IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modifiche, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55,  recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,  che
istituisce il Ministero della transizione ecologica, che riunisce  le
competenze gia'  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e le attribuzioni di  funzioni  in  materia  di
energia fino ad allora ripartite tra altri dicasteri; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/410  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE; 
  Visto il decreto legislativo 9 giugno  2020,  n.  47  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Attuazione  della  direttiva
(UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  14  marzo
2018,  che  modifica  la  direttiva  2003/87/CE  per  sostenere   una
riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi  e
promuovere investimenti a favore  di  basse  emissioni  di  carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo
e  alla  decisione  (UE)  2015/1814  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa   all'istituzione   e   al
funzionamento di  una  riserva  stabilizzatrice  del  mercato»  e  in
particolare l'art. 29, comma 1, che stabilisce che, con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i  criteri,
le condizioni e  le  procedure  per  l'utilizzo  del  «Fondo  per  la
transizione energetica nel settore industriale» istituito  presso  il
Ministero dello sviluppo economico con decreto legislativo  13  marzo
2013, n. 30, alimentato secondo le previsioni dell'art. 23, comma  8,
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di  Stato  e
della normativa relativa al sistema EU ETS; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa  al  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023,  che  all'art.  1,  comma  82,
sostituisce il primo periodo del comma 8  dell'art.  23  del  decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, con il seguente:  «La  quota  annua
dei proventi derivanti dalle  aste,  eccedente  il  valore  di  1.000
milioni di euro, e' destinata, nella misura  massima  complessiva  di
100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica  nel
settore industriale, con  l'assegnazione  di  una  quota  fino  a  10
milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e
di  efficientamento  energetico  del  settore  industriale  e   della
restante quota alle  finalita'  di  cui  al  comma  2  dell'art.  29,
nonche', per una quota massima di 20 milioni di euro  annui  per  gli
anni dal 2020 al 2024, al Fondo per  la  riconversione  occupazionale
nei territori in cui  sono  ubicate  centrali  a  carbone,  istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico»; 
  Vista  la   comunicazione   della   Commissione   (2012/C   158/04)
«Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato  nell'ambito  del
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto  serra
dopo il 2012» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C 158 del 5 giugno 2012, con la quale la  Commissione  stabilisce  le
condizioni alle quali le misure di aiuto  nel  contesto  dell'EU  ETS
possono essere considerate compatibili  con  il  mercato  interno  ai
sensi dell'art.  107,  paragrafo  3,  lettera  c)  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (Linee guida ETS del 2012); 
  Vista  la   comunicazione   della   Commissione   (2020/C   317/04)
«Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato  nell'ambito  del
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto  serra
dopo il 2021» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
C 317 del 25 settembre 2020, con la quale la  Commissione  stabilisce
le condizioni alle quali le misure di aiuto nel contesto dell'EU  ETS
possono essere considerate compatibili  con  il  mercato  interno  ai
sensi dell'art.  107,  paragrafo  3,  lettera  c)  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (Linee guida ETS del 2021); 
  Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  in
materia di gestioni delle amministrazioni statali presso  il  sistema
bancario e postale; 
  Visto l'art. 18, comma 18 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»,  con  cui  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, per l'anno finanziario  2020,  le  variazioni  di
bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalita'  di
spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati  di  previsione
del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'art.  19,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30; 
  Visto l'art. 4-quater (Sperimentazione e semplificazione in materia
contabile), comma 1, lettera a) della legge 14 giugno 2019, n. 55, il
quale dispone che le somme da iscrivere  negli  stati  di  previsione
della spesa in relazione  a  variazioni  di  bilancio  connesse  alla
riassegnazione  di  entrate  finalizzate  per   legge   a   specifici
interventi o attivita'  sono  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  in
ciascuno  degli  anni  del  bilancio  pluriennale  in  relazione   al
cronoprogramma  degli  impegni  e   dei   pagamenti   da   presentare
contestualmente alla richiesta di variazione; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  «Codice  dei
contratti pubblici»; 
  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato
dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73,  di  attuazione  della
direttiva  (UE)  2018/2002  che  modifica  la  direttiva   2012/27/UE
sull'efficienza  energetica,  ed   in   particolare   la   previsione
dell'obbligo a carico delle grandi imprese di  effettuazione  di  una
diagnosi  energetica  periodica,  condotta  da  societa'  di  servizi
energetici o esperti in gestione dell'energia,  nei  siti  produttivi
localizzati sul territorio nazionale. Tale  obbligo  di  periodicita'
non si applica alle grandi imprese che adottano sistemi  di  gestione
ambientale certificati, dettati  di  cui  all'allegato  dello  stesso
decreto legislativo. I risultati di  tali  diagnosi  sono  comunicati
all'ENEA che ne cura la conservazione. L'obbligo e' esteso anche alle
imprese ad elevato consumo di energia di cui al decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 21 dicembre 2017,  recante  disposizioni  in
materia di riduzione delle tariffe a copertura degli  oneri  generali
di sistema  per  imprese  energivore,  indipendentemente  dalla  loro
dimensione, e  comprende  anche  l'attuazione  di  almeno  uno  degli
interventi di efficienza individuati  dalle  diagnosi  stesse  o,  in
alternativa, l'adozione di sistemi di  gestione  ambientale  conformi
alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una
diagnosi e  la  successiva,  dandone  opportuna  comunicazione  nella
diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento  stesso.  Lo  stesso
decreto legislativo  prevede  inoltre  un'attivita'  di  controllo  e
specifiche  sanzioni  amministrative  a  carico  delle  imprese   non
adempienti; 
  Visto l'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.
124 e successive modificazioni ed integrazioni,  che  stabilisce  gli
obblighi di pubblicazione degli aiuti ricevuti in  capo  ai  soggetti
beneficiari e le sanzioni ivi previste dalla legge; 
  Considerato che ricorrono  le  condizioni  previste  dall'art.  63,
comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, in quanto: 
  Acquirente Unico S.p.a, citato all'art. 3 del presente decreto,  ha
caratteristiche tecnico-organizzative non riscontrabili sul  mercato,
disponendo, tramite il Sistema informativo integrato (SII), del  dato
di misura dei consumi ufficiali che possono essere utilizzati sia per
il  calcolo  degli  aiuti  previsti  dalle  Linee  guida  ETS   sopra
richiamate, sia per le  attivita'  di  controllo  e  di  verifica  di
coerenza dei  dati  di  produzione  auto  dichiarati  dai  potenziali
beneficiari; il dato di consumo che  risulta  dal  SII,  poiche'  non
oggetto di autodichiarazione, fornisce un elemento oggettivo  su  cui
basare  l'istruttoria  delle  domande   di   accesso   ai   benefici,
consentendo di effettuare verifiche in merito alla coerenza dei  dati
sulla quasi totalita' dei richiedenti, a fronte di un costo operativo
ridotto; l'evidenza di eventuali discordanze, inoltre,  puo'  fornire
indicazioni utili per guidare i predisposti accertamenti  di  merito,
ottimizzandoli (comma 2, lettera b); 
  sussistono ragioni di estrema urgenza collegate alla necessita'  di
erogare entro il termine del 31 dicembre 2021 le risorse relative  al
2020 del  Fondo  da  attivare  mediante  il  presente  decreto,  come
richiesto dal punto 30 delle Linee guida ETS del 2012, in quanto tale
termine  non  potrebbe  essere  rispettato  con  il  ricorso  ad  una
procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione; 
  Considerato che, con comunicazione C(2021) 4993 final del 9  luglio
2021 della Commissione europea, la misura di  aiuto  nell'ambito  del
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra,
notificata a norma dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato, e' stata
ritenuta compatibile con il mercato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Contenuti e finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce i  criteri,  le  condizioni  e  le
procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per  la  transizione
energetica nel settore industriale,  di  seguito  «Fondo»,  istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art.  27,  comma  2
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, cosi'  come  sostituito
dall'art. 13, comma 2 del decreto-legge 3  settembre  2019,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019,  n.  128,
relativamente  alla  misura  di  aiuto  alle  imprese  in  settori  e
sottosettori   ritenuti   esposti   a   un   rischio   concreto    di
rilocalizzazione delle  emissioni  di  carbonio  a  causa  dei  costi
indiretti significativi  effettivamente  sostenuti  in  relazione  ai
costi delle emissioni di gas a effetto serra  trasferiti  sui  prezzi
dell'energia elettrica, come definita nelle Linee guida ETS del  2012
e del 2021 della Commissione europea. 
  2. La misura di aiuto di  cui  al  comma  1,  notificata  ai  sensi
dell'art. 108 del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(TFUE), assume la forma di una sovvenzione diretta ed e'  compatibile
con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo  3,  lettera
c) del trattato in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni di cui
alla sezione 3.1 degli orientamenti ETS del 2012 e del 2021.