IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE, nonche' dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE; Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema; Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6 del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale, nel dettare i criteri per l'attribuzione dei punteggi da assegnare durante la correzione, dispone che «Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte»; Considerato che, per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, non e' previsto alcun limite per il superamento della relativa prova concorsuale; Ritenuto di dover scongiurare una disparita' di trattamento tra gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di specializzazione universitaria e gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di formazione specifica in medicina generale, al fine di non pregiudicare questi ultimi; Considerato, inoltre, che l'assenza di limiti nella formazione delle graduatorie del concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, garantirebbe la massima copertura dei posti banditi dalle regioni e province autonome e, conseguentemente, il totale utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione per la formazione in parola; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, eliminando la previsione del limite minimo di 60 risposte esatte per il superamento della prova concorsuale; Decreta: Art. 1 1. All'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa, le parole «Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte» sono soppresse.