IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto l'art. 117, secondo comma, lettere m) ed n), e  terzo  comma,
della Costituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n.  107»,  ed
in particolare l'art. 5,  comma  1,  che  delinea  il  nuovo  assetto
didattico dell'istruzione professionale, in particolare la lettera g)
dello stesso comma, che prevede  l'adozione  di  un  modello  per  la
certificazione delle competenze; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  concernente  legge  quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e  grado»,
e successive modificazioni; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Vista la legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'art. 2,  comma  1,  lettera  c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  recante
«Definizione   delle   norme   generali    relative    all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Visto il decreto legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente  disposizioni  in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio che modifica
la legge 10 dicembre 1997, n. 425; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2008,  n.   169,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di istruzione  e  universita'»,  con
particolare riferimento all'art. 2  in  materia  di  valutazione  del
comportamento degli studenti nel secondo ciclo di istruzione; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante norme in materia  di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante  «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a  norma  dell'art.  1,  commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme
per la  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c),  della
legge 13 luglio 2015,  n.  107»,  come  integrato  e  modificato  dal
decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96; 
  Vista la legge 20 agosto 2019, n.  92,  concernente  l'introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,  recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca,   convertito   con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme  in  materia   di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, concernente il «Regolamento recante  coordinamento  delle  norme
vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e  ulteriori  modalita'
applicative  in  materia,  ai  sensi  degli  articoli  2  e   3   del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263, «Regolamento recante  norme  generali  per  la  ridefinizione
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per  gli
adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di  valutazione  in
materia di istruzione e formazione»; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art.  1,  comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante le «Linee guida per il
diritto allo studio  degli  alunni  e  degli  studenti  con  disturbi
specifici di apprendimento»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del 12 marzo 2015, recante «Linee guida per il passaggio  al
nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica
dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, dell'8 gennaio 2018 relativo alla  «Istituzione  del  Quadro
nazionale delle qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  del  Sistema
nazionale di  certificazione  delle  competenze  di  cui  al  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17
maggio  2018,  recante  la  definizione  dei  «Criteri  generali  per
favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e  il
sistema  di  istruzione  e  formazione   professionale   e   per   la
realizzazione, in  via  sussidiaria,  di  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale  per  il  rilascio  della  qualifica  e  del
diploma professionale quadriennale», reso ai sensi dell'art. 7, comma
1, del decreto legislativo n. 61/2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 22  maggio  2018  di  recepimento  dell'accordo  in
Conferenza permanente tra  Stato,  regioni  e  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  del  10  maggio  2018,  Rep.  atti  n.  100/CSR,
riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi  di
istruzione professionale e i  percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale, compresi  nel  repertorio  nazionale  dell'offerta  di
istruzione e formazione professionale,  e  viceversa,  in  attuazione
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
Ministro della salute,  del  24  maggio  2018,  n.  92,  «Regolamento
recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio
dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma
3, del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante  la
revisione dei percorsi  dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, concernente le «Linee guida per
favorire  e  sostenere  l'adozione  del  nuovo  assetto  didattico  e
organizzativo  dei  percorsi  di  istruzione  professionale»,  con  i
relativi allegati A, B e C; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante le «Linee  guida  dei
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 7 luglio 2020, n.
56, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di recepimento dell'accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  Rep.  atti  n.
155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del
repertorio nazionale delle figure nazionali  di  riferimento  per  le
qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli  standard
minimi formativi relativi alle competenze di base e  dei  modelli  di
attestazione  intermedia  e  finale  dei  percorsi  di  istruzione  e
formazione  professionale,   di   cui   all'accordo   in   Conferenza
Stato-regioni del 27 luglio 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n.  88
concernente l'adozione del modello di diploma  finale  rilasciato  in
esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione e il modello di curriculum dello studente che riporta i
dati relativi al profilo scolastico dello  studente  e  gli  elementi
riconducibili alle competenze, conoscenze  e  abilita'  acquisite  in
ambito formale e relative al percorso di studi seguito; 
  Visto l'accordo in conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e
le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  del  27  luglio  2011
riguardante gli atti necessari per il passaggio a  nuovo  ordinamento
dei percorsi di istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
  Visto l'accordo in Conferenza permanente tra Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012 riguardante
l'integrazione  del  repertorio   delle   figure   professionali   di
riferimento  nazionale,  approvato  con   l'accordo   in   Conferenza
Stato-regioni del 27 luglio 2011; 
  Visto l'accordo in  Conferenza  permanente  tra  Stato,  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. atti n.  156/CSR  del  10
settembre  2020  per  la  rimodulazione  dell'accordo  in  Conferenza
Stato-regioni Rep. atti n. 100/CSR del 10 maggio 2018  relativo  alla
definizione delle fasi dei passaggi  tra  i  percorsi  di  istruzione
professionale e i percorsi di istruzione e  formazione  professionale
compresi  nel  repertorio  nazionale  dell'offerta  di  istruzione  e
formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al  punto
7. dell'accordo in conferenza Stato-regioni Rep. atti n. 155/CSR  del
1° agosto 2019, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione del
7 gennaio 2021; 
  Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 3, del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 10 settembre 2020,  repertorio
atti   n.   155/CSR,   sullo   schema   di   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il
Ministro della salute concernente «Regolamento recante  rimodulazione
dell'allegato   4   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la
correlazione  tra  le  figure  di  operatore  e  tecnico  del   nuovo
repertorio nazionale delle figure nazionali  di  riferimento  per  le
qualifiche e i diplomi professionali di cui all'accordo Stato-regioni
del 1°  agosto  2019,  Rep.  atti  n.  155/CSR  e  gli  indirizzi  di
istruzione professionale, nonche' integrazione dei codici ATECO degli
indirizzi di studi contenuti nell'allegato 2 del suddetto decreto»; 
  Vista  l'intesa,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  del  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n.  13,  sullo  schema  di  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, con il Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  con  il  Ministro  della  pubblica  amministrazione  e   la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  del
5 novembre 2020, repertorio atti n. 131/CU, recante disposizioni  per
l'adozione delle «Linee  guida  per  l'interoperativita'  degli  enti
pubblici titolari  del  sistema  nazionale  di  certificazione  delle
competenze», recepito con decreto interministeriale del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  il
Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro  dell'economia
e finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico del 5 gennaio
2021; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2017/C 189/03 del
22  maggio  2017  sul  quadro  europeo  delle  qualifiche  (EQF)  per
l'apprendimento  permanente,  che  abroga  la   raccomandazione   del
consiglio europeo del 23 aprile 2008 sulla  costituzione  del  quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; 
  Vista la decisione  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  n.
2018/646 del 18 aprile 2018  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
fornitura di servizi migliori  per  le  competenze  e  le  qualifiche
(Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2018/C 189/01 del
22 maggio 2018 relativa alle competenze  chiave  per  l'apprendimento
permanente; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2020/C 417/01 del
24 novembre 2020 relativa all'istruzione e  formazione  professionale
(IFP) per la  competitivita'  sostenibile,  l'equita'  sociale  e  la
resilienza; 
  Rilevato  che  la  certificazione  delle   competenze   costituisce
elemento di caratterizzazione dell'assetto didattico  dell'istruzione
professionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
n. 61/2017; 
  Rilevato  che  la  suddetta  certificazione  delle  competenze   e'
riferita alle unita' di apprendimento, anche in relazione  alle  fasi
dei passaggi dai percorsi di istruzione professionale ai percorsi  di
istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi  dell'art.  8  del
decreto legislativo n. 61/2017 e dell'art. 4,  comma  2,  lettera  b)
dell'accordo in Conferenza Stato/regioni  del  10  maggio  2018,  nel
quadro generale di raccordo tra istruzione professionale e istruzione
e formazione professionale; 
  Ritenuto che  la  certificazione  delle  competenze  nelle  diverse
annualita' costituisce anche il presupposto per  rendere  trasparenti
le  competenze,  acquisite   nell'ambito   del   progetto   formativo
individuale attraverso gli interventi integrativi di cui all'art.  3,
comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018, per  agevolare
il riconoscimento dei crediti formativi e  consentire  agli  studenti
dei percorsi di istruzione  professionale  il  conseguimento  di  una
qualifica o un diploma professionale di IeFP; 
  Preso atto che con l'accordo in conferenza permanente tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep.  atti  n.
155/CSR del 1° agosto 2019 citato e' stato  definito  il  modello  di
attestazione delle competenze previsto dall'art. 4, comma 2,  lettera
b), dell'accordo in Conferenza Stato/regioni del 10 maggio 2018,  per
il passaggio dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai
percorsi di istruzione professionale; 
  Rilevata la necessita' di adottare un modello  di  «Certificato  di
competenze», ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g),  del  decreto
legislativo n. 61/2017, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 
  Preso atto delle  recenti  evoluzioni  normative,  con  particolare
riferimento alla definizione del sistema nazionale di  certificazione
delle  competenze  e  all'istituzione  del  Quadro  nazionale   delle
qualificazioni di cui ai provvedimenti gia' citati; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione (CSPI), reso alla seduta plenaria n. 60 del 5 agosto 2021; 
  Ritenuto di non poter accogliere l'eliminazione delle  parole  «tra
l'altro» nell'art. 1, comma 2, del decreto,  proposta  dal  CSPI  nel
proprio parere in quanto in contrasto con  il  dettato  dell'art.  4,
comma 6, penultimo periodo, del regolamento  di  cui  al  decreto  24
maggio 2018, n. 92,  che  prevede  che  le  unita'  di  apprendimento
costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione  e
il riconoscimento dei crediti posseduti  dalla  studentessa  e  dallo
studente, nel caso di passaggi ad  altri  percorsi  di  istruzione  e
formazione, con cio' non limitando il ruolo della  certificazione  ai
soli passaggi  tra  i  percorsi  dell'istruzione  professionale  e  i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale,  ed  inoltre  in
quanto la certificazione delle  competenze  risulta  utile  strumento
anche per il rientro nel sistema formativo da  parte  degli  studenti
che per qualsiasi motivo abbiano abbandonato i percorsi di istruzione
professionale prima della loro conclusione; 
  Ritenuto di non poter accogliere la previsione, proposta  dal  CSPI
nel proprio parere,  di  un  periodo  di  adozione  sperimentale  del
modello di certificazione delle competenze, in quanto l'art. 5, comma
1, lettera g), del decreto legislativo n. 61/2017,  non  prevede  una
fase sperimentale per l'adozione di detto modello, il cui rilascio, a
richiesta dell'interessato e per specifiche finalita', costituisce il
completamento dell'assetto didattico dell'istruzione professionale; 
  Ritenuto di poter accogliere le altre proposte di integrazione  del
testo del decreto e dell'allegato A contenute nel parere del CSPI; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Con il presente decreto e' adottato il modello  di  «Certificato
di competenze» di cui all'art. 5, comma 1, lettera  g),  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante  le  competenze  acquisite
dalle studentesse e dagli studenti frequentanti i nuovi  percorsi  di
istruzione professionale di cui al medesimo decreto  legislativo,  il
cui  modello  e'  riportato  all'allegato  A,  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Il modello di «Certificato di competenze» di cui al comma  1  e'
rilasciato, a richiesta dell'interessato,  nel  corso  delle  singole
annualita', ovvero al termine  delle  prime  quattro  annualita'  del
percorso di studio, tra l'altro, ai fini dei  passaggi  dai  percorsi
dell'istruzione   professionale   ai   percorsi   dell'istruzione   e
formazione professionale (IeFP), nonche'  per  consentire,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 17  maggio  2018,
il riconoscimento  di  crediti  formativi  per  la  progettazione  ed
attivazione degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento
di una qualifica o un diploma professionale di IeFP. 
  3. La certificazione delle competenze operata con il modello di cui
al comma 1 costituisce una caratterizzazione  dell'assetto  didattico
dei nuovi percorsi di istruzione  professionale  di  cui  al  decreto
legislativo n. 61/2017  ed  e'  resa  dalle  istituzioni  scolastiche
statali e paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale,
enti  titolati  ai  sensi  dell'art.  2,  lettera  g),  del   decreto
legislativo 16 gennaio 2013,  n.  13,  tenuto  conto  degli  standard
minimi di attestazione  fissati  dall'art.  6  del  medesimo  decreto
legislativo. 
  4. Il modello di «Certificato di competenze», di cui  al  comma  1,
non  modifica  la  certificazione  di  cui  all'art.  4  del  decreto
ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, che mantiene il riferimento alle
conoscenze, abilita' e competenze di cui  all'allegato  del  medesimo
decreto, ne' modifica le disposizioni in  materia  di  certificazione
previste per la generalita'  dei  percorsi  di  studio  della  scuola
secondaria di secondo grado.