IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  come  da  ultimo  modificato   dal
decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in  particolare  gli  articoli  2,
comma  1,  n.  12),   51-bis,   51-ter   e   51-quater,   concernenti
l'istituzione del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  al
quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca  scientifica   e
tecnologica e di alta  formazione  artistica  musicale  e  coreutica,
nonche' la determinazione delle aree funzionali e  l'ordinamento  del
Ministero,    con    conseguente    soppressione    del     Ministero
dell'istruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 202 1,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il
quale la prof.ssa Maria Cristina Messa  e'  stata  nominata  Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  e  successive
modificazioni e integrazioni,  recante  «Attuazione  della  direttiva
93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di  reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e  delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 94/46/CE che  modificano  la
direttiva 93/16/CE»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute,  4  febbraio
2015, n. 68, recante «Riordino delle scuole  di  specializzazione  di
area sanitaria» in attuazione  dell'art.  20,  comma  3-bis,  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'art. 15  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro della  salute,  13  giugno
2017, n. 402, recante «Definizione degli standard,  dei  requisiti  e
degli indicatori di attivita' formativa e assistenziale delle  scuole
di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma  3,
del decreto interministeriale n. 68/2015»; 
  Visto il decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270  recante
«Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509» che, all'art. 3, comma 7,  dispone  che  «il  corso  di
specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e
abilita'  per  funzioni  richieste  nell'esercizio   di   particolari
attivita' professionali e puo'  essere  istituito  esclusivamente  in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive  dell'Unione
europea»; 
  Vista la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione in legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», che, all'art. 5-ter istituisce la scuola
di specializzazione in medicina e cure palliative, prevedendo che  «a
decorrere dall'anno accademico 2021/2022, e' istituita la  scuola  di
specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono  accedere
i  laureati  in  medicina  e  chirurgia.  Con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il  Ministro  della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
disciplinati i profili specialistici, gli  obiettivi  formativi  e  i
relativi  percorsi  didattici  funzionali  al   conseguimento   delle
necessarie conoscenze culturali e abilita' professionali della scuola
di specializzazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui al comma
2 e', altresi', introdotto il corso di  cure  palliative  pediatriche
nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in
pediatria»; 
  Vista la proposta del Gruppo di lavoro, composto da  esperti  anche
in rappresentanza del Ministero della salute, istituito  con  decreto
del direttore  generale  del  19  novembre  2020,  n.  1932,  per  la
definizione    dell'ordinamento    didattico    della    scuola    di
specializzazione in medicina e cure palliative nonche' dei  contenuti
del corso obbligatorio in  cure  palliative  pediatriche  nell'ambito
della scuola di specializzazione in pediatria,  in  attuazione  della
citata legge del 17 luglio 2020, n. 77, di conversione e modifica del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale  (CUN),  reso
nell'adunanza del 12 maggio 2021; 
  Vista la nota prot. DGPROF 46764-P in data 17 settembre 2021 con la
quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere del  Consiglio
superiore di sanita', espresso in data 13 settembre 2021; 
  Sentito il Consiglio universitario nazionale  (CUN),  nell'adunanza
del 22 settembre 2021; 
  Acquisito il parere della Federazione nazionale  degli  ordini  dei
medici chirurghi e odontoiatri, reso in data 17 settembre 2021, prot.
13303/2021, richiesto dal MUR con nota dell'8 settembre  2021,  prot.
n. 26894; 
  Ritenuto di integrare il citato  decreto  ministeriale  4  febbraio
2015, n. 68 con  l'introduzione  di  nuova  tipologia  di  scuola  di
specializzazione, ad accesso riservato ai medici, istituita ai  sensi
del citato art. 5-ter, e con la modifica  dell'ordinamento  didattico
della   scuola   di   specializzazione   in    pediatria,    mediante
l'introduzione del corso di cure palliative  pediatriche  nell'ambito
dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  le  motivazioni  in  premessa,  il  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato   di
concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2015, n. 68, e'
modificato con l'integrazione nell'area medica, classe della medicina
clinica generale  e  specialistica,  della  tipologia  di  scuola  di
specializzazione in «medicina e cure palliative», di cui all'allegato
1 al presente decreto.