IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto n. 78/1991 del 28 dicembre 1991, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio  1992
con  la  quale  la  societa'  Ipsen  Biotech  SA  (FR)  ha   ottenuto
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Decapeptyl» (triptorelina) relativamente alle confezioni con  A.I.C.
n. 026999021; 
  Visto il decreto n. 538 del  19  novembre  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del  10  dicembre
1998 con la quale la societa'  Ipsen  Biotech  SA  (FR)  ha  ottenuto
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Decapeptyl» (triptorelina) relativamente alle confezioni con  A.I.C.
n. 026999058; 
  Visto il trasferimento di titolarita' da Ipsen Biotech  SA  (FR)  a
Ipsen S.p.a, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 151 del 29 giugno 2002; 
  Vista la determina n. 1726/2012 del  3  novembre  2012,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  19
dicembre 2012 con la  quale  la  societa'  Ipsen  S.p.a  ha  ottenuto
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Decapeptyl» (triptorelina) relativamente alle confezioni con  A.I.C.
n. 026999060; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' Ipsen S.p.a., titolare della A.I.C., in  data  10  settembre
2020,  relativamente   alla   specialita'   medicinale   «Decapeptyl»
(triptorelina); 
  Vista la domanda con la quale la societa' Ipsen S.p.a  ha  risposto
alla  richiesta  di  rinegoziazione   del   prezzo   del   medicinale
«Decapeptyl» (triptorelina); 
  Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella  seduta
del 10-12 febbraio 2021; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta  del
15-17 settembre 2021; 
  Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  DECAPEPTYL  (triptorelina)  e'   rinegoziato   alle
condizioni di seguito indicate: 
    confezioni: 
      «3,75 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile  a
rilascio prolungato» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente + 1 siringa
- A.I.C. n. 026999021 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 114,87; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 189,58; 
      nota AIFA: 51; 
      «11,25 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a
rilascio prolungato» 1 flaconcino polvere +  1  fiala  solvente  +  1
siringa - A.I.C. n. 026999058 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 334,58; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 552,20; 
      nota AIFA: 51; 
      «22,5 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile  a
rilascio prolungato» 1  flaconcino  polvere  +  1  fiala  solvente  +
siringa - A.I.C. n. 026999060 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 669,17; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.104,40; 
      nota AIFA: 51. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali.