Estratto determina AAM/A.I.C. n. 191/2021 del 10 dicembre 2021 
 
    Procedura europea: NL/H/5110/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  PARACETAMOLO
BAXTER HOLDING BV, nella forma e confezione alle condizioni e con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C: Baxter Holding BV con sede e domicilio  fiscale
in Kobaltweg 49 - 3542 CE Utrecht - Paesi Bassi; 
      confezione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 40 sacche Viaflo
da 100 ml - A.I.C. n. 049557010 (in base 10) 1H8CJL (in base 32); 
      forma farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto: due anni. 
    Da un punto di vista microbiologico, a  meno  che  il  metodo  di
apertura non elimini il rischio di contaminazione microbiologica,  il
farmaco  deve  essere  usato  immediatamente.  In  caso  di  uso  non
immediato, i tempi di conservazione durante l'uso e le condizioni  di
conservazione prima dell'uso sono responsabilita' dell'utilizzatore. 
    Dopo l'apertura dell'involucro esterno, il  farmaco  deve  essere
usato immediatamente. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      non refrigerare o congelare. 
      conservare il confezionamento primario nell'involucro esterno. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        un ml contiene 10 mg di paracetamolo; 
        ogni sacca da 100 ml contiene 1000 mg di paracetamolo. 
      eccipienti:  L-cisteina  cloridrato  monoidrato  (E920),  Sodio
fosfato  dibasico  diidrato  (E339),   acido   cloridrico   (per   la
regolazione del pH) (E507), mannitolo (E421), sodio idrossido (per la
regolazione del pH) (E524), acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttori responsabili del rilascio lotti: 
      Baxter Healthcare S.A, Moneen Road, Castlebar, County Mayo, F23
XR63, Irlanda; 
      Sicor De Mexico S.A de C.V,  Av.  San  Rafael  No.  35,  Parque
Industrial Lerma, Lerma, Estado De Mexico, 52000, Messico. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      «Paracetamolo Baxter Holding BV» e' indicato per il trattamento
a breve termine del dolore di  intensita'  moderata,  specialmente  a
seguito di intervento chirurgico e per il trattamento a breve termine
della febbre, quando  la  somministrazione  per  via  endovenosa  sia
giustificata dal punto di vista clinico, dall'urgente  necessita'  di
trattare  il  dolore  o  l'ipertermia  e/o  quando   altre   vie   di
somministrazione siano impossibili da praticare. 
      Questo medicinale e' indicato in adulti, adolescenti e  bambini
di peso superiore a 33 kg. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 40  sacche  Viaflo
da 100 ml 
    A.I.C. n. 049557010 (in base 10) 1H8CJL (in base 32). 
    Classe di rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 40  sacche  Viaflo
da 100 ml - A.I.C. n. 049557010 (in base 10) 1H8CJL (in base 32). 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  OSP  -   Medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitative,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  ambiente  ad   esso
assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le  etichette  devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
                 Rapporti periodici di aggiornamento 
                       sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.