IL DIRETTORE GENERALE 
                             del tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse  o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita', ivi compresa  la  facolta'  di  stipulare
convenzioni con la  Banca  d'Italia,  con  le  societa'  di  gestione
accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani
ed esteri; 
  Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2021
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Vista la circolare  emanata  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 5619 del 21  marzo  2016,  riguardante  la  determinazione
delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2021  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti  pubblici  per  l'anno  stesso,  cosi'  come  modificato
dall'art. 42, comma 2,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  e
dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  6
dicembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi  di  prestiti  pubblici,
gia' effettuati a 101.469 di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 24 giugno, 29 luglio, 30 agosto,  28
ottobre e 29 novembre 2021, con i quali e' stata disposta l'emissione
delle prime nove tranche dei certificati di credito  del  Tesoro  con
tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito
«CCTeu»), con godimento 15 aprile 2021 e scadenza 15 aprile 2029; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una decima tranche dei  predetti  certificati
di credito del Tesoro,  da  destinare  ad  operazioni  di  concambio,
mediante scambio di  titoli  in  circolazione  con  titoli  di  nuova
emissione effettuato da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli di Stato in circolazione, al fine di  ridurre  la  consistenza
del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore  nominale
dei titoli acquistati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una decima  tranche
dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2021 e scadenza  15  aprile  2029,
per un ammontare nominale  massimo  di  2.500  milioni  di  euro,  da
regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2, secondo le modalita'
previste dall'art. 8. 
  I  titoli  sono  emessi  senza  indicazione  di  prezzo   base   di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato «decreto di massima». 
  La prima cedola dei certificati emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta. 
  Nel caso  in  cui  il  processo  di  determinazione  del  tasso  di
interesse  semestrale  dia  luogo  a  valori  negativi,   la   cedola
corrispondente sara' posta pari a zero.