Con il presente provvedimento si emana il regolamento recante l'individuazione delle modalita' di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (il «regolamento»). Piu' nel dettaglio, il regolamento, che specifica quanto stabilito in via generale dall'art. 3 del regolamento unitario dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia del 21 luglio 2021, ha ad oggetto le modalita' di trasmissione delle istanze e notifiche relative ai procedimenti e alle procedure riguardanti: a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria; b) la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria, se il procedimento e' avviato su istanza di parte; c) l'acquisizione di partecipazioni qualificate nei soggetti vigilati significativi e meno significativi; d) il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi dei soggetti vigilati significativi e meno significativi; e) la valutazione dell'idoneita' degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti vigilati significativi. Come disposto dal regolamento, a partire dal 15 gennaio 2022 le istanze e le notifiche relative ai procedimenti e alle procedure sopra cennate - di competenza della Banca centrale europea e per i quali le relative istanze devono essere trasmesse alla Banca d'Italia - sono inoltrate alla Banca d'Italia attraverso il portale della vigilanza bancaria o IMAS Portal. Gli obiettivi perseguiti sono la digitalizzazione dei procedimenti e l'efficientamento dei meccanismi di condivisione delle informazioni tra la Banca centrale europea e le autorita' nazionali aderenti al meccanismo di vigilanza unico tramite lo sviluppo di portali digitali integrati di facile utilizzo. Ai sensi del regolamento del 9 luglio 2019, recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il regolamento non costituisce atto di regolazione in quanto adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Non si e' pertanto resa necessaria la sua sottoposizione a consultazione pubblica. Il presente provvedimento e il regolamento saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applica alle istanze e alle notifiche trasmesse a partire dal 15 gennaio 2022. Ai procedimenti amministrativi e alle procedure pendenti alla medesima data continueranno a essere applicate le modalita' di trasmissione delle istanze e delle notifiche proviste dalla vigente normativa. Roma, 7 dicembre 2021 Il Governatore: Visco Delibera 639/2021