IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CEE, in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE, nonche' dal decreto
legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, di attuazione della direttiva
2005/36/CE; 
  Visto, in particolare  l'art.  25,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 368 del 1999, e  successive  modificazioni,  il  quale
dispone che le regioni e le  province  autonome  emanano  ogni  anno,
entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione  al  corso
triennale  di  formazione  specifica   in   medicina   generale,   in
conformita' ai principi fondamentali  definiti  dal  Ministero  della
salute, per la disciplina unitaria del sistema; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, concernente i principi
fondamentali per la disciplina  unitaria  in  materia  di  formazione
specifica in medicina generale, in attuazione dell'art. 25, comma  2,
del  citato  decreto  legislativo  n.  368  del  1999,  e  successive
modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6  del  predetto  decreto  7
marzo 2006, il quale, nel dettare i criteri  per  l'attribuzione  dei
punteggi  da  assegnare  durante  la  correzione,  dispone  che   «Il
superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte»; 
  Considerato  che,  per  l'accesso  alle  scuole  universitarie   di
specializzazione in medicina  e  chirurgia,  non  e'  previsto  alcun
limite per il superamento della relativa prova concorsuale; 
  Ritenuto di dover scongiurare una disparita' di trattamento tra gli
aspiranti  al  concorso  di  accesso  ai  corsi  di  specializzazione
universitaria e gli aspiranti al concorso  di  accesso  ai  corsi  di
formazione  specifica  in  medicina  generale,   al   fine   di   non
pregiudicare questi ultimi; 
  Considerato, inoltre, che  l'assenza  di  limiti  nella  formazione
delle graduatorie del concorso di  accesso  al  corso  di  formazione
specifica in medicina generale, garantirebbe la massima copertura dei
posti banditi dalle regioni e province autonome e,  conseguentemente,
il totale utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione  per
la formazione in parola; 
  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica  dell'art.  3,
comma 6,  del  decreto  del  Ministro  della  salute  7  marzo  2006,
eliminando la previsione del limite minimo di 60 risposte esatte  per
il superamento della prova concorsuale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 3, comma 6, del decreto del  Ministro  della  salute  7
marzo 2006, citato in premessa, le parole «Il superamento della prova
prevede un minimo di 60 risposte esatte» sono soppresse.