IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo
17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per  i  prodotti   rimborsati
dal Servizio  sanitario   nazionale tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  279  del  30  novembre  2007
recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per  lo
sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina 287/2017 dell'11 marzo  2021,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 2 aprile  2021
con la quale la societa' Sandoz S.p.a. ha  ottenuto  l'autorizzazione
all'immissione in  commercio  del  medicinale  «Lenalidomide  Sandoz»
(lenalidomide) e con cui lo stesso e' stato  collocato  nell'apposita
sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10,  lettera  c)  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni,  dedicata
ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della  rimborsabilita',
denominata classe «C (nn)»; 
  Vista la domanda presentata in data 12 aprile 2021 con la quale  la
societa' Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione  dalla  classe
«C(nn)» alla classe «H» relativamente alle confezioni  aventi  A.I.C.
n. 045986080, 045986130, 045986181, 045986231, 045986015,  045986116,
045986167, 045986066,  045986217  e  045986039  ed  alla  classe  «C»
relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 045986128,  045986027,
045986179, 045986229,  045986041,  045986092,  045986142,  045986193,
045986243, 045986054, 045986104, 045986155,  045986205,  045986256  e
045986078 del medicinale «Lenalidomide Sandoz» (lenalidomide); 
  Visto il comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA  in
data 15 ottobre 2020, relativo alla nuova procedura  semplificata  di
prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale
concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale LENALIDOMIDE SANDOZ (lenalidomide)  nelle  confezioni
sotto indicate e' classificato come segue: 
    confezioni: 
      «10 mg capsule rigide» 14 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986128 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «2,5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986027 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «15 mg capsule rigide» 14 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986179 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «25 mg capsule rigide» 14 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986229 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «2,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986041 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «5 mg capsule rigide» 28 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986092 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «10 mg capsule rigide» 28 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986142 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «15 mg capsule rigide» 28 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986193 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «25 mg capsule rigide» 28 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986243 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «2,5 mg capsule rigide» 42 capsule in blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986054 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «5 mg capsule rigide» 42 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986104 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «10 mg capsule rigide» 42 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986155 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «15 mg capsule rigide» 42 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986205 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «25 mg capsule rigide» 42 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986256 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «5 mg capsule rigide» 14 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986078 (in base 10) - classe di rimborsabilita': «C»; 
      «5 mg capsule rigide» 21 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986080 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «H»  -
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.646,00 - prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 4.366,96; 
      «10 mg capsule rigide» 21 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986130 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «H»  -
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.793,00 - prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 4.609,57; 
      «15 mg capsule rigide» 21 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986181 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «H»  -
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.940,00 - prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 4.852,18; 
      «25 mg capsule rigide» 21 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986231 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «H»  -
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.223,50 - prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 5.320,06; 
      «2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986015 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «H»  -
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 846,67  -  prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 1.397,34; 
      «10 mg capsule rigide» 7 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986116 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «H»  -
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 931,00  -  prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 1.536,52; 
      «15 mg capsule rigide» 7 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986167 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «H»  -
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 980,00  -  prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 1.617,39 
      «5 mg capsule rigide» 7  capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986066 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «H»  -
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 882,00  -  prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 1.455,65; 
      «25 mg capsule rigide» 7 capsule  in  blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986217 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «H»  -
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.074,50 - prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 1.773,35; 
      «2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister  OPA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045986039 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «H»  -
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.540,00 - prezzo  al  pubblico
(IVA inclusa): euro 4.192,02. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Lenalidomide Sandoz» (lenalidomide) e'  classificato,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe «C(nn)». 
  Non   ammissione    alla    rimborsabilita'    per    l'indicazione
«"Lenalidomide Sandoz" in  regime  terapeutico  in  associazione  con
melfalan e prednisone per  il  trattamento  di  pazienti  adulti  con
mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili
al trapianto». 
  Il titolare A.I.C.  ha  l'obbligo  di  comunicare  anticipatamente,
almeno  quindici  giorni  prima,  l'avvio  della  commercializzazione
indicando  i   confezionamenti   che   saranno   poi   effettivamente
commercializzati; al fine  di  consentire  il  loro  inserimento  nel
registro multifarmaco sviluppato per dare attuazione agli adempimenti
regolatori del piano di prevenzione della gravidanza.