembre 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura
dello Stato, nel rispetto delle previsioni del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, della legge 3 aprile 1979, n. 103, e delle
altre norme di legge che disciplinano la specifica materia.
N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O. n. 86:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
(Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n.
286.
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612
(Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
- La legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1979, n. 99.
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle
attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.
- La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 01, del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti
in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del
Ministero dell'interno e l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2018, n. 281:
«Art. 15. (Disposizioni in materia di giustizia). - 01.
Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato
italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo
sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che puo'
delegare un avvocato dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 318, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62:
«Art. 1. - 318. La dotazione organica dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, e' incrementata di 6
posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85
unita' di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello
Stato, per il triennio 2019-2021, e' autorizzata ad
assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita
procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente
di personale di 6 unita' di livello dirigenziale non
generale, di 35 unita' appartenenti all'Area III, posizione
economica F1, e di 50 unita' appartenenti all'Area II,
posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado, anche con particolare
specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella
procedura concorsuale per la copertura delle posizioni
dirigenziali di cui al periodo precedente puo' essere
prevista una riserva per il personale interno in possesso
dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel
limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente
comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro
per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a
4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
298 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 172 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45:
«Art. 1. - 172. Al fine di supportare l'Agente del
Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte
europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati
esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori
universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti
di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti
dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati
dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non
superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in
posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico
sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento
delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per
l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma
spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da
determinare all'atto del conferimento dell'incarico,
commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di
attivita', comunque non superiore ad euro 40.000 lordi
annui.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 2 del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito
dall'Unione europea), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2021, n. 21 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di
recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del
termine per la conclusione dei lavori della Commissione
parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la
comunita' «Il Forteto»), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51:
«Art. 1-bis. (Disposizioni in materia di assunzione di
personale nelle pubbliche amministrazioni). - 1. (Omissis).
2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica
del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e'
incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non
generale e di 166 unita' di personale dell'Area III.
L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, e'
conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita
procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un
contingente di personale di 27 unita' di livello
dirigenziale non generale e di 166 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, di cui 5 unita' con particolare
specializzazione nello sviluppo e nella gestione di
progetti e processi di trasformazione tecnologica e
digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura
delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo puo'
essere prevista una riserva per il personale interno in
possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per
dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti
messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di
9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a
decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura
concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato e'
autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di
specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella
gestione di progetti e processi di trasformazione
tecnologica e digitale, mediante conferimento di non piu'
di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro
autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, a valere sulle risorse di cui al presente
comma, per una spesa massima pari a 438.872 euro.
Conseguentemente, le assunzioni di 10 unita' dell'Area III,
posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con
particolare specializzazione professionale di cui al
secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non
antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro
autonomo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli
incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori
dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 gennaio 1994, n. 19.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio
1995, n. 333 (Regolamento recante norme per l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture
amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina
prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1995, n.
187.
Note all'art. 1:
- Per il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, vedi
le note alle premesse.
- Per la legge 3 aprile 1979, n. 103, vedi le note alle
premesse.