IL PRESIDENTE 
         dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 
 
  Vista la legge 14 dicembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come  modificata,
da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma  65,  ai  sensi
del quale «[...] le spese di funzionamento [...]  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato  di
competenza, per la parte non coperta da finanziamento  a  carico  del
bilancio dello Stato,  secondo  modalita'  previste  dalla  normativa
vigente  ed  entita'  di  contribuzione   determinate   con   propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti  massimi
previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'.  Le
deliberazioni, con le  quali  sono  fissati  anche  i  termini  e  le
modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del  Consiglio
dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  per
l'approvazione  con  proprio   decreto   entro   venti   giorni   dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza
che siano state formulate  osservazioni,  le  deliberazioni  adottate
dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equita' e  trasparenza  per
gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione on-line; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» ai
sensi del quale  sono  attribuite  all'Autorita'  competenze  tese  a
«promuovere  l'equita'  e  la  trasparenza  in  favore  degli  utenti
commerciali di servizi di  intermediazione  on-line,  anche  mediante
l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta  e  la
raccolta di informazioni pertinenti», stabilendo che l'Autorita': 
    cura, nell'ambito del registro degli operatori  di  comunicazione
tenuto dall'amministrazione, l'iscrizione al  medesimo  registro  dei
«fornitori di servizi di intermediazione on-line» e  dei  «motori  di
ricerca on-line, anche se  non  stabiliti,  che  offrono  servizi  in
Italia» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera a), n. 5); 
    garantisce «l'adeguata ed efficace applicazione  del  regolamento
(UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20  giugno
2019, che promuove equita' e trasparenza per gli  utenti  commerciali
di servizi di intermediazione on-line, anche mediante  l'adozione  di
linee guida, la promozione di codici di condotta  e  la  raccolta  di
informazioni pertinenti» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 6, lettera
c), n. 14-bis); 
    irroga  sanzioni  amministrative  a  ciascun  soggetto  che   non
ottempera agli ordini e alle diffide adottati  «in  applicazione  del
regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 20 giugno 2019» (legge n. 249/1997, art. 1, comma 31); 
  Visto l'art. 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai
sensi del quale  «Al  fine  di  assicurare  la  copertura  dei  costi
amministrativi  complessivamente  sostenuti  per  l'esercizio   delle
funzioni  di  regolazione,  di  vigilanza,  di   composizione   delle
controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui  al  comma  515,
dopo il comma 66 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
inserito il seguente: "66-bis. In sede  di  prima  applicazione,  per
l'anno 2021, l'entita' della contribuzione a carico dei fornitori  di
servizi di intermediazione on-line e di motori di ricerca on-line  di
cui all'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, e' fissata in misura pari all'1,5 per mille dei  ricavi
realizzati nel territorio  nazionale,  anche  se  contabilizzati  nei
bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore  della
produzione,  risultante   dal   bilancio   di   esercizio   dell'anno
precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati  alla  redazione  di
tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture  contabili  che
attestino il  valore  complessivo  della  produzione.  Per  gli  anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per mille dei ricavi valutati ai sensi del periodo precedente".»; 
  Vista la delibera  n.  223/12/CONS  del  27  aprile  2012,  recente
«Regolamento  concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»  come  da  ultimo
modificata dalla delibera n. 238/21/CONS; 
  Vista  la  delibera  n.  17/98,  del  16   giugno   1998,   recante
«Approvazione dei  regolamenti  concernenti  l'organizzazione  ed  il
funzionamento, la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita',  il
trattamento giuridico ed economico del  personale  dell'Autorita'»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la delibera  n.  261/21/CONS  del  29  luglio  2021,  recante
«Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione
degli Uffici di secondo livello»; 
  Vista la delibera n. 666/08/CONS, del  26  novembre  2008,  recante
«Regolamento  per  la  tenuta  del  Registro   degli   operatori   di
comunicazione»  come  da  ultimo   modificata   dalla   delibera   n.
200/21/CONS, del 17 giugno 2021, che ha  introdotto  «Modifiche  alla
delibera n.  666/08/CONS  recante  "Regolamento  per  la  tenuta  del
Registro degli operatori di comunicazione" a seguito dell'entrata  in
vigore della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2021-2023"»  e,  in  particolare,  le
definizioni di fornitore di servizi di intermediazione on-line  e  di
fornitore di motori di ricerca on-line dettate dalla citata delibera,
in linea con le definizioni date dal regolamento (UE)  2019/1150  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019; 
  Vista la delibera n.  397/13/CONS,  del  25  giugno  2013,  recante
«Informativa economica di sistema», come da ultimo  modificata  dalla
delibera n. 161/21/CONS, del 12 maggio 2021, recante «Modifiche  alla
delibera n. 397/13/CONS del 25 giugno 2013 "Informativa economica  di
sistema"» in cui sono declinati gli obblighi di comunicazione annuale
all'Informativa economica di sistema (I.E.S.) in capo ai fornitori di
servizi di intermediazione  on-line  e  ai  fornitori  di  motori  di
ricerca  on-line,  al  fine  di  acquisire  i  dati  «relativi   alla
produzione» rilevanti, tra l'altro, ai fini della quantificazione del
contributo dovuto all'Autorita'; 
  Considerato, in particolare, che mediante la  I.E.S.  e'  possibile
individuare, in linea con quanto stabilito all'art. 1, comma  66-bis,
della legge n. 266/2005, i ricavi conseguiti dai fornitori di servizi
di intermediazione on-line (piattaforme  di  e-commerce  marketplace,
marketplace specializzato, app-store, social media e altri servizi di
intermediazione on-line) come segue: 
    canoni  di  abbonamento  e  quote  fisse  (di   registrazione   /
affiliazione / sottoscrizione e assimilabili)  per  l'utilizzo  della
piattaforma da parte di utenti commerciali  stabiliti  in  Italia  al
fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei; 
    commissioni fisse e variabili trattenute  sulle  vendite  (ovvero
quote  nette  ricavate  dalle  vendite),  realizzate  attraverso   la
piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali  stabiliti
in Italia ai consumatori europei; 
    commissioni fisse e variabili corrisposte da  utenti  commerciali
stabiliti in  Italia  per  le  vendite  di  beni/servizi  offerti  ai
consumatori europei attraverso la piattaforma; 
    altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli  di
intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti commerciali stabiliti
in Italia che offrono, attraverso  la  piattaforma,  beni/servizi  ai
consumatori europei; 
  Considerato, altresi', che la I.E.S. permette  di  individuare,  in
linea con quanto stabilito all'art. 1, comma 66-bis, della  legge  n.
266/2005, i ricavi conseguiti sul territorio italiano  dai  fornitori
di motori di calcolo on-line come ricavi  (derivanti  dalla  messa  a
disposizione  di  spazi  pubblicitari  sulle  pagine  del  motore  di
ricerca, nonche' da commissioni, canoni, quote fisse e  assimilabili)
per servizi (diversi  da  quelli  di  intermediazione  pubblicitaria)
forniti a utenti titolari di siti web aziendali stabiliti in  Italia,
che,  attraverso  il  motore  di  ricerca,  offrono  beni/servizi  ai
consumatori europei; 
  Rilevato che l'art.  1,  comma  66-bis,  della  legge  n.  266/2005
individua, in sede di prima applicazione per l'anno 2021,  l'aliquota
contributiva  da  applicare  alla  base  imponibile  del   contributo
all'Autorita' a carico dei fornitori di  servizi  di  intermediazione
on-line e dei fornitori di motori di  ricerca  on-line  nella  misura
dell'1,5 per mille dei ricavi realizzati  nel  territorio  nazionale,
anche  se  contabilizzati  nei  bilanci  di  societa'   aventi   sede
all'estero,  relativi  al  valore  della  produzione  ovvero,  per  i
soggetti  non  obbligati  alla  redazione  di  tale  bilancio,  delle
omologhe voci di altre scritture contabili che  attestino  il  valore
complessivo della produzione; 
  Rilevato che il citato comma 66-bis stabilisce, in  sede  di  prima
applicazione per l'anno 2021, che il  contributo  sia  calcolato  sul
valore di produzione risultante dal bilancio relativo all'anno 2020 e
che, pertanto, a  seguito  della  decorrenza  dei  termini  di  legge
previsti per la  chiusura  dei  bilanci  relativi  al  2020,  e'  ora
possibile procedere all'adozione della presente delibera; 
  Considerato che, alla luce delle nuove  competenze  attribuite  dal
legislatore, l'Autorita' ha impiegato nel  corso  del  corrente  anno
risorse umane  e  strumentali  per  l'avviamento  delle  funzioni  di
regolamentazione e di  vigilanza,  finalizzate  alla  diffusione  dei
servizi digitali e dell'uso della piattaforma internet sostenendone i
relativi costi amministrativi, nonche' i costi di  aggiornamento  dei
sistemi informatici del R.O.C. impiegati anche per la gestione  delle
informazioni e dei dati acquisiti mediante la I.E.S.; 
  Ritenuto di stabilire, in  linea  con  le  pertinenti  disposizioni
della raccomandazione 2003/361/CE  relativa  alla  definizione  delle
microimprese, piccole e medie imprese, la  non  assoggettabilita'  al
contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro
500.000,00 (cinquecentomila/00), per ragioni  di  economicita'  delle
attivita'  amministrative  inerenti  all'applicazione  del  prelievo,
nonche' delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita'
sospesa,  in  liquidazione,  ovvero   sono   soggette   a   procedure
concorsuali; 
  Considerata l'opportunita',  al  fine  di  garantire  l'uniformita'
delle  dichiarazioni  e  di  agevolare  l'azione  amministrativa   di
verifica e riscossione, di utilizzare un modello  telematico  per  il
calcolo del contributo dovuto all'Autorita' dai soggetti operanti nei
settori dei servizi d'intermediazione on-line e dei motori di ricerca
on-line, basato  sulla  classificazione  delle  attivita'  economiche
denominata  ATECO  2007   pubblicata   dall'Istituto   nazionale   di
statistica ISTAT sul sito web www.istat.it. In  detto  modello  viene
richiesta  la  ripartizione  dei  ricavi  delle   vendite   e   delle
prestazioni complessivi (Voce  A1  del  conto  economico)  nelle  sue
componenti  utili  alla  determinazione  delle  contribuzioni  dovute
all'Autorita' nei diversi settori di competenza:  1)  intermediazione
on-line e motori di ricerca, 2) servizi di comunicazione elettronica,
3)  servizi  media,  4)  servizi  postali,  5)  altri  ricavi.   Tale
ripartizione e' volta a garantire - ai soggetti operanti  in  diversi
settori - che non vi sia sovrapposizione  tra  le  diverse  fonti  di
ricavo ai fini  della  determinazione  dei  contributi,  creando  una
corrispondenza tra base imponibile e mercato di competenza; 
  Considerata, altresi', l'opportunita' di  illustrare  le  modalita'
operative di compilazione del modello  telematico  e  il  sistema  di
calcolo  del  contributo  PtoB  mediante  l'adozione  di  «Istruzioni
relative al contributo  dovuto  all'autorita'  per  l'anno  2021  dai
soggetti  che  operano  nei  settori  dei  servizi  d'intermediazione
on-line e dei motori di ricerca on-line»; 
  Ritenuto,  infine,  che,  nel  caso  di  rapporti  di  controllo  o
collegamento di cui  all'art.  2359  del  codice  civile,  ovvero  di
societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di  cui
all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti  commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa'  deve  versare  un
autonomo contributo  sulla  base  dei  ricavi  iscritti  nel  proprio
bilancio; 
  Considerata la  necessita'  e  l'urgenza  di  provvedere  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del regolamento concernente l'organizzazione  e
il funzionamento dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1. I fornitori di servizi di intermediazione on line e i  fornitori
di motori di ricerca on line, cosi' come definiti all'art.  1,  comma
6, lettera a), n. 5) della legge n. 249/1997, e  specificati  con  la
delibera n. 666/08/CONS, contribuiscono alle spese  di  funzionamento
dell'Autorita' per l'anno 2021, come previsto dall'art. 1, commi 65 e
66-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei  limiti  e  con  le
modalita' disciplinate dalla presente delibera. 
  2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di
direzione e coordinamento di cui all'art.  2497  del  codice  civile,
anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo  gruppo,
ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e'  tenuta
a versare un autonomo  contributo  nei  limiti  e  con  le  modalita'
disciplinate dalla presente delibera.