IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modifiche, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che
istituisce il Ministero della transizione ecologica, che riunisce le
competenze gia' del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e le attribuzioni di funzioni in materia di
energia fino ad allora ripartite tra altri dicasteri;
Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva
(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo
2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una
riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e
promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo
e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato» e in
particolare l'art. 29, comma 1, che stabilisce che, con uno o piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri,
le condizioni e le procedure per l'utilizzo del «Fondo per la
transizione energetica nel settore industriale» istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico con decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, alimentato secondo le previsioni dell'art. 23, comma 8,
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e
della normativa relativa al sistema EU ETS;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa al bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023, che all'art. 1, comma 82,
sostituisce il primo periodo del comma 8 dell'art. 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, con il seguente: «La quota annua
dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000
milioni di euro, e' destinata, nella misura massima complessiva di
100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10
milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e
di efficientamento energetico del settore industriale e della
restante quota alle finalita' di cui al comma 2 dell'art. 29,
nonche', per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli
anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale
nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico»;
Vista la comunicazione della Commissione (2012/C 158/04)
«Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
dopo il 2012» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C 158 del 5 giugno 2012, con la quale la Commissione stabilisce le
condizioni alle quali le misure di aiuto nel contesto dell'EU ETS
possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai
sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (Linee guida ETS del 2012);
Vista la comunicazione della Commissione (2020/C 317/04)
«Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
dopo il 2021» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C 317 del 25 settembre 2020, con la quale la Commissione stabilisce
le condizioni alle quali le misure di aiuto nel contesto dell'EU ETS
possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai
sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (Linee guida ETS del 2021);
Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema
bancario e postale;
Visto l'art. 18, comma 18 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con cui il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di
bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalita' di
spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'art. 19,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
Visto l'art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazione in materia
contabile), comma 1, lettera a) della legge 14 giugno 2019, n. 55, il
quale dispone che le somme da iscrivere negli stati di previsione
della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla
riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici
interventi o attivita' sono assegnate ai pertinenti capitoli in
ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al
cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare
contestualmente alla richiesta di variazione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei
contratti pubblici»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato
dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, di attuazione della
direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica, ed in particolare la previsione
dell'obbligo a carico delle grandi imprese di effettuazione di una
diagnosi energetica periodica, condotta da societa' di servizi
energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi
localizzati sul territorio nazionale. Tale obbligo di periodicita'
non si applica alle grandi imprese che adottano sistemi di gestione
ambientale certificati, dettati di cui all'allegato dello stesso
decreto legislativo. I risultati di tali diagnosi sono comunicati
all'ENEA che ne cura la conservazione. L'obbligo e' esteso anche alle
imprese ad elevato consumo di energia di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in
materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali
di sistema per imprese energivore, indipendentemente dalla loro
dimensione, e comprende anche l'attuazione di almeno uno degli
interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in
alternativa, l'adozione di sistemi di gestione ambientale conformi
alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una
diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella
diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso. Lo stesso
decreto legislativo prevede inoltre un'attivita' di controllo e
specifiche sanzioni amministrative a carico delle imprese non
adempienti;
Visto l'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce gli
obblighi di pubblicazione degli aiuti ricevuti in capo ai soggetti
beneficiari e le sanzioni ivi previste dalla legge;
Considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 63,
comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in quanto:
Acquirente Unico S.p.a, citato all'art. 3 del presente decreto, ha
caratteristiche tecnico-organizzative non riscontrabili sul mercato,
disponendo, tramite il Sistema informativo integrato (SII), del dato
di misura dei consumi ufficiali che possono essere utilizzati sia per
il calcolo degli aiuti previsti dalle Linee guida ETS sopra
richiamate, sia per le attivita' di controllo e di verifica di
coerenza dei dati di produzione auto dichiarati dai potenziali
beneficiari; il dato di consumo che risulta dal SII, poiche' non
oggetto di autodichiarazione, fornisce un elemento oggettivo su cui
basare l'istruttoria delle domande di accesso ai benefici,
consentendo di effettuare verifiche in merito alla coerenza dei dati
sulla quasi totalita' dei richiedenti, a fronte di un costo operativo
ridotto; l'evidenza di eventuali discordanze, inoltre, puo' fornire
indicazioni utili per guidare i predisposti accertamenti di merito,
ottimizzandoli (comma 2, lettera b);
sussistono ragioni di estrema urgenza collegate alla necessita' di
erogare entro il termine del 31 dicembre 2021 le risorse relative al
2020 del Fondo da attivare mediante il presente decreto, come
richiesto dal punto 30 delle Linee guida ETS del 2012, in quanto tale
termine non potrebbe essere rispettato con il ricorso ad una
procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione;
Considerato che, con comunicazione C(2021) 4993 final del 9 luglio
2021 della Commissione europea, la misura di aiuto nell'ambito del
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra,
notificata a norma dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato, e' stata
ritenuta compatibile con il mercato;
Decreta:
Art. 1
Contenuti e finalita'
1. Il presente decreto definisce i criteri, le condizioni e le
procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione
energetica nel settore industriale, di seguito «Fondo», istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 27, comma 2
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, cosi' come sostituito
dall'art. 13, comma 2 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128,
relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e
sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi
indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi
dell'energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del 2012
e del 2021 della Commissione europea.
2. La misura di aiuto di cui al comma 1, notificata ai sensi
dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), assume la forma di una sovvenzione diretta ed e' compatibile
con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera
c) del trattato in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni di cui
alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS del 2012 e del 2021.