Con il presente  provvedimento  si  emana  il  regolamento  recante
l'individuazione delle modalita'  di  trasmissione  delle  istanze  e
delle  notifiche  relative  ad  alcuni  procedimenti   di   vigilanza
nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (il «regolamento»). 
  Piu' nel dettaglio, il regolamento, che specifica quanto  stabilito
in via generale dall'art. 3 del regolamento unitario dei procedimenti
amministrativi della Banca d'Italia del 21 luglio 2021, ha ad oggetto
le modalita' di trasmissione delle istanze e  notifiche  relative  ai
procedimenti e alle procedure riguardanti: 
    a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria; 
    b) la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria, se il procedimento e' avviato su istanza di parte; 
    c) l'acquisizione  di  partecipazioni  qualificate  nei  soggetti
vigilati significativi e meno significativi; 
    d) il diritto di stabilimento e la libera prestazione di  servizi
dei soggetti vigilati significativi e meno significativi; 
    e)  la  valutazione  dell'idoneita'   degli   esponenti   e   dei
responsabili  delle  principali  funzioni  aziendali   dei   soggetti
vigilati significativi. 
  Come disposto dal regolamento, a partire dal  15  gennaio  2022  le
istanze e le notifiche relative  ai  procedimenti  e  alle  procedure
sopra cennate - di competenza della Banca centrale europea  e  per  i
quali le relative istanze devono essere trasmesse alla Banca d'Italia
- sono inoltrate alla Banca  d'Italia  attraverso  il  portale  della
vigilanza bancaria o IMAS Portal. Gli obiettivi  perseguiti  sono  la
digitalizzazione dei procedimenti e l'efficientamento dei  meccanismi
di condivisione delle informazioni tra la Banca centrale europea e le
autorita' nazionali aderenti al meccanismo di vigilanza unico tramite
lo sviluppo di portali digitali integrati di facile utilizzo. 
  Ai sensi del regolamento del 9 luglio 2019, recante  la  disciplina
dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto  generale
della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di  vigilanza,  il
regolamento non costituisce atto di regolazione in quanto adottato ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Non  si  e'  pertanto  resa
necessaria  la  sua  sottoposizione  a  consultazione  pubblica.   Il
presente provvedimento e il regolamento saranno pubblicati  sul  sito
web della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  Il  regolamento  entra  in  vigore  il   giorno   successivo   alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica alle istanze e  alle
notifiche trasmesse a partire dal 15 gennaio  2022.  Ai  procedimenti
amministrativi  e  alle  procedure  pendenti   alla   medesima   data
continueranno a essere applicate le modalita' di  trasmissione  delle
istanze e delle notifiche proviste dalla vigente normativa. 
    Roma, 7 dicembre 2021 
 
                                                Il Governatore: Visco 
  Delibera 639/2021