Per  il  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale   «Clopidogrel   Viatris»   (clopidogrel)   -
autorizzata con procedura  centralizzata  europea  dalla  Commissione
europea EMEA/H/C/001189 con la decisione del 16/10/2009  ed  inserita
nel registro comunitario dei medicinali con il numero: 
    EU/1/09/568/001-020. 
  Titolare A.I.C.: Viatris Limited. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326",  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie  generale
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»)  e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  227
del  29  settembre  2006  («Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Vista la domanda presentata in data 6  luglio  2021  con  la  quale
l'azienda Taw Pharma (IRELAND) Limited ha chiesto la classificazione,
ai fini della rimborsabilita' del medicinale «Clopidogrel Taw Pharma»
(clopidogrel); 
  Vista  l'approvazione  del  trasferimento  di   titolarita'   della
procedura EMEA/H/C/001189 da Taw Pharma (Ireland) a  Viatris  Limited
avvenuta in data 9 novembre 2021 e del cambio  nome  da  «Clopidogrel
Taw Pharma» a «Clopidogrel Viatris» avvenuta in data 6 ottobre 2021; 
  Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA  in
data 15 ottobre 2020, relativo alla nuova procedura  semplificata  di
prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Alla specialita' medicinale CLOPIDOGREL VIATRIS (clopidogrel) nelle
confezioni  indicate  vengono  attribuiti  i   seguenti   numeri   di
identificazione nazionale. 
  Confezioni: 
    «75 mg compresse rivestite con film»  astuccio  di  28  compresse
rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL 
  A.I.C. n. 049579030/E (in base 10); 
    «75 mg compresse rivestite con film»  astuccio  di  28  compresse
rivestite con film in blister PA/ALL/PVDC/AL 
  A.I.C. n. 049579129/E (in base 10). 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «Prevenzione secondaria di eventi di origine aterotrombotica 
  Clopidogrel e' indicato nei: 
    Pazienti adulti affetti da infarto miocardico  (da  pochi  giorni
fino a meno di trentacinque), ictus ischemico (da sette giorni fino a
meno di sei mesi) o arteriopatia periferica comprovata; 
    Pazienti adulti affetti da sindrome coronarica acuta: 
      sindrome coronarica acuta  senza  innalzamento  del  tratto  ST
(angina  instabile  o  infarto  miocardico  senza  onde  Q),  inclusi
pazienti sottoposti a posizionamento di stent in seguito a intervento
coronarico percutaneo, in  associazione  con  acido  acetilsalicilico
(ASA). 
      sindrome coronarica acuta con innalzamento  del  tratto  ST  in
associazione con ASA nei pazienti in terapia farmacologica  candidati
alla terapia trombolitica. 
  In pazienti con attacco ischemico transitorio (TIA)  a  rischio  da
moderato ad alto o ictus ischemico minore (IS) 
  Clopidogrel in associazione con ASA e' indicato in: 
    Pazienti adulti con TIA a rischio da moderato ad alto  (punteggio
ABCD2 ≥4) o IS minore (NIHSS ≤3) entro 24 ore dall'evento TIA o IS. 
  Prevenzione di eventi di origine aterotrombotica  e  tromboembolica
nella fibrillazione atriale 
  Clopidogrel in associazione con ASA e' indicato  nella  prevenzione
di  eventi  di  origine  aterotrombotica  e  tromboembolica,  incluso
l'ictus nei pazienti adulti con fibrillazione atriale che  possiedono
almeno un fattore di rischio per eventi vascolari, non idonei  ad  un
trattamento a base di  antagonisti  della  vitamina  K  (AVK)  e  che
possiedono un basso rischio di sanguinamento.».